Così Feltri risponde alle accuse, deliranti ed ipocrite, di "killeraggio" nei confronti di Dino Boffo.
I nemici del Giornale si sono scatenati. Non hanno gradito gli articoli che abbiamo pubblicato ieri su Dino Boffo, direttore dell’Avvenire (quotidiano dei vescovi italiani) e capofila dei moralisti impegnati a lanciare anatemi contro Silvio Berlusconi per le sue vicende private. Sono piovute su di noi critiche aspre e in alcuni casi violente. Quel Feltri - grida scandalizzato Boffo - è un killer. Tuttavia non ha smentito una riga di quanto scritto; già, non poteva farlo, perché la notizia che lo riguarda è vera, e purtroppo per lui non è una sciocchezza irrilevante.Egli ha patteggiato nel tribunale di Terni e pagato una sanzione pecuniaria per una storiaccia di molestie alla moglie di un uomo col quale il signor direttore Savonarola aveva una relazione omosessuale. Intendiamoci. La relazione omosessuale era ed è affare suo, ma il reato per il quale ha patteggiato, ossia le molestie, non è mica tanto privato poiché trattato in un’aula di Giustizia.Detto questo, nessuno, tantomeno al Giornale, si sarebbe occupato di una cosa simile se lui, il Principe dei moralisti, non avesse fatto certe prediche dal pulpito del foglio Cei per condannare le presunte dissolutezze del Cavaliere. Adesso i cittadini sanno che il lapidatore non ha le carte in regola per lapidare alcuno.Le reazioni sgangherate registrate ieri su questo fatto (e immagino la stampa di oggi quanto strillerà) dimostrano la malafede e il doppiopesismo di tanti politici e giornalisti. Per mesi la Repubblica (e non solo) ha sbattuto in prima, seconda, terza pagina articoli zeppi di insinuazioni, intercettazioni galeotte, interviste a prostitute e amiche di prostitute: una campagna interminabile finalizzata a demolire la reputazione del presidente del Consiglio, enfatizzando le sue performance di amatore instancabile. I giornali sedicenti indipendenti e i politici progressisti hanno applaudito al gossip, talvolta alimentandolo; poi noi scopriamo che uno dei massimi censori, il numero uno di Avvenire, è un tipo che prima di parlare male di altri dovrebbe guardarsi allo specchio, e veniamo ricoperti di insulti.Craxi diceva: a brigante, brigante e mezzo. Aveva ragione. In seguito alle nostre rivelazioni la cena prevista ieri sera fra il premier e il cardinal Bertone è stata annullata per evitare strumentalizzazioni. La Cei, non senza imbarazzo, ha espresso generica e formale solidarietà a Boffo; non poteva fare diversamente. Forse non era al corrente del vizietto del suo portavoce giornalistico e, quand’anche fosse stata informata, sperava non sarebbero uscite indiscrezioni e ora, colta alla sprovvista, deveriflettere sul da farsi.Silvio Berlusconi ha diramato un comunicato nel quale si dissocia dal Giornale perché contrario alle polemiche sulla vita intima di chiunque. Ci saremmo stupiti se il premier avesse detto il contrario, e cioè che approvava la nostra iniziativa. Non c’è bisogno di rammentare che il compito di decidere in una redazione spetta al direttore il quale può essere licenziato da un momento all’altro, ma non limitato nei suoi poteri. Se sbaglia, paga; ma è libero di sbagliare. Su questo punto il contratto di lavoro non lascia margini a dubbi.Sono pronto a rispondere di quanto abbiamo pubblicato nella consapevolezza che fornire informazioni e commentarle è nostro dovere. Aggiungo che non sono affatto pentito di aver divulgato la notizia su Boffo e, in una circostanza analoga, il mio atteggiamento non cambierebbe di una virgola. Abbiamo la certezza che questa faccenda non finirà qui. Replicheremo agli attacchi (scontati) di cui saremo oggetto, e rassicuriamo i lettori: non siamo mammole. Finché i moralisti speculeranno su ciò che succede sotto le lenzuola di altri, noi ficcheremo il naso (turandocelo) sotto le loro.
(Da Il Giornale del 29.8.2009)
sabato 29 agosto 2009
venerdì 28 agosto 2009
LA PERDONANZA, SAI, E' COME IL VENTOOOOO!!!!!!
L'evento della Perdonanza all'Aquila sarà celebrato quest'anno in onore di Accappatoio Selvaggio, del suo ritorno in seno a Santa Madre Chiesa. La Perdonanza si tiene ogni 28 e 29 agosto in ricordo dell'elezione a papa nel 1294 di Celestino V , che concesse l'indulgenza plenaria a tutti i confessati che avessero visitato la Basilica di Collemaggio.L'indulgenza celestiniana sarà estesa allo psiconano durante la cena della Perdonanza. L'assoluzione da ogni peccato sarà opera del cardinal Bertone in persona con l'assistenza del vescovo dell'Aquila, Giuseppe Molinari, e degli undici vescovi dell'Abruzzo e del Molise. Bertone impartirà l'indulgenza plenaria all'utilizzatore finale sotto gli occhioni attenti del ministro delle Pari Opportunità Mara Carfagna, mentre il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta e il ministro per l'Attuazione del Programma Gianfranco Rotondi assisteranno commossi. I terremotati aquilani non sono stati invitati dall'arcidiocesi, ma a loro sarà riservato un minuto di raccoglimento dopo l'aperitivo.Prima del rito serale del Perdono, la giornata verrà consacrata dal corteo della Bolla, formato da duecento figuranti del PDL, diretto alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio che ospita i resti mortali di Celestino V. Alla testa della processione sono attese la Carfagna nel ruolo della Dama della Bolla, insieme alle ancelle ministre Gelmini e Brambilla. Nel ruolo di Maria Maddalena, in veste ufficiosa, sarà presente Patrizia D'Addario insieme a molte utilizzate finali. Nelle vesti del Giovin Signore con in mano il tradizionale ramo d'ulivo è atteso Topo Gigio Veltroni che ha dato la sua adesione nonostante i numerosi impegni contro la mafia e il conflitto di interessi.Al termine della cena lo psiconano farà dono alla comunità dell'Aquila del lettone di Putin che, dopo essere stato asperso con acqua benedetta, sarà ribattezzato: "Lettone di Papi" e posto in pubblica piazza. Chiunque dopo averlo usato per pratiche adultere, contro natura, illecite o proibite dall'insegnamento cattolico potrà, in cambio di una legge sul testamento biologico, dell'otto per mille alla Chiesa, dei finanziamenti alle scuole cattoliche, del non riconoscimento delle coppie di fatto, del mantenimento del Concordato e dei Patti Lateranensi, dell'abolizione dell'aborto, ottenere l'indulgenza celestiniana e continuare a fare il porco. Ora pro nobis. Amen.
(Dal blog di Beppe Grillo, 28 agosto 2009)
(Dal blog di Beppe Grillo, 28 agosto 2009)
sabato 15 agosto 2009
NOTIZIE EVANGELICHE
- A RISCHIO L’ASSUNZIONE DELLA MADONNA.
Oggi, 15 agosto 2009, si festeggia l’anniversario dell’ assunzione della Madonna, cioè dell’ascesa in Cielo della mamma di Gesù, col corpo e con lo spirito, dopo la sua morte. Com’è ben noto, l’episodio dell’ascensione in Cielo di Maria beata vergine immacolata è inconfutabilmente vero: infatti questo dogma è stato proclamato da papa Pio XII nel 1950 e, dal momento che il suo predecessore Pio IX aveva a sua volta proclamato nel 1870 il dogma della propria infallibilità come Papa, ne consegue che anche Pio XII, essendo Papa, ha proclamato una verità indiscutibile, di fronte alla quale, dunque, la scienza e gli illuministi, più o meno biechi che siano, si debbono piegare.
D’altro canto, come scrive San Giovanni Damasceno «Era conveniente che colei che nel parto aveva conservato integra la sua verginità conservasse integro da corruzione il suo corpo dopo la morte. Era conveniente che colei che aveva portato nel seno il Creatore fatto bambino abitasse nella dimora divina. Era conveniente che la Sposa di Dio entrasse nella casa celeste. Era conveniente che colei che aveva visto il proprio figlio sulla Croce, ricevendo nel corpo il dolore che le era stato risparmiato nel parto, lo contemplasse seduto alla destra del Padre. Era conveniente che la Madre di Dio possedesse ciò che le era dovuto a motivo di suo figlio e che fosse onorata da tutte le creature quale Madre e schiava di Dio.»
Come tutti gli anni passati, anche quest’anno l’evento dell’assunsione in cielo della Madonna potrà essere seguito in diretta, sia dai fedeli che dai non fedeli, avendo la solita accortezza di usare lenti affumicate per non rimanere abbagliati dalla luce potentissima che accompagna questo evento ascensionale. Gli orari dell’ascesa -che partono dalle ore 8 e terminano alle ore 18- sono scaglionati a seconda della Madonna interessata (Madonna di Loreto, di Lourdes etc.): gli orari esatti sono reperibili nel sito www.mariadinazareth.it
Accanto a questa buona notizia ve ne è purtroppo una triste: la crisi economica mondiale si è diffusa anche in Paradiso e ciò ha indotto il buon Dio a ridurre le “assunzioni” del personale. Anche la Madonna -come è stato annunciato dal portavoce del Vaticano Padre Federico Lombardi- sarà posta in cassa integrazione e guadagni a decorrere dal 1° settembre 2009, peraltro in vista di una revoca definitiva della sua “assunzione”, che è stata programmata per il 1° marzo 2010.
- SCOPERTO IL VERO PADRE DI GESU’ CRISTO.
Dai laboratori della Columbia University è trapelata una notizia destinata a sconvolgere il mondo dei fedeli e a creare non poco clamore. La prestigiosa Università americana ha infatti sottoposto ad esami genetici numerosi campioni di sangue di Gesù Cristo, prelevati sia dalla sacra sindone che da altre ottomilaseicentiventinove reliquie custodite dalla Chiesa, comparandoli poi con i DNA di Dio e di Zeus. L’esito dell’indagine è stato sconcertante: il vero padre di Gesù, contrariamente a quanto sin oggi ipotizzato, non è infatti Dio ma Zeus.
Il teologo Leo Allatius dell’Università Cattolica di Monaco di Baviera si è peraltro detto non meravigliato dall’esito di queste indagini, sottolineando che Zeus si era in precedenza accoppiato con altra donna sposata, cioè Alcmena, moglie di Anfitrione, e che da tale unione era nato Eracle, anch’egli assunto in Cielo, dopo la sua morte, per sedere a fianco del Padre Zeus.
Dunque Cristo ed Eracle, secondo il teologo Allatius, sono fratellastri e seggono, entrambi, a fianco del loro Padre Zeus.
Per avere la conferma definitiva di quella che appare, oramai, un’inconfutabile certezza, la Columbia University ha programmato ulteriori analisi genetiche comparate sui DNA di Cristo e di Eracle. L’esito sarà reso noto entro la fine del prossimo novembre.
Dal mondo cristiano, per ora, nessun commento: ma molti ipotizzano che questa paternità contesa finirà in Tribunale.
Oggi, 15 agosto 2009, si festeggia l’anniversario dell’ assunzione della Madonna, cioè dell’ascesa in Cielo della mamma di Gesù, col corpo e con lo spirito, dopo la sua morte. Com’è ben noto, l’episodio dell’ascensione in Cielo di Maria beata vergine immacolata è inconfutabilmente vero: infatti questo dogma è stato proclamato da papa Pio XII nel 1950 e, dal momento che il suo predecessore Pio IX aveva a sua volta proclamato nel 1870 il dogma della propria infallibilità come Papa, ne consegue che anche Pio XII, essendo Papa, ha proclamato una verità indiscutibile, di fronte alla quale, dunque, la scienza e gli illuministi, più o meno biechi che siano, si debbono piegare.
D’altro canto, come scrive San Giovanni Damasceno «Era conveniente che colei che nel parto aveva conservato integra la sua verginità conservasse integro da corruzione il suo corpo dopo la morte. Era conveniente che colei che aveva portato nel seno il Creatore fatto bambino abitasse nella dimora divina. Era conveniente che la Sposa di Dio entrasse nella casa celeste. Era conveniente che colei che aveva visto il proprio figlio sulla Croce, ricevendo nel corpo il dolore che le era stato risparmiato nel parto, lo contemplasse seduto alla destra del Padre. Era conveniente che la Madre di Dio possedesse ciò che le era dovuto a motivo di suo figlio e che fosse onorata da tutte le creature quale Madre e schiava di Dio.»
Come tutti gli anni passati, anche quest’anno l’evento dell’assunsione in cielo della Madonna potrà essere seguito in diretta, sia dai fedeli che dai non fedeli, avendo la solita accortezza di usare lenti affumicate per non rimanere abbagliati dalla luce potentissima che accompagna questo evento ascensionale. Gli orari dell’ascesa -che partono dalle ore 8 e terminano alle ore 18- sono scaglionati a seconda della Madonna interessata (Madonna di Loreto, di Lourdes etc.): gli orari esatti sono reperibili nel sito www.mariadinazareth.it
Accanto a questa buona notizia ve ne è purtroppo una triste: la crisi economica mondiale si è diffusa anche in Paradiso e ciò ha indotto il buon Dio a ridurre le “assunzioni” del personale. Anche la Madonna -come è stato annunciato dal portavoce del Vaticano Padre Federico Lombardi- sarà posta in cassa integrazione e guadagni a decorrere dal 1° settembre 2009, peraltro in vista di una revoca definitiva della sua “assunzione”, che è stata programmata per il 1° marzo 2010.
- SCOPERTO IL VERO PADRE DI GESU’ CRISTO.
Dai laboratori della Columbia University è trapelata una notizia destinata a sconvolgere il mondo dei fedeli e a creare non poco clamore. La prestigiosa Università americana ha infatti sottoposto ad esami genetici numerosi campioni di sangue di Gesù Cristo, prelevati sia dalla sacra sindone che da altre ottomilaseicentiventinove reliquie custodite dalla Chiesa, comparandoli poi con i DNA di Dio e di Zeus. L’esito dell’indagine è stato sconcertante: il vero padre di Gesù, contrariamente a quanto sin oggi ipotizzato, non è infatti Dio ma Zeus.
Il teologo Leo Allatius dell’Università Cattolica di Monaco di Baviera si è peraltro detto non meravigliato dall’esito di queste indagini, sottolineando che Zeus si era in precedenza accoppiato con altra donna sposata, cioè Alcmena, moglie di Anfitrione, e che da tale unione era nato Eracle, anch’egli assunto in Cielo, dopo la sua morte, per sedere a fianco del Padre Zeus.
Dunque Cristo ed Eracle, secondo il teologo Allatius, sono fratellastri e seggono, entrambi, a fianco del loro Padre Zeus.
Per avere la conferma definitiva di quella che appare, oramai, un’inconfutabile certezza, la Columbia University ha programmato ulteriori analisi genetiche comparate sui DNA di Cristo e di Eracle. L’esito sarà reso noto entro la fine del prossimo novembre.
Dal mondo cristiano, per ora, nessun commento: ma molti ipotizzano che questa paternità contesa finirà in Tribunale.
venerdì 7 agosto 2009
Laicità della scuola pubblica: la croce della religione cattolica
Laicità della scuola pubblica: la croce della religione cattolica
Estate. Interrotta l’attività didattica, è tempo di bilanci sulle lotte per la laicità della scuola pubblica in Italia. A questo proposito, per lanciare un ponte verso il prossimo anno scolastico e le iniziative di analisi e di lotta, è importante premettere che il CESP- centro studi per la scuola pubblica sta organizzando a Roma il 6 novembre ’09 presso il Centro Congressi Cavour, via Cavour n. 50, il convegno nazionale “Laicità della scuola pubblica: la croce della religione cattolica”, cui parteciperà tra gli altri anche Adele Orioli, responsabile delle iniziative giuridiche dell’UAAR con la relazione “Uscire dal gregge”.L’anno scolastico appena terminato ha visto almeno un paio di casi di docenti, entrambi dei Cobas - che ne stanno garantendo la tutela legale - incorsi in pesanti provvedimenti disciplinari per aver osato rivendicare e praticare spazi di laicità nella scuola pubblica. Ci riferiamo al caso del docente Alberto Marani del Liceo Righi di Cesena che è stato sospeso due mesi dall’insegnamento e dallo stipendio per aver somministrato ai suoi studenti un questionario i cui risultati hanno portato ad una delibera del collegio docenti e alla modifica del POF del liceo per la costruzione di un serio programma alternativo all’insegnamento della religione cattolica; oppure alla sospensione di un mese dall’insegnamento e dallo stipendio del professor Franco Coppoli all’IPSS Casagrande di Terni per aver reso inclusiva, laica e neutrale l’aula scolastica togliendo il crocefisso nelle sue ore di lezione. In entrambi sembra di assistere ad una pervicace difesa dei privilegi della chiesa cattolica che risalgono al periodo fascista ma che sono rimasti inalterati, anzi a volte sono addirittura aumentati, nel periodo repubblicano, con un appesantimento negli ultimi 10-15 anni. E’ una questione generale che riguarda gli indirizzi educativi, le spese ed i finanziamenti e soprattutto gli spazi e gli ambiti della libertà di coscienza e di insegnamento.Gli argomenti da affrontare sul tema sono tanti ed articolati, intrecciati tra di loro, e vanno dall’enorme potere economico, all’ingerenza politica e simbolica che la chiesa cattolica esercita nel nostro paese, all’anomala distribuzione dell’8 per mille, ai privilegi degli insegnanti precari di religione cattolica rispetto agli altri docenti, all’assenza di fatto dell’ora alternativa alla religione cattolica nelle nostre scuole con conseguente persecuzione di chi tenta di organizzarla negli istituti scolastici o attiva una battaglia per la laicità delle aule delle nostre scuole.Cerchiamo di approfondire qualche tema in attesa del convegno del 6 novembre cui si invitano a partecipare tutti gli interessati consultando il sito del CESP o anche quello dei Cobas della scuola ricordando che è una giornata di aggiornamento per tutti i docenti.Partiamo subito dall’aspetto economico che è sicuramente importantissimo. A questo riguardo si consiglia la lettura di un testo non facilmente reperibile (chissà perché) del giornalista Curzio Maltese, La Questua, quanto costa la chiesa agli italiani, Feltrinelli 2008. I dati che emergono, anche se non aggiornati al 2009 mostrano la scala di grandezza e di importanza del fenomeno e rendono chiaro che la casta ecclesistica costa più di quella rappresentata dai parlamentari (basti pensare allo scandalo suscitato dall’omonimo libro di Stella e Rizzo), ed in valori assoluti è seconda in Italia solo al padronato ed alla pratica liberista di socializzare le perdite e privatizzare gli utili attraverso il finanziamento pubblico di imprese e banche.Cerchiamo di sintetizzare i dati: la chiesa cattolica costa ogni anno almeno una cifra che va, a seconda delle stime, da un minimo di 4 miliardi e mezzo di euro ad un massimo di 9 miliardi, tra finanziamenti diretti e mancato gettito fiscale. La prima voce è quella dell’8 per mille: un miliardo di euro (con una leggera flessione di circa il 4% quest’anno che ha dato luogo ad una martellante e melensa campagna pubblicitaria per battere cassa). Oltre il 60% della quota (parliamo di 600 milioni di euro) viene assegnata sulla base dei resti dei fondi di coloro che non hanno scelto la chiesa cattolica. Basta osservare che le altre principali religioni in Italia, quella musulmana e quella buddista, non accedono a questi fondi e che lo Stato non fa assolutamente nessuna pubblicità per i versamenti, che peraltro ha usato per finanziare la guerra in Iraq e la stessa chiesa cattolica. Ma andiamo avanti… Gli stipendi dei 22.000 insegnanti di religione cattolica -assunti nella scuola pubblica solamente con il placet delle curie (alla faccia dei pubblici concorsi!) - costano allo Stato ogni anno circa 950 milioni di euro. Non si capisce perché questo relitto del Concordato del ’29 tra fascismo e Vaticano, riconfermato nell’84 da Craxi-Casaroli, non venga abolito, o almeno perché non sia il Vaticano a pagare direttamente chi fa catechismo nelle scuole pubbliche. Vengono inoltre erogati ogni anno alle strutture cattoliche 700 milioni di euro per convenzioni tra Stato ed Enti Locali su sanità e scuola. A questo proposito si comprende meglio perché, come da anni cercano di affermare anche i Cobas della scuola, gli asili e le scuole materne non siano appannaggio diretto di Stato e Comuni, in quanto la fetta da distribuire alle curie è ben ricca e consistente. Questi ultimi dati sono certamente per difetto anche perché sappiamo che l’unica voce della scuola che da anni continua ad aumentare, sia durante i governi di centrodestra che in quelli di centrosinistra, è il finanziamento delle scuole private, alla faccia dell’articolo 33 della Costituzione che afferma che esse devono essere “senza oneri per lo stato”. Per esempio il decreto interministeriale 28/05/09 fissa la quota dei contributi statali a 120.000.000 di euro per tutte le scuole “paritarie” cioè le private -confessionali, confindustriali o semplici esamifici - nonostante i pesanti tagli alla scuola pubblica. Nel 2004 lo stato aveva elargito 258 milioni di finanziamento alle scuole cattoliche, 44 milioni alle 5 università cattoliche, più 20 milioni per il campus biomedico dell’Opus Dei (diventati 30 nel 2005). Nel 2005 l’ammontare dei contributi è stato di 527 milioni. Nel 2006 - anno di ulteriori pesanti tagli alla scuola pubblica - 532,3 milioni di Euro. Nella sanità le convenzioni pubbliche con gli ospedali cattolici sono circa un miliardo di euro, quelli agli istituti di ricerca 420 milioni di euro, con le case di cura 250 milioni. I grandi eventi cattolici costano in media 250 milioni di euro all’anno. Se si sommano questi dati si raggiunge l’enorme cifra di 2 miliardi e 900 milioni all’anno, cui vanno aggiunti i vantaggi fiscali (5-700 milioni per il regalo dell’ICI, 500 milioni per lo sconto del 50% su IRES, IRAP ed altre imposte), oltre i 600 milioni di elusione fiscale legalizzata nel turismo cattolico che gestisce da e per l’Italia un flusso annuale di oltre 40 milioni di visitatori e pellegrini. Queste sono cifre in difetto che il matematico Piergiorgio Odifreddi nel libro Perché non possiamo essere cristiani (e meno che mai cattolici) raddoppia arrivando a 9 miliardi di euro all’anno, stimando le esenzioni fiscali in oltre 6 miliardi di euro. In breve, riprendendo Curzio Maltese, “la Chiesa cattolica non eletta dal popolo italiano e non sottoposta a vincoli democratici, costa agli italiani più del sistema politico”Alla luce di questi dati risulta ora più chiara la pervicace resistenza per mantenere tutti i numerosi privilegi, sia simbolici che materiali, accumulati negli anni e difesi con le unghie dal Vaticano e ribaditi con esemplari provvedimenti disciplinari del MIUR. Né questo riguarda solo la scuola. Il giudice Luigi Tosti ha avuto riconosciute le sue ragioni contro l’esposizione del crocefisso nei Tribunali ma è stato sospeso dal servizio e sono passati molti anni per vedersi riconosciute le ragioni dalla sentenza n. 298 del 17 febbraio ’09 della sesta sezione penale della Corte di Cassazione. Basti ricordare la fascistissima circolare 2134/1867 del 29/05/1926 del famigerato Alfredo Rocco, Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto che - chiudendo la fase laica dell’unità d’Italia apertasi il 20 settembre 1870 con la breccia di Porta Pia, la fine del potere temporale del Vaticano e Roma capitale - esprimeva bene quel nuovo clima d’intesa tra fascisti e Pio XI, attraverso il concetto di restituzione del crocefisso in una norma che, sola, legittimerebbe ancora oggi la presenza del crocefisso nei tribunali: “prescrivo che nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici e accanto all’effige di Sua Maestà il re sia restituito il Crocefisso, secondo la nostra antica tradizione.” Lo stesso clima che troviamo nel Regio Decreto il 965 del 30/04/1924 (art.118) e nel R.D 1297 del 26/04/1928 (art. 119, tabella C), che imposero la presenza del crocefisso nelle aule scolastiche, ma la cui attuale inconsistenza e pesante matrice storico-politica clericofascista è mirabilmente affrontata dal Giudice Montanaro nella ordinanza del Tribunale dell’Aquila del 23 ottobre 2003 rg 1383/2003.Concludiamo analizzando i privilegi che riguardano gli insegnanti di religione cattolica seguendo l’interessante inchiesta di Massimiliano Bardani pubblicata sul n. 9/ giugno 2009 della rivista “Civiltà laica” ricordando che non parliamo della Francia prerivoluzionaria del XVIII secolo - dove non esistevano le classi sociali ma gli stati, non esistevano i diritti ma i privilegi e chi apparteneva al primo e secondo stato, al clero o alla nobiltà, aveva esenzioni fiscali e un differente sistema penale - ma si tratta dell’Italia del XXI secolo dove il primo stato continua ad avere inaccettabili privilegi. Iniziamo subito con l’indecente legge 186 del 2003, che ha permesso l’immissione in ruolo di oltre 15.000 docenti di religione cattolica dopo un concorso farsa, attraverso un meccanismo che riteniamo incostituzionale: l’assunzione nello Stato passa attraverso un concorso burletta ma solamente dopo aver ottenuto il bollino blu (o porpora?) della curia, alla faccia dell’uguaglianza tra cittadini o lavoratori. Un regalo alla chiesa cattolica che neanche 45 anni di potere democristiano aveva avuto l’indecenza di realizzare e che costa un miliardo di euro ogni anno. Ancora ci chiediamo perché non sia il Vaticano a pagare i suoi catechisti, protagonisti di un insegnamento non obbligatorio, nella scuola pubblica. Tra l’altro una volta assunti sono irremovibili e nel caso perdessero il bollino curiale sarebbero spostati in altre cattedre compatibili con gli studi, prefigurando, come anni fa denunciammo come precari Cobas, un canale confessionale di definizione della categoria docente. Passiamo ad altro, al vil denaro che sempre al centro è della questione. Qualsiasi precario anche dopo quindici anni di insegnamento percepisce ancora lo stipendio base e non ha diritto alla ricostruzione di carriera con un’unica eccezione: che non sia unto dal vescovo e faccia catechismo a scuola. In questo caso l’articolo 54, comma 4 della legge 312/80 permette il miracolo: dopo 4 anni di servizio prestato come incaricato comincia ad essere conteggiata l’anzianità di servizio con conseguenti scatti stipendiali, cioè il precario di religione cattolica gode dello stesso trattamento di un docente di ruolo. Sia chiaro, non è questo lo scandalo, ma lo è il fatto che solo il precario vescovile sia equiparato al docente assunto a tempo indeterminato. Cerchiamo di fare ulteriore chiarezza. L’articolo 53, comma 3 della legge 312/80 riconoscerebbe a tutti i precari, che abbiano avuto un incarico “escluse le supplenze” il diritto a scatti biennali del 2,5% dello stipendio base. Era un riconoscimento dell’anzianità di servizio meno rilevante del comma 4 (che riguarda gli IRC) ma comunque significativo. Il ministero dell’istruzione per pagare solo gli IRC e non gli altri precari da un’interpretazione letterale della norma e attraverso l’articolo 15 della legge 270/82 ha trasformato (magia della semantica) in supplenze annuali gli incarichi annuali ai precari che da allora sono stati esclusi dagli aumenti stipendiali. Ancora una volta il primo stato si è salvato nel passaggio da incarico a supplenza: la circolare 71 del 1987 interpreta l’articolo 2.5 dell’intesa sull’insegnamento della religione cattolica, recepita dal DPR 721/85, nel senso che gli insegnanti di religione cattolica ricevano un incarico annuale cosicché… non sono supplenti. Misteri della transustanziazione verrebbe da dire! C’è stata quest’anno una importante novità sul tema: l’11 marzo 2009 il tribunale di Tivoli ha riconosciuto ad una docente precaria il diritto ai benefici economici di cui all’art. 53 comma 3 della legge 312/80, ricordandosi che esiste una Costituzione che si applica a tutti e non ai soli docenti marchiati e benedetti dalle curie e dal MIUR. La sentenza è stata promossa dagli anticlericali ed è consultabile nel sito anticlericale.net o in quello dell’avvocato Claudio Zaza che ha seguito la vicendaAgli inizi di novembre discuteremo anche di questo, non dimenticando che ciò avviene in un contesto di tagli pesantissimi al personale scolastico: solo nel prossimo as 2009/10 verranno eliminati dalla scuola pubblica 42.104 precari docenti (31.485 nell’organico di fatto, 245 nelle autonomie, 5.616 nella II lingua comunitaria e 5.003 nell’organico di diritto) e 15.167 ATA per una strage totale di posti di lavoro di almeno 57.271 precari senza che una sola ora dei docenti di religione cattolica sia stata toccata.
Franco Coppoli
Estate. Interrotta l’attività didattica, è tempo di bilanci sulle lotte per la laicità della scuola pubblica in Italia. A questo proposito, per lanciare un ponte verso il prossimo anno scolastico e le iniziative di analisi e di lotta, è importante premettere che il CESP- centro studi per la scuola pubblica sta organizzando a Roma il 6 novembre ’09 presso il Centro Congressi Cavour, via Cavour n. 50, il convegno nazionale “Laicità della scuola pubblica: la croce della religione cattolica”, cui parteciperà tra gli altri anche Adele Orioli, responsabile delle iniziative giuridiche dell’UAAR con la relazione “Uscire dal gregge”.L’anno scolastico appena terminato ha visto almeno un paio di casi di docenti, entrambi dei Cobas - che ne stanno garantendo la tutela legale - incorsi in pesanti provvedimenti disciplinari per aver osato rivendicare e praticare spazi di laicità nella scuola pubblica. Ci riferiamo al caso del docente Alberto Marani del Liceo Righi di Cesena che è stato sospeso due mesi dall’insegnamento e dallo stipendio per aver somministrato ai suoi studenti un questionario i cui risultati hanno portato ad una delibera del collegio docenti e alla modifica del POF del liceo per la costruzione di un serio programma alternativo all’insegnamento della religione cattolica; oppure alla sospensione di un mese dall’insegnamento e dallo stipendio del professor Franco Coppoli all’IPSS Casagrande di Terni per aver reso inclusiva, laica e neutrale l’aula scolastica togliendo il crocefisso nelle sue ore di lezione. In entrambi sembra di assistere ad una pervicace difesa dei privilegi della chiesa cattolica che risalgono al periodo fascista ma che sono rimasti inalterati, anzi a volte sono addirittura aumentati, nel periodo repubblicano, con un appesantimento negli ultimi 10-15 anni. E’ una questione generale che riguarda gli indirizzi educativi, le spese ed i finanziamenti e soprattutto gli spazi e gli ambiti della libertà di coscienza e di insegnamento.Gli argomenti da affrontare sul tema sono tanti ed articolati, intrecciati tra di loro, e vanno dall’enorme potere economico, all’ingerenza politica e simbolica che la chiesa cattolica esercita nel nostro paese, all’anomala distribuzione dell’8 per mille, ai privilegi degli insegnanti precari di religione cattolica rispetto agli altri docenti, all’assenza di fatto dell’ora alternativa alla religione cattolica nelle nostre scuole con conseguente persecuzione di chi tenta di organizzarla negli istituti scolastici o attiva una battaglia per la laicità delle aule delle nostre scuole.Cerchiamo di approfondire qualche tema in attesa del convegno del 6 novembre cui si invitano a partecipare tutti gli interessati consultando il sito del CESP o anche quello dei Cobas della scuola ricordando che è una giornata di aggiornamento per tutti i docenti.Partiamo subito dall’aspetto economico che è sicuramente importantissimo. A questo riguardo si consiglia la lettura di un testo non facilmente reperibile (chissà perché) del giornalista Curzio Maltese, La Questua, quanto costa la chiesa agli italiani, Feltrinelli 2008. I dati che emergono, anche se non aggiornati al 2009 mostrano la scala di grandezza e di importanza del fenomeno e rendono chiaro che la casta ecclesistica costa più di quella rappresentata dai parlamentari (basti pensare allo scandalo suscitato dall’omonimo libro di Stella e Rizzo), ed in valori assoluti è seconda in Italia solo al padronato ed alla pratica liberista di socializzare le perdite e privatizzare gli utili attraverso il finanziamento pubblico di imprese e banche.Cerchiamo di sintetizzare i dati: la chiesa cattolica costa ogni anno almeno una cifra che va, a seconda delle stime, da un minimo di 4 miliardi e mezzo di euro ad un massimo di 9 miliardi, tra finanziamenti diretti e mancato gettito fiscale. La prima voce è quella dell’8 per mille: un miliardo di euro (con una leggera flessione di circa il 4% quest’anno che ha dato luogo ad una martellante e melensa campagna pubblicitaria per battere cassa). Oltre il 60% della quota (parliamo di 600 milioni di euro) viene assegnata sulla base dei resti dei fondi di coloro che non hanno scelto la chiesa cattolica. Basta osservare che le altre principali religioni in Italia, quella musulmana e quella buddista, non accedono a questi fondi e che lo Stato non fa assolutamente nessuna pubblicità per i versamenti, che peraltro ha usato per finanziare la guerra in Iraq e la stessa chiesa cattolica. Ma andiamo avanti… Gli stipendi dei 22.000 insegnanti di religione cattolica -assunti nella scuola pubblica solamente con il placet delle curie (alla faccia dei pubblici concorsi!) - costano allo Stato ogni anno circa 950 milioni di euro. Non si capisce perché questo relitto del Concordato del ’29 tra fascismo e Vaticano, riconfermato nell’84 da Craxi-Casaroli, non venga abolito, o almeno perché non sia il Vaticano a pagare direttamente chi fa catechismo nelle scuole pubbliche. Vengono inoltre erogati ogni anno alle strutture cattoliche 700 milioni di euro per convenzioni tra Stato ed Enti Locali su sanità e scuola. A questo proposito si comprende meglio perché, come da anni cercano di affermare anche i Cobas della scuola, gli asili e le scuole materne non siano appannaggio diretto di Stato e Comuni, in quanto la fetta da distribuire alle curie è ben ricca e consistente. Questi ultimi dati sono certamente per difetto anche perché sappiamo che l’unica voce della scuola che da anni continua ad aumentare, sia durante i governi di centrodestra che in quelli di centrosinistra, è il finanziamento delle scuole private, alla faccia dell’articolo 33 della Costituzione che afferma che esse devono essere “senza oneri per lo stato”. Per esempio il decreto interministeriale 28/05/09 fissa la quota dei contributi statali a 120.000.000 di euro per tutte le scuole “paritarie” cioè le private -confessionali, confindustriali o semplici esamifici - nonostante i pesanti tagli alla scuola pubblica. Nel 2004 lo stato aveva elargito 258 milioni di finanziamento alle scuole cattoliche, 44 milioni alle 5 università cattoliche, più 20 milioni per il campus biomedico dell’Opus Dei (diventati 30 nel 2005). Nel 2005 l’ammontare dei contributi è stato di 527 milioni. Nel 2006 - anno di ulteriori pesanti tagli alla scuola pubblica - 532,3 milioni di Euro. Nella sanità le convenzioni pubbliche con gli ospedali cattolici sono circa un miliardo di euro, quelli agli istituti di ricerca 420 milioni di euro, con le case di cura 250 milioni. I grandi eventi cattolici costano in media 250 milioni di euro all’anno. Se si sommano questi dati si raggiunge l’enorme cifra di 2 miliardi e 900 milioni all’anno, cui vanno aggiunti i vantaggi fiscali (5-700 milioni per il regalo dell’ICI, 500 milioni per lo sconto del 50% su IRES, IRAP ed altre imposte), oltre i 600 milioni di elusione fiscale legalizzata nel turismo cattolico che gestisce da e per l’Italia un flusso annuale di oltre 40 milioni di visitatori e pellegrini. Queste sono cifre in difetto che il matematico Piergiorgio Odifreddi nel libro Perché non possiamo essere cristiani (e meno che mai cattolici) raddoppia arrivando a 9 miliardi di euro all’anno, stimando le esenzioni fiscali in oltre 6 miliardi di euro. In breve, riprendendo Curzio Maltese, “la Chiesa cattolica non eletta dal popolo italiano e non sottoposta a vincoli democratici, costa agli italiani più del sistema politico”Alla luce di questi dati risulta ora più chiara la pervicace resistenza per mantenere tutti i numerosi privilegi, sia simbolici che materiali, accumulati negli anni e difesi con le unghie dal Vaticano e ribaditi con esemplari provvedimenti disciplinari del MIUR. Né questo riguarda solo la scuola. Il giudice Luigi Tosti ha avuto riconosciute le sue ragioni contro l’esposizione del crocefisso nei Tribunali ma è stato sospeso dal servizio e sono passati molti anni per vedersi riconosciute le ragioni dalla sentenza n. 298 del 17 febbraio ’09 della sesta sezione penale della Corte di Cassazione. Basti ricordare la fascistissima circolare 2134/1867 del 29/05/1926 del famigerato Alfredo Rocco, Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto che - chiudendo la fase laica dell’unità d’Italia apertasi il 20 settembre 1870 con la breccia di Porta Pia, la fine del potere temporale del Vaticano e Roma capitale - esprimeva bene quel nuovo clima d’intesa tra fascisti e Pio XI, attraverso il concetto di restituzione del crocefisso in una norma che, sola, legittimerebbe ancora oggi la presenza del crocefisso nei tribunali: “prescrivo che nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici e accanto all’effige di Sua Maestà il re sia restituito il Crocefisso, secondo la nostra antica tradizione.” Lo stesso clima che troviamo nel Regio Decreto il 965 del 30/04/1924 (art.118) e nel R.D 1297 del 26/04/1928 (art. 119, tabella C), che imposero la presenza del crocefisso nelle aule scolastiche, ma la cui attuale inconsistenza e pesante matrice storico-politica clericofascista è mirabilmente affrontata dal Giudice Montanaro nella ordinanza del Tribunale dell’Aquila del 23 ottobre 2003 rg 1383/2003.Concludiamo analizzando i privilegi che riguardano gli insegnanti di religione cattolica seguendo l’interessante inchiesta di Massimiliano Bardani pubblicata sul n. 9/ giugno 2009 della rivista “Civiltà laica” ricordando che non parliamo della Francia prerivoluzionaria del XVIII secolo - dove non esistevano le classi sociali ma gli stati, non esistevano i diritti ma i privilegi e chi apparteneva al primo e secondo stato, al clero o alla nobiltà, aveva esenzioni fiscali e un differente sistema penale - ma si tratta dell’Italia del XXI secolo dove il primo stato continua ad avere inaccettabili privilegi. Iniziamo subito con l’indecente legge 186 del 2003, che ha permesso l’immissione in ruolo di oltre 15.000 docenti di religione cattolica dopo un concorso farsa, attraverso un meccanismo che riteniamo incostituzionale: l’assunzione nello Stato passa attraverso un concorso burletta ma solamente dopo aver ottenuto il bollino blu (o porpora?) della curia, alla faccia dell’uguaglianza tra cittadini o lavoratori. Un regalo alla chiesa cattolica che neanche 45 anni di potere democristiano aveva avuto l’indecenza di realizzare e che costa un miliardo di euro ogni anno. Ancora ci chiediamo perché non sia il Vaticano a pagare i suoi catechisti, protagonisti di un insegnamento non obbligatorio, nella scuola pubblica. Tra l’altro una volta assunti sono irremovibili e nel caso perdessero il bollino curiale sarebbero spostati in altre cattedre compatibili con gli studi, prefigurando, come anni fa denunciammo come precari Cobas, un canale confessionale di definizione della categoria docente. Passiamo ad altro, al vil denaro che sempre al centro è della questione. Qualsiasi precario anche dopo quindici anni di insegnamento percepisce ancora lo stipendio base e non ha diritto alla ricostruzione di carriera con un’unica eccezione: che non sia unto dal vescovo e faccia catechismo a scuola. In questo caso l’articolo 54, comma 4 della legge 312/80 permette il miracolo: dopo 4 anni di servizio prestato come incaricato comincia ad essere conteggiata l’anzianità di servizio con conseguenti scatti stipendiali, cioè il precario di religione cattolica gode dello stesso trattamento di un docente di ruolo. Sia chiaro, non è questo lo scandalo, ma lo è il fatto che solo il precario vescovile sia equiparato al docente assunto a tempo indeterminato. Cerchiamo di fare ulteriore chiarezza. L’articolo 53, comma 3 della legge 312/80 riconoscerebbe a tutti i precari, che abbiano avuto un incarico “escluse le supplenze” il diritto a scatti biennali del 2,5% dello stipendio base. Era un riconoscimento dell’anzianità di servizio meno rilevante del comma 4 (che riguarda gli IRC) ma comunque significativo. Il ministero dell’istruzione per pagare solo gli IRC e non gli altri precari da un’interpretazione letterale della norma e attraverso l’articolo 15 della legge 270/82 ha trasformato (magia della semantica) in supplenze annuali gli incarichi annuali ai precari che da allora sono stati esclusi dagli aumenti stipendiali. Ancora una volta il primo stato si è salvato nel passaggio da incarico a supplenza: la circolare 71 del 1987 interpreta l’articolo 2.5 dell’intesa sull’insegnamento della religione cattolica, recepita dal DPR 721/85, nel senso che gli insegnanti di religione cattolica ricevano un incarico annuale cosicché… non sono supplenti. Misteri della transustanziazione verrebbe da dire! C’è stata quest’anno una importante novità sul tema: l’11 marzo 2009 il tribunale di Tivoli ha riconosciuto ad una docente precaria il diritto ai benefici economici di cui all’art. 53 comma 3 della legge 312/80, ricordandosi che esiste una Costituzione che si applica a tutti e non ai soli docenti marchiati e benedetti dalle curie e dal MIUR. La sentenza è stata promossa dagli anticlericali ed è consultabile nel sito anticlericale.net o in quello dell’avvocato Claudio Zaza che ha seguito la vicendaAgli inizi di novembre discuteremo anche di questo, non dimenticando che ciò avviene in un contesto di tagli pesantissimi al personale scolastico: solo nel prossimo as 2009/10 verranno eliminati dalla scuola pubblica 42.104 precari docenti (31.485 nell’organico di fatto, 245 nelle autonomie, 5.616 nella II lingua comunitaria e 5.003 nell’organico di diritto) e 15.167 ATA per una strage totale di posti di lavoro di almeno 57.271 precari senza che una sola ora dei docenti di religione cattolica sia stata toccata.
Franco Coppoli
mercoledì 22 luglio 2009
SENTENZA N. 28482/09 DELLA SESTA SEZIONE PENALE DELLA CASSAZIONE
La Corte Suprema di Cassazione – Sesta Sezione Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Lattanzi Giorgio Presidente
Dott. Mannino Saverio Felice Consigliere
Dott. Agrò Antonio Consigliere
Dott. Milo Nicola Consigliere
Dott. Rotundo Vincenzo Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TOSTI LUIGI n. il 03/08/1948
avverso SENTENZA del 23/05/2007 CORTE DI APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere MILO NICOLA
udito il P.G. in persona del dr. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori avv. D. Visconti e avv. Fabio Pierdominici, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTO
1- La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza 23/5/2007, confermava quella in data 18/11/2005 del locale Tribunale, che aveva dichiarato Luigi Tosti colpevole del reato di cui agli art. 81 cpv. e 328/1 c.p., condannandolo a pena ritenuta di giustizia, perché, quale giudice presso il Tribunale di Camerino, si era indebitamente astenuto, nel periodo compreso tra il 9 maggio e il 4 luglio 2005, dalle udienze (n. 15) in cui avrebbe dovuto trattare senza ritardo per ragioni di giustizia procedimenti a lui assegnati ed aveva motivato tale sua decisione con l'illegittima presenza nell'aula d'udienza del "crocifisso", simbolo della cristianità, che si poneva in contraddizione con il principio costituzionale della «libertà di religione e di coscienza" e mortificava le esigenze di "neutralità" e "imparzialità” che dovevano, invece, essere garantite in forza dell'altro principio costituzionale di laicità dello Stato.
La Corte territoriale escludeva, in via preliminare, la nullità del giudizio per essersi l'imputato, regolarmente comparso in udienza, allontanato dalla stessa a causa dell'ostensione del crocifisso nell'aula. Rilevava, al riguardo, che la comparizione iniziale dell'imputato aveva reso operativa la norma di cui al secondo comma dell'art. 420 quinquies c.p.p., in forza della quale il successivo allontanamento, in quanto determinato da una consapevole e libera scelta e non da un effettivo impedimento, non aveva inciso sulla regolare partecipazione al processo dell'imputato, da considerarsi presente e rappresentato dal difensore.
Sul merito della vicenda il Giudice distrettuale osservava:
a-) non sussistevano i presupposti applicativi dell'invocata esimente della legittima difesa, in quanto il rifiuto del Tosti di esercitare -nella denunciata situazione logistica- le funzioni di magistrato per evitare di subire una discriminazione religiosa da parte dell' Amministrazione della Giustizia non era assistito dal requisito della "necessariatà della reazione", nel senso che, in alternativa all'esasperata forma di autotutela prescelta, erano praticabili altri mezzi legali, altrettanto efficaci, a salvaguardia della denunziata lesione della "libertà di coscienza", mezzi peraltro già attivati dal Tosti, che aveva proposto ricorso al TAR delle Marche per la rimozione del crocifisso dalle aule giudiziarie ed era in attesa della relativa decisione;
b-) il rifiuto di adempiere i propri doveri d'ufficio da parte del Tosti, inserito in un rapporto di pubblico impiego volontariamente accettato e altrettanto volontariamente mantenuto in vita per sua libera scelta, certamente era stato indebito, perché aveva sacrificato le esigenze di giustizia a vantaggio della propria libertà di coscienza, esercitata secondo modalità che l'ordinamento non contempla e che solo la legge potrebbe prevedere e consentire; nella valutazione comparativa tra beni di rango costituzionale in gioco, il pregiudizio alla libertà di coscienza, per la presenza del crocifisso nella sede di lavoro, non poteva che cedere il passo «all'indeclinabile e primaria realizzazione dell'esigenza di giustizia", interesse quest'ultimo di ordine generale sul cui rilevo costituzionale ex art. 54/2 e 107 Cost non era lecito nutrire dubbi; l'ordinamento, inoltre, non contemplava per il magistrato situazioni che rendessero legittima l'astensione dall'attività giurisdizionale. salve le ipotesi disciplinate dagli art. 51 e 52 c.p.c. e quelle di cui agli art. 36 e 37 C.p.p.;
c-) ad avallare tale conclusione soccorrevano le argomentazioni sviluppate nell'ordinnza 31/1/2006 della sezione disciplinare del C.S.M., che aveva - in via cautelare - sospeso dalle funzioni e dallo stipendio l'imputato, nonché in diverse pronunce della Corte Costituzionale, che venivano espressamente richiamate: la n. 100 del 1981 (sulla peculiarità delle funzioni esercitate dai magistrati), la n. 149 del 1995 (sul bilanciamento della libertà di coscienza con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale), la n. 196 del 1987 (sull'inesistenza del diritto all'obiezione di coscienza del giudice tutelare, investito dalla richiesta di autorizzare una minore a interrompere la gravidanza senza l'assenso dei genitori);
d-) era solo il collegamento tra il comportamento di rifiuto e la posizione istituzionale del magistrato ad assumere rilievo nella verifica di fondatezza dell' accusa contestata e ciò a prescindere dalla prospettata illegittimità o abrogazione delle norme sull' esposizione del crocifisso negli uffici pubblici, questione estranea al rapporto di servizio e che aveva trovato soluzioni non univoche sia in giurisprudenza che in dottrina e in ordine alla quale si riteneva di non dovere prendere posizione (secondo l'imputato. la circolare 29/5/1926 del Ministro di Grazia e Giustizia che imponeva l'ostensione del crocifisso nelle aule d'udienza doveva ritenersi illegittima. perché tacitamente abrogata a norma dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile dopo l'entrata in vigore della Costituzione, che agli art. 8, 9, 21 garantisce la pari dignità di tutte le confessioni religiose e il superamento della religione cattolica come religione dello Stato, e dopo la revisione del Concordato, resa esecutiva con legge 25/5/1985 n. 121)
e-) la soluzione privilegiata non contrastava con i principi affermati dalla sentenza n. 4273 del 2000 della quarta sezione penale di questa Suprema Cassazione (ric. Montagnara), che aveva affrontato il diverso caso del rifiuto dell'ufficio di scrutatore ed aveva ravvisato nella manifestazione della libertà di coscienza di costui il giustificato motivo del rifiuto, e ciò perché trattavasi di ufficio non liberamente scelto ma imposto e perché l'art. 108 del dpr n. 361/57 prevedeva la possibilità di sottrarsi a tale munus publicum per "giustificato motivo";
f-) sul piano soggettivo l'imputato aveva avuto piena coscienza e consapevolezza dell'illiceità della propria condotta, avendo persistito nel rifiuto di celebrare le udienze, nonostante gli fosse stata offerta la possibilità, in via temporanea ed in attesa della decisione sull'azione legale da lui promossa in relazione alla questione controversa, di tenere udienza in un'aula priva del crocifisso e fruibile da tutti i magistrati dell'Ufficio;
g-) la circostanza che, nel caso concreto, il Tosti era stato sostituito da altri colleghi, che avevano in sua vece tenuto regolarmente le udienze, non escludeva il delitto contestato, che, in quanto reato di pericolo incidente sul buon andamento della Pubblica Amministrazione, prescindeva dall’esito prodotto dal rifiuto;
h-) non ricorrevano i presupposti per accordare la sollecitata attenuante di cui all' art. 62 n. 1 c.p., in quanto la forma di autotutela posta in essere dal prevenuto, sul quale gravava l'obbligo istituzionale di garantire il rispetto e l'applicazione della legge nelle forme e nei modi apprestati dall'ordinamento, non riscuoteva il generale consenso della collettività;
i-) l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici conseguiva ope legis, a norma dell'art. 31 c.p .
2- Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con due distinti atti, uno a sottoscrizione personale e un altro a firma del proprio difensore di fiducia, entrambi articolati su motivi sostanzialmente identici, che possono essere sintetizzati nei termini di seguito precisati .
** Nullità del giudizio d'appello per violazione delle norme concernenti l'intervento e la presenza dell'imputato in dibattimento (artt. 420 ter, 420 quater, 420 quinquies, 178 lett. c e 586 c.p.p.): illegittimamente la Corte di merito aveva ritenuto volontario l'allontanamento dall'aula d'udienza dell'imputato regolarmente comparso e quindi operativa la disposizione di cui all'art. 420 quinquies/2° c.p.p.; non aveva dato alcun rilievo ai motivi che avevano determinato tale allontanamento, da lui individuati nella necessità di non subire la lesione, per la presenza del crocifisso nell'aula d'udienza, del diritto inviolabile della libertà di coscienza e di religione; il Giudice distrettuale avrebbe dovuto ritenere che ciò integrava un "legittimo impedimento a presenziare", con conseguente applicazione del principio desumibile dalla norma di cui all'art. 420 ter/3° c.p.p., che imponeva il rinvio del processo.
** Erronea applicazione dell'art. 52 c.p. in relazione alla prospettata scriminante della legittima difesa. Il rifiuto a non tenere le udienze era stato una legittima reazione all'atto di discriminazione religiosa perpetrato in di lui danno da parte del Ministro della Giustizia, che aveva imposto la presenza nelle aule d'udienza del crocifisso e negato l'autorizzazione alla contestuale presenza della menorah ebraica, simbolo della confessione religiosa alla quale egli aderiva. Di fronte al pericolo attuale di un' offesa ingiusta, legittima doveva ritenersi la forma dì autotutela per eccellenza prevista dall'art. 52 C.p., prescindendo dall'onere di percorrere strade alternative. L'ipotizzata condotta omissiva aveva avuto la sola finalità di evitare che diritti primari ed inviolabili venissero lesi dalla presenza del crocifisso. simbolo in contraddizione con la laicità della Stato e con i principi della libertà di coscienza, della libertà e dell'uguaglianza religiosa.
** Erronea applicazione dell'art. 328/1 ° c.p., sotto il profilo che il rifiuto dell'atto d'ufficio (astensione dalle udienze) non poteva ritenersi indebito, perché il compimento dell'atto avrebbe determinato la lesione del principio di laicità dello Stato e dei diritti costituzionali alla libertà di religione e all'uguaglianza, sicché era estensibile al caso in esame quanto statuito dalla quarta sezione penale di questa Suprema Corte con la sentenza "Montagnana" (n. 4273 dell' 1/3/2000), il cui reale significato era stato travisato. La circolare del Ministro di Grazia e Giustizia del 29/5/1926 n. 2134/1867, che imponeva l'esposizione del crocifisso quale "simbolo venerato" e "solenne ammonimento di verità e giustizia", doveva ritenersi tacitamente abrogata a norma dell'art. 15 delle preleggi per contrasto con i citati principi costituzionali e con quello della imparzialità del giudice, prescritto dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 della C.E.D.D.
** Inosservanza ed erronea applicazione degli art. 1/1°, 2, 3, 4/2°, 8, 19, 21, 54, 97, 98, 101, 104, 111 Cost., 1, 6, 9, 13, 14, 17 C.E.D.D., 2934, 2968 c.c . Si era fatta confusione tra i concetti di "libertà di coscienza" e "obiezione di coscienza". Il diritto di libertà di coscienza è inviolabile. trova riconoscimento diretto nella Costituzione e nella Convenzione sui diritti dell'uomo, non può subire limitazioni, violazioni o deroghe superiori a quelle previste in tali fonti né soggiacere, in caso di conflitto con altri valori primari, ad un bilanciamento che determini restrizioni superiori a quelle consentite; non può diventare recessivo di fronte ai doveri che nascono dal rapporto di pubblico impiego e sanciti dal comma secondo dell'art. 54 Cost, con l'effetto che è insita in tale diritto inviolabile la "facoltà di rifiutarsi di compiere atti doverosi", stante la "necessità" di evitare la lesione dello stesso diritto, la quale ineluttabilmente conseguirebbe all'adempimento dell'attività doverosa.
L'obiezione di coscienza non è contemplata da alcuna norma come diritto fondamentale e concretizza in un rifiuto di attività doverose, motivato dal conflitto interiore con contrastanti imperativi ideologici o religiosi. L'obiezione di coscienza di per sè non scrimina, potendo assurgere a dignità di diritto soltanto se riconosciuta come tale dal legislatore.
La Corte di merito, facendo leva, per supportare il proprio discorso giustificativo, sulle sentenze della Corte Costituzionale n. 100/'81, n. 149/'95 e n. 196/'87, ne aveva travisato il significato per adattarlo alle esigenze motivazionali della propria decisione.
La libertà di coscienza, in sostanza, si risolve in una scriminante, cioè nel diritto di rifiutarsi di obbedire a norme illegittime che determinano la lesione di diritti fondamentali.
Non è necessaria una espressa previsione dì legge per giustificare il rifiuto di atti doverosi, se tale rifiuto è funzionale a scongiurare la lesione di diritti fondamentali.
La volontarietà dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto d'impiego che lega il magistrato all'Amministrazione non limita la portata e l'esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo, che sono irrinunciabili, indisponibili, imprescrittibili e non assoggettabili a decadenza.
La reazione alla violazione di diritti primari non può essere subordinata al previo esperimento di altri rimedi legali e all' esito favorevole degli stessi, perché ciò comporterebbe comunque, nelle more, la lesione irreparabile dei detti diritti.
** Inosservanza ed erronea applicazione degli art. 97, 101 Cost., 3, 14 legge n. 654/'75 (ratifica Convenzione di New York 7/3/1966), 328/1 C.p., per avere qualificato come indebito il rifiuto in considerazione del fatto che all'imputato era stata data anche l'opportunità di tenere le udienze in un'aula priva del segno confessionale in contestazione. Tale iniziativa rappresentava una manifestazione di ghettizzazione e di discriminazione religiosa, era contra legem per la ritenuta vigenza della circolare ministeriale che imponeva il detto simbolo, non risolveva il problema di principio posto in via generale.
** Manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione sotto il profilo che, per un verso, si era ritenuto indebito il rifiuto di tenere udienza anche nell' aula appositamente allestita senza crocifisso e, per altro verso, si era affermata la responsabilità per episodi di rifiuto risalenti ad epoca precedente alla fruizione di tale aula.
** Erronea applicazione degli art. 2934,2968 c.c., 19,21 Cost., 9 legge n. 848/'55, 328/1 C.p. e vizio di motivazione sulla ritenuta natura indebita del rifiuto, desunta dalla tardività con cui lo stesso era stato opposto. La circostanza che, per un lungo periodo della propria attività di magistrato, l'imputato aveva tollerato la presenza del crocifisso sul luogo di lavoro non poteva avere alcuna incidenza paralizzante sull'iniziativa successivamente assunta, considerato che i diritti della personalità, tra i quali rientra la libertà religiosa, sono imprescrittibili e non sono soggetti a decadenza o rinuncia per acquiescenza.
** Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ancorava la natura indebita del rifiuto alla mancata adozione del rimedio dell'aspettativa facoltativa.
** Inosservanza ed erronea applicazione de1l'art. 328/1 c.p., sotto il profilo che nessun atto d'ufficio era stato. in concreto. rifiutato, avendo egli preventivamente e tempestivamente comunicato al capo dell'Ufficio la decisione di astenersi - per la nota ragione - dalle udienze ed essendosi conseguentemente provveduto alla sua sostituzione, tanto che tutte le udienze di cui al capo d'imputazione erano stare regolarmente tenute da altro magistrato. La tutela penale apprestata dall'art. 328/1 c.p. non riguarda la P.A. nel momento statico della sua organizzazione, ma in quello dinamico del compimento dell'atto d'ufficio (S.U. 25/5/1985, Candus), con l'effetto che, essendo stata comunque garantita, attraverso l'organizzazione interna all' Amministrazione, la risposta di giustizia, difettava la stessa materialità del delitto contestato.
** Erronea applicazione dell' art. 62 n. 1 c. p.
2a - In data 27/10/2008, è stata depositata memoria difensiva, con la quale si sono ripresi alcuni dei motivi di ricorso ritenuti più meritevoli di attenzione e si sono ribadite e ulteriormente illustrate le ragioni poste a fondamento dei medesimi.
Con istanza fatta pervenire il 6/2/2009, il difensore dell'imputato ha sollecitato il rinvio della trattazione del ricorso, invitando questa Corte ad attivarsi preventivamente presso il Ministro della Giustizia per la revoca della circolare del 1926 e la conseguente rimozione del simbolo confessionale dalle aule di giustizia e facendo presente che, in caso contrario, l'imputato avrebbe rifiutato di difendersi dinanzi a questa Corte ed avrebbe revocato la nomina ai suoi difensori di fiducia.
3- All’odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe.
DIRITTO
1- Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito precisate.
2- Rileva preliminarmente la Corte che l'odierna udienza si è svolta in aula priva del simbolo confessionale e l'imputato, tramite i propri difensori, ai quali non ha revocato - come preannunciato - il mandato fiduciario, ha avuto modo di esercitare efficacemente e senza alcun condizionamento il diritto di difesa.
3- La tesi sostenuta dall'imputato nel corso dell'intero iter processuale e posta al centro della sua difesa e, quindi, anche del ricorso per cassazione introduce certamente una problematica di estrema delicatezza, quella cioè dell'esposizione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, vivacemente dibattuta non solo in Italia ma anche in altri Paesi dell'Unione Europea con soluzioni diverse a livello giurisprudenziale e normativo.
In Italia, in particolare, il problema si è posto con riferimento all’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche e nei seggi elettorali e ha avuto approdi interpretativi contrastanti.
In relazione al primo aspetto, il Consiglio di Stato, con parere del 27/4/1988, ha affermato che l'art. 118 del r.d. n. 965/1924 e l'allegato C al r.d. n. 1297/1928, che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, sono tuttora in vigore. In senso contrario si è espresso il Tribunale dì L'Aquila (ordinanza 23/10/2003), che ha ritenuto tacitamente abrogate le dette disposizioni regolamentari perché incompatibili con le garanzie costituzionali del pluralismo religioso, della libertà di coscienza e di religione e con l'abbandono del principio della religione cattolica come religione di Stato (cfr. legge n. 121/'85, che dà esecuzione al protocollo addizionale agli accordi di modifica del Concordato lateranense); tale provvedimento, però, è stato revocato in data 29/11/2003 dallo stesso Tribunale, a seguito di reclamo, per difetto di giurisdizione. Il TAR del Veneto, con sentenza del 22/3/2005, ha ritenuto legittima l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, in quanto "simbolo di una particolare storia, cultura e identità nazionale ... espressione di alcuni principi laici della comunità”; ad identica conclusione è pervenuto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 556 del 2006.
In relazione al secondo aspetto, la sentenza 1/3/2000 della quarta sezione di questa Suprema Corte (ric. Montagnana) ha ritenuto giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di presidente, scrutatore o segretario del seggio elettorale la presenza nel locale a ciò destinato del crocifisso o di altre immagini religiose, che possano determinare un conflitto tra la personale adesione al principio di laicità dello Stato e l'adempimento del munus publicum. Sul punto, ad opposta soluzione sono pervenuti altri provvedimenti di giudici di merito, che hanno disatteso le richieste di rimozione (cfr. Tribunale Bologna 24/3/2005; Tribunale L'Aquila 31/3/2005; Tribunale Napoli 26/3/2005).
La tesi sostenuta dall'imputato, al di là dei toni esasperati e delle espressioni talvolta paradossali che la caratterizzano e che ne rivelano la chiara strumentalità, ha una sua sostanziale dignità e meriterebbe un adeguato approfondimento, per verificarne la fondatezza o meno, considerato che, allo stato, non risultano essere state congruamente affrontate e risolte alcune tematiche di primario rilievo per la corretta soluzione del problema: a) la circolare del Ministro di Grazia e Giustizia del 29/5/1926 è un atto amministrativo generale, che appare però privo di fondamento normativo e quindi in contrasto con il principio di legalità dell' azione amministrativa (artt. 97 e 113 Cost.); b) detta circolare, tenuto conto anche dell'epoca a cui risale, non sembra essere in linea con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia, pure costituzionalmente presidiata, della libertà di coscienza e di religione; c) occorre individuare l'eventuale sussistenza di una effettiva interazione tra il significato, inteso come valore identitario, della presenza del crocifisso nelle aule di giustizia e la libertà di coscienza e di religione, intesa non solo in senso positivo, come tutela della fede professata dal credente, ma anche in senso negativo, come tutela del credente di fede diversa e del non credente che rifiuta di avere una fede.
Non ritiene, tuttavia, la Corte di dovere affrontare, in questa sede, tale problematica (e gli ulteriori aspetti ad essa connessi) per l'assorbente e dirimente rilievo che la stessa non è funzionale alla soluzione del caso in esame, che non integra, per quanto si dirà al punto che segue, l'ipotizzata fattispecie delittuosa del rifiuto di atti d'ufficio.
La contestazione della legittimità dell'affissione del crocifisso nelle aule di giustizia, avvenuta sulla base di una circolare ministeriale non assistita da una espressa previsione di legge impositiva del relativo obbligo, implica - tra l'altro - un problema di carattere generale, che può essere fatto valere sollecitando la Pubblica Amministrazione a rivedere la propria scelta dell'arredo delle dette aule e, in caso di esito negativo, adendo il giudice amministrativo, che ha giurisdizione esclusiva al riguardo, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, vertendosì in tema di contestazione della legittimità dell'esercizio del potere amministrativo (cfr. Cass. S.U. civili 1017/2006 ord. n. 15614; Cons. St. sent. n. 556/2006).
4- La sollecitata verifica di legittimità del formulato giudizio di colpevolezza non può prescindere dal dato fattuale accertato in sede di merito: il giudice Tosti, dopo avere vista disattesa la sua richiesta di rimozione del crocifisso dalle aule, aveva preannunciato la sua decisione di astenersi dalle udienze, cosa che in concreto aveva fatto nell'arco temporale indicato nel capo d'imputazione; il Presidente del Tribunale di Camerino, però, informato tempestivamente della scelta del Tosti, aveva provveduto a sostituirlo con altri magistrati, che si erano alternati nella trattazione dei processi fissati nelle udienze che avrebbe dovuto tenere il medesimo Tosti, sicché l'attività giudiziaria si era ugualmente svolta.
Ciò posto, osserva la Corte che non sono ravvisabili in tale situazione gli estremi materiali del rifiuto di atti d'ufficio.
La norma di cui all'art. 328/1 c.p., infatti, tutela in senso lato il buon andamento e il normale funzionamento della Pubblica Amministrazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali. Il semplice inadempimento di un dovere funzionale non assume rilevanza penale se non fa venire meno anche i risultati verso cui è proiettata la Pubblica Amministrazione per il soddisfacimento dei pubblici interessi. Il vero ed unico disvalore represso dalla norma è la mancanza dell'atto d'ufficio a rilevanza esterna. Le inadempienze interne all' organizzazione, integranti la violazione di meri doveri di servizio che non si riflettono all'esterno, possono trovare risposta soltanto sul piano disciplinare.
Ciò che viene in rilievo è il prodotto dinamico dell'organizzazione amministrativa, ossia l'attività che la P.A., impersonalmente intesa, svolge entrando in contatto con i destinatari della sua azione e regolando le reciproche situazioni soggettive attraverso il soddisfacimento dei bisogni pubblici e privati.
La tutela penale apprestata dal vigente art. 328/1 c.p., aderendo alla teoria sostanzialistica e con inversione di tendenza rispetto alla più ampia area d'intervento prevista dal previgente testo della citata norma, che sanzionava qualsiasi inadempienza dell'agente ai propri doveri funzionali, senza distinzione alcuna tra atti aventi rilevanza "interna" o "esterna", non riguarda la P.A. nel suo momento statico, ma in quello dinamico del compimento dell'atto d'ufficio, vale a dire nel momento della sua concreta operatività. Il legislatore, con riferimento alla previsione dì cui al primo comma dell'art. 328 c.p., ha inteso e voluto apprestare una tutela per i beni giuridici finali elencati nella disposizione medesima, concepita come delitto di pericolo concreto, ed incarnati dagli interessi collettivi della giustizia. sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità.
E' il caso di sottolineare che, già nel vigore del vecchio testo dell'art. 328 c.p., la giurisprudenza più autorevole, in verità, quasi anticipando lo spirito della riforma del 1990 (legge n. 86), aveva in buona parte arginato i possibili rischi connessi ad un'interpretazione "formalistica" della norma, privilegiando una lettura "sostanzialistica" e sistematica della medesima. Con la sentenza 25/5/1985 (ric. Candus), infatti, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte avevano precisato: a) l'omissione dolosa del funzionario offendeva "l'interesse della Pubblica Amministrazione all'emanazione dell'atto cui essa era tenuta, cioè al raggiungimento di un risultato che invece [era] mancato, costituendola inadempiente rispetto ad un dovere giuridico imposto dall'ordinamento"; b) il presidio penale quindi andava ad incidere non sulla violazione di "un generico dovere di fedeltà e di zelo" ma sulla concretezza dell' attività della P .A. (aspetto dinamico); c) la distinzione tra momento statico organizzativo e momento dinamico dell'attività amministrativa emergeva chiaramente dal raffronto dell'art. 328 con l'art. 333 c.p.; norma quest'ultima (oggi abrogata per effetto dell'art. 11 della legge n. 146/'90) che, disciplinando l'abbandono individuale dì un pubblico ufficio, incideva "direttamente - e soltanto - sull'assetto organizzativo della Pubblica Amministrazione.
La condotta addebitata al Tosti si è concretizzata nella violazione di doveri funzionali, riverberatasi esclusivamente, come la stessa sentenza impugnata riconosce, sull'organizzazione interna dell'ufficio e non sull'attività di rilevanza esterna, diretta a garantire il servizio giustizia.
Né vale evocare, come fa la sentenza in verifica, la circostanza che il rifiuto di atti d'ufficio è reato di pericolo, per inferirne che deve prescindersi dal concreto esito determinato dal rifiuto. Rileva, al riguardo, la Corte che l'idoneità potenziale della condotta incriminata a produrre un danno, senza che sia necessaria la causazione effettiva dello stesso, va apprezzata in relazione soltanto alla posizione che l'Amministrazione assume verso l'esterno per la realizzazione dei suoi fini istituzionali. Non va sottaciuto, inoltre, che l'oggetto del rifiuto della fattispecie incriminatrice postula due imprescindibili condizioni: a) l'atto d'ufficio deve essere "qualificato", deve cioè rientrare in una delle materie tipiche previste dalla norma, nella specie atto correlato a "ragioni di giustizia"; b) deve trattarsi di atto da compiersi senza ritardo. In relazione al primo aspetto, il caso in esame non pone alcun particolare problema interpretativo.
Quanto al secondo requisito, deve trattarsi di atto indifferibile, destinato a fronteggiare, al di là del primario interesse insito nel1a sua particolare qualificazione, un'emergenza di natura oggettiva, rappresentativa di una sostanziale urgenza. che verrebbe vanificata dal diniego dell'atto dovuto. Ciò posto, l'astensione del Tosti dal tenere personalmente alcune udienze per la trattazione di cause a lui assegnate non integra il rifiuto di atti d'ufficio che per ragioni di giustizia dovevano essere compiuti "senza ritardo", non emergendo elementi indicativi della indifferibilità di tali udienze, che, peraltro. come sopra si è precisato, erano state regolarmente tenute, rispettando il calendario programmato, da altri magistrati, designati a sostituire il Tosti.
5- Difettando, pertanto, la materialità del reato ipotizzato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché iI fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 17/2/2009.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Milo Nicola dr. Lattanzi Giorgio
Depositato in cancelleria il 10 luglio 2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Lattanzi Giorgio Presidente
Dott. Mannino Saverio Felice Consigliere
Dott. Agrò Antonio Consigliere
Dott. Milo Nicola Consigliere
Dott. Rotundo Vincenzo Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TOSTI LUIGI n. il 03/08/1948
avverso SENTENZA del 23/05/2007 CORTE DI APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere MILO NICOLA
udito il P.G. in persona del dr. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori avv. D. Visconti e avv. Fabio Pierdominici, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTO
1- La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza 23/5/2007, confermava quella in data 18/11/2005 del locale Tribunale, che aveva dichiarato Luigi Tosti colpevole del reato di cui agli art. 81 cpv. e 328/1 c.p., condannandolo a pena ritenuta di giustizia, perché, quale giudice presso il Tribunale di Camerino, si era indebitamente astenuto, nel periodo compreso tra il 9 maggio e il 4 luglio 2005, dalle udienze (n. 15) in cui avrebbe dovuto trattare senza ritardo per ragioni di giustizia procedimenti a lui assegnati ed aveva motivato tale sua decisione con l'illegittima presenza nell'aula d'udienza del "crocifisso", simbolo della cristianità, che si poneva in contraddizione con il principio costituzionale della «libertà di religione e di coscienza" e mortificava le esigenze di "neutralità" e "imparzialità” che dovevano, invece, essere garantite in forza dell'altro principio costituzionale di laicità dello Stato.
La Corte territoriale escludeva, in via preliminare, la nullità del giudizio per essersi l'imputato, regolarmente comparso in udienza, allontanato dalla stessa a causa dell'ostensione del crocifisso nell'aula. Rilevava, al riguardo, che la comparizione iniziale dell'imputato aveva reso operativa la norma di cui al secondo comma dell'art. 420 quinquies c.p.p., in forza della quale il successivo allontanamento, in quanto determinato da una consapevole e libera scelta e non da un effettivo impedimento, non aveva inciso sulla regolare partecipazione al processo dell'imputato, da considerarsi presente e rappresentato dal difensore.
Sul merito della vicenda il Giudice distrettuale osservava:
a-) non sussistevano i presupposti applicativi dell'invocata esimente della legittima difesa, in quanto il rifiuto del Tosti di esercitare -nella denunciata situazione logistica- le funzioni di magistrato per evitare di subire una discriminazione religiosa da parte dell' Amministrazione della Giustizia non era assistito dal requisito della "necessariatà della reazione", nel senso che, in alternativa all'esasperata forma di autotutela prescelta, erano praticabili altri mezzi legali, altrettanto efficaci, a salvaguardia della denunziata lesione della "libertà di coscienza", mezzi peraltro già attivati dal Tosti, che aveva proposto ricorso al TAR delle Marche per la rimozione del crocifisso dalle aule giudiziarie ed era in attesa della relativa decisione;
b-) il rifiuto di adempiere i propri doveri d'ufficio da parte del Tosti, inserito in un rapporto di pubblico impiego volontariamente accettato e altrettanto volontariamente mantenuto in vita per sua libera scelta, certamente era stato indebito, perché aveva sacrificato le esigenze di giustizia a vantaggio della propria libertà di coscienza, esercitata secondo modalità che l'ordinamento non contempla e che solo la legge potrebbe prevedere e consentire; nella valutazione comparativa tra beni di rango costituzionale in gioco, il pregiudizio alla libertà di coscienza, per la presenza del crocifisso nella sede di lavoro, non poteva che cedere il passo «all'indeclinabile e primaria realizzazione dell'esigenza di giustizia", interesse quest'ultimo di ordine generale sul cui rilevo costituzionale ex art. 54/2 e 107 Cost non era lecito nutrire dubbi; l'ordinamento, inoltre, non contemplava per il magistrato situazioni che rendessero legittima l'astensione dall'attività giurisdizionale. salve le ipotesi disciplinate dagli art. 51 e 52 c.p.c. e quelle di cui agli art. 36 e 37 C.p.p.;
c-) ad avallare tale conclusione soccorrevano le argomentazioni sviluppate nell'ordinnza 31/1/2006 della sezione disciplinare del C.S.M., che aveva - in via cautelare - sospeso dalle funzioni e dallo stipendio l'imputato, nonché in diverse pronunce della Corte Costituzionale, che venivano espressamente richiamate: la n. 100 del 1981 (sulla peculiarità delle funzioni esercitate dai magistrati), la n. 149 del 1995 (sul bilanciamento della libertà di coscienza con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale), la n. 196 del 1987 (sull'inesistenza del diritto all'obiezione di coscienza del giudice tutelare, investito dalla richiesta di autorizzare una minore a interrompere la gravidanza senza l'assenso dei genitori);
d-) era solo il collegamento tra il comportamento di rifiuto e la posizione istituzionale del magistrato ad assumere rilievo nella verifica di fondatezza dell' accusa contestata e ciò a prescindere dalla prospettata illegittimità o abrogazione delle norme sull' esposizione del crocifisso negli uffici pubblici, questione estranea al rapporto di servizio e che aveva trovato soluzioni non univoche sia in giurisprudenza che in dottrina e in ordine alla quale si riteneva di non dovere prendere posizione (secondo l'imputato. la circolare 29/5/1926 del Ministro di Grazia e Giustizia che imponeva l'ostensione del crocifisso nelle aule d'udienza doveva ritenersi illegittima. perché tacitamente abrogata a norma dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile dopo l'entrata in vigore della Costituzione, che agli art. 8, 9, 21 garantisce la pari dignità di tutte le confessioni religiose e il superamento della religione cattolica come religione dello Stato, e dopo la revisione del Concordato, resa esecutiva con legge 25/5/1985 n. 121)
e-) la soluzione privilegiata non contrastava con i principi affermati dalla sentenza n. 4273 del 2000 della quarta sezione penale di questa Suprema Cassazione (ric. Montagnara), che aveva affrontato il diverso caso del rifiuto dell'ufficio di scrutatore ed aveva ravvisato nella manifestazione della libertà di coscienza di costui il giustificato motivo del rifiuto, e ciò perché trattavasi di ufficio non liberamente scelto ma imposto e perché l'art. 108 del dpr n. 361/57 prevedeva la possibilità di sottrarsi a tale munus publicum per "giustificato motivo";
f-) sul piano soggettivo l'imputato aveva avuto piena coscienza e consapevolezza dell'illiceità della propria condotta, avendo persistito nel rifiuto di celebrare le udienze, nonostante gli fosse stata offerta la possibilità, in via temporanea ed in attesa della decisione sull'azione legale da lui promossa in relazione alla questione controversa, di tenere udienza in un'aula priva del crocifisso e fruibile da tutti i magistrati dell'Ufficio;
g-) la circostanza che, nel caso concreto, il Tosti era stato sostituito da altri colleghi, che avevano in sua vece tenuto regolarmente le udienze, non escludeva il delitto contestato, che, in quanto reato di pericolo incidente sul buon andamento della Pubblica Amministrazione, prescindeva dall’esito prodotto dal rifiuto;
h-) non ricorrevano i presupposti per accordare la sollecitata attenuante di cui all' art. 62 n. 1 c.p., in quanto la forma di autotutela posta in essere dal prevenuto, sul quale gravava l'obbligo istituzionale di garantire il rispetto e l'applicazione della legge nelle forme e nei modi apprestati dall'ordinamento, non riscuoteva il generale consenso della collettività;
i-) l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici conseguiva ope legis, a norma dell'art. 31 c.p .
2- Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con due distinti atti, uno a sottoscrizione personale e un altro a firma del proprio difensore di fiducia, entrambi articolati su motivi sostanzialmente identici, che possono essere sintetizzati nei termini di seguito precisati .
** Nullità del giudizio d'appello per violazione delle norme concernenti l'intervento e la presenza dell'imputato in dibattimento (artt. 420 ter, 420 quater, 420 quinquies, 178 lett. c e 586 c.p.p.): illegittimamente la Corte di merito aveva ritenuto volontario l'allontanamento dall'aula d'udienza dell'imputato regolarmente comparso e quindi operativa la disposizione di cui all'art. 420 quinquies/2° c.p.p.; non aveva dato alcun rilievo ai motivi che avevano determinato tale allontanamento, da lui individuati nella necessità di non subire la lesione, per la presenza del crocifisso nell'aula d'udienza, del diritto inviolabile della libertà di coscienza e di religione; il Giudice distrettuale avrebbe dovuto ritenere che ciò integrava un "legittimo impedimento a presenziare", con conseguente applicazione del principio desumibile dalla norma di cui all'art. 420 ter/3° c.p.p., che imponeva il rinvio del processo.
** Erronea applicazione dell'art. 52 c.p. in relazione alla prospettata scriminante della legittima difesa. Il rifiuto a non tenere le udienze era stato una legittima reazione all'atto di discriminazione religiosa perpetrato in di lui danno da parte del Ministro della Giustizia, che aveva imposto la presenza nelle aule d'udienza del crocifisso e negato l'autorizzazione alla contestuale presenza della menorah ebraica, simbolo della confessione religiosa alla quale egli aderiva. Di fronte al pericolo attuale di un' offesa ingiusta, legittima doveva ritenersi la forma dì autotutela per eccellenza prevista dall'art. 52 C.p., prescindendo dall'onere di percorrere strade alternative. L'ipotizzata condotta omissiva aveva avuto la sola finalità di evitare che diritti primari ed inviolabili venissero lesi dalla presenza del crocifisso. simbolo in contraddizione con la laicità della Stato e con i principi della libertà di coscienza, della libertà e dell'uguaglianza religiosa.
** Erronea applicazione dell'art. 328/1 ° c.p., sotto il profilo che il rifiuto dell'atto d'ufficio (astensione dalle udienze) non poteva ritenersi indebito, perché il compimento dell'atto avrebbe determinato la lesione del principio di laicità dello Stato e dei diritti costituzionali alla libertà di religione e all'uguaglianza, sicché era estensibile al caso in esame quanto statuito dalla quarta sezione penale di questa Suprema Corte con la sentenza "Montagnana" (n. 4273 dell' 1/3/2000), il cui reale significato era stato travisato. La circolare del Ministro di Grazia e Giustizia del 29/5/1926 n. 2134/1867, che imponeva l'esposizione del crocifisso quale "simbolo venerato" e "solenne ammonimento di verità e giustizia", doveva ritenersi tacitamente abrogata a norma dell'art. 15 delle preleggi per contrasto con i citati principi costituzionali e con quello della imparzialità del giudice, prescritto dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 della C.E.D.D.
** Inosservanza ed erronea applicazione degli art. 1/1°, 2, 3, 4/2°, 8, 19, 21, 54, 97, 98, 101, 104, 111 Cost., 1, 6, 9, 13, 14, 17 C.E.D.D., 2934, 2968 c.c . Si era fatta confusione tra i concetti di "libertà di coscienza" e "obiezione di coscienza". Il diritto di libertà di coscienza è inviolabile. trova riconoscimento diretto nella Costituzione e nella Convenzione sui diritti dell'uomo, non può subire limitazioni, violazioni o deroghe superiori a quelle previste in tali fonti né soggiacere, in caso di conflitto con altri valori primari, ad un bilanciamento che determini restrizioni superiori a quelle consentite; non può diventare recessivo di fronte ai doveri che nascono dal rapporto di pubblico impiego e sanciti dal comma secondo dell'art. 54 Cost, con l'effetto che è insita in tale diritto inviolabile la "facoltà di rifiutarsi di compiere atti doverosi", stante la "necessità" di evitare la lesione dello stesso diritto, la quale ineluttabilmente conseguirebbe all'adempimento dell'attività doverosa.
L'obiezione di coscienza non è contemplata da alcuna norma come diritto fondamentale e concretizza in un rifiuto di attività doverose, motivato dal conflitto interiore con contrastanti imperativi ideologici o religiosi. L'obiezione di coscienza di per sè non scrimina, potendo assurgere a dignità di diritto soltanto se riconosciuta come tale dal legislatore.
La Corte di merito, facendo leva, per supportare il proprio discorso giustificativo, sulle sentenze della Corte Costituzionale n. 100/'81, n. 149/'95 e n. 196/'87, ne aveva travisato il significato per adattarlo alle esigenze motivazionali della propria decisione.
La libertà di coscienza, in sostanza, si risolve in una scriminante, cioè nel diritto di rifiutarsi di obbedire a norme illegittime che determinano la lesione di diritti fondamentali.
Non è necessaria una espressa previsione dì legge per giustificare il rifiuto di atti doverosi, se tale rifiuto è funzionale a scongiurare la lesione di diritti fondamentali.
La volontarietà dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto d'impiego che lega il magistrato all'Amministrazione non limita la portata e l'esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo, che sono irrinunciabili, indisponibili, imprescrittibili e non assoggettabili a decadenza.
La reazione alla violazione di diritti primari non può essere subordinata al previo esperimento di altri rimedi legali e all' esito favorevole degli stessi, perché ciò comporterebbe comunque, nelle more, la lesione irreparabile dei detti diritti.
** Inosservanza ed erronea applicazione degli art. 97, 101 Cost., 3, 14 legge n. 654/'75 (ratifica Convenzione di New York 7/3/1966), 328/1 C.p., per avere qualificato come indebito il rifiuto in considerazione del fatto che all'imputato era stata data anche l'opportunità di tenere le udienze in un'aula priva del segno confessionale in contestazione. Tale iniziativa rappresentava una manifestazione di ghettizzazione e di discriminazione religiosa, era contra legem per la ritenuta vigenza della circolare ministeriale che imponeva il detto simbolo, non risolveva il problema di principio posto in via generale.
** Manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione sotto il profilo che, per un verso, si era ritenuto indebito il rifiuto di tenere udienza anche nell' aula appositamente allestita senza crocifisso e, per altro verso, si era affermata la responsabilità per episodi di rifiuto risalenti ad epoca precedente alla fruizione di tale aula.
** Erronea applicazione degli art. 2934,2968 c.c., 19,21 Cost., 9 legge n. 848/'55, 328/1 C.p. e vizio di motivazione sulla ritenuta natura indebita del rifiuto, desunta dalla tardività con cui lo stesso era stato opposto. La circostanza che, per un lungo periodo della propria attività di magistrato, l'imputato aveva tollerato la presenza del crocifisso sul luogo di lavoro non poteva avere alcuna incidenza paralizzante sull'iniziativa successivamente assunta, considerato che i diritti della personalità, tra i quali rientra la libertà religiosa, sono imprescrittibili e non sono soggetti a decadenza o rinuncia per acquiescenza.
** Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ancorava la natura indebita del rifiuto alla mancata adozione del rimedio dell'aspettativa facoltativa.
** Inosservanza ed erronea applicazione de1l'art. 328/1 c.p., sotto il profilo che nessun atto d'ufficio era stato. in concreto. rifiutato, avendo egli preventivamente e tempestivamente comunicato al capo dell'Ufficio la decisione di astenersi - per la nota ragione - dalle udienze ed essendosi conseguentemente provveduto alla sua sostituzione, tanto che tutte le udienze di cui al capo d'imputazione erano stare regolarmente tenute da altro magistrato. La tutela penale apprestata dall'art. 328/1 c.p. non riguarda la P.A. nel momento statico della sua organizzazione, ma in quello dinamico del compimento dell'atto d'ufficio (S.U. 25/5/1985, Candus), con l'effetto che, essendo stata comunque garantita, attraverso l'organizzazione interna all' Amministrazione, la risposta di giustizia, difettava la stessa materialità del delitto contestato.
** Erronea applicazione dell' art. 62 n. 1 c. p.
2a - In data 27/10/2008, è stata depositata memoria difensiva, con la quale si sono ripresi alcuni dei motivi di ricorso ritenuti più meritevoli di attenzione e si sono ribadite e ulteriormente illustrate le ragioni poste a fondamento dei medesimi.
Con istanza fatta pervenire il 6/2/2009, il difensore dell'imputato ha sollecitato il rinvio della trattazione del ricorso, invitando questa Corte ad attivarsi preventivamente presso il Ministro della Giustizia per la revoca della circolare del 1926 e la conseguente rimozione del simbolo confessionale dalle aule di giustizia e facendo presente che, in caso contrario, l'imputato avrebbe rifiutato di difendersi dinanzi a questa Corte ed avrebbe revocato la nomina ai suoi difensori di fiducia.
3- All’odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe.
DIRITTO
1- Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito precisate.
2- Rileva preliminarmente la Corte che l'odierna udienza si è svolta in aula priva del simbolo confessionale e l'imputato, tramite i propri difensori, ai quali non ha revocato - come preannunciato - il mandato fiduciario, ha avuto modo di esercitare efficacemente e senza alcun condizionamento il diritto di difesa.
3- La tesi sostenuta dall'imputato nel corso dell'intero iter processuale e posta al centro della sua difesa e, quindi, anche del ricorso per cassazione introduce certamente una problematica di estrema delicatezza, quella cioè dell'esposizione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, vivacemente dibattuta non solo in Italia ma anche in altri Paesi dell'Unione Europea con soluzioni diverse a livello giurisprudenziale e normativo.
In Italia, in particolare, il problema si è posto con riferimento all’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche e nei seggi elettorali e ha avuto approdi interpretativi contrastanti.
In relazione al primo aspetto, il Consiglio di Stato, con parere del 27/4/1988, ha affermato che l'art. 118 del r.d. n. 965/1924 e l'allegato C al r.d. n. 1297/1928, che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, sono tuttora in vigore. In senso contrario si è espresso il Tribunale dì L'Aquila (ordinanza 23/10/2003), che ha ritenuto tacitamente abrogate le dette disposizioni regolamentari perché incompatibili con le garanzie costituzionali del pluralismo religioso, della libertà di coscienza e di religione e con l'abbandono del principio della religione cattolica come religione di Stato (cfr. legge n. 121/'85, che dà esecuzione al protocollo addizionale agli accordi di modifica del Concordato lateranense); tale provvedimento, però, è stato revocato in data 29/11/2003 dallo stesso Tribunale, a seguito di reclamo, per difetto di giurisdizione. Il TAR del Veneto, con sentenza del 22/3/2005, ha ritenuto legittima l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, in quanto "simbolo di una particolare storia, cultura e identità nazionale ... espressione di alcuni principi laici della comunità”; ad identica conclusione è pervenuto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 556 del 2006.
In relazione al secondo aspetto, la sentenza 1/3/2000 della quarta sezione di questa Suprema Corte (ric. Montagnana) ha ritenuto giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di presidente, scrutatore o segretario del seggio elettorale la presenza nel locale a ciò destinato del crocifisso o di altre immagini religiose, che possano determinare un conflitto tra la personale adesione al principio di laicità dello Stato e l'adempimento del munus publicum. Sul punto, ad opposta soluzione sono pervenuti altri provvedimenti di giudici di merito, che hanno disatteso le richieste di rimozione (cfr. Tribunale Bologna 24/3/2005; Tribunale L'Aquila 31/3/2005; Tribunale Napoli 26/3/2005).
La tesi sostenuta dall'imputato, al di là dei toni esasperati e delle espressioni talvolta paradossali che la caratterizzano e che ne rivelano la chiara strumentalità, ha una sua sostanziale dignità e meriterebbe un adeguato approfondimento, per verificarne la fondatezza o meno, considerato che, allo stato, non risultano essere state congruamente affrontate e risolte alcune tematiche di primario rilievo per la corretta soluzione del problema: a) la circolare del Ministro di Grazia e Giustizia del 29/5/1926 è un atto amministrativo generale, che appare però privo di fondamento normativo e quindi in contrasto con il principio di legalità dell' azione amministrativa (artt. 97 e 113 Cost.); b) detta circolare, tenuto conto anche dell'epoca a cui risale, non sembra essere in linea con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia, pure costituzionalmente presidiata, della libertà di coscienza e di religione; c) occorre individuare l'eventuale sussistenza di una effettiva interazione tra il significato, inteso come valore identitario, della presenza del crocifisso nelle aule di giustizia e la libertà di coscienza e di religione, intesa non solo in senso positivo, come tutela della fede professata dal credente, ma anche in senso negativo, come tutela del credente di fede diversa e del non credente che rifiuta di avere una fede.
Non ritiene, tuttavia, la Corte di dovere affrontare, in questa sede, tale problematica (e gli ulteriori aspetti ad essa connessi) per l'assorbente e dirimente rilievo che la stessa non è funzionale alla soluzione del caso in esame, che non integra, per quanto si dirà al punto che segue, l'ipotizzata fattispecie delittuosa del rifiuto di atti d'ufficio.
La contestazione della legittimità dell'affissione del crocifisso nelle aule di giustizia, avvenuta sulla base di una circolare ministeriale non assistita da una espressa previsione di legge impositiva del relativo obbligo, implica - tra l'altro - un problema di carattere generale, che può essere fatto valere sollecitando la Pubblica Amministrazione a rivedere la propria scelta dell'arredo delle dette aule e, in caso di esito negativo, adendo il giudice amministrativo, che ha giurisdizione esclusiva al riguardo, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, vertendosì in tema di contestazione della legittimità dell'esercizio del potere amministrativo (cfr. Cass. S.U. civili 1017/2006 ord. n. 15614; Cons. St. sent. n. 556/2006).
4- La sollecitata verifica di legittimità del formulato giudizio di colpevolezza non può prescindere dal dato fattuale accertato in sede di merito: il giudice Tosti, dopo avere vista disattesa la sua richiesta di rimozione del crocifisso dalle aule, aveva preannunciato la sua decisione di astenersi dalle udienze, cosa che in concreto aveva fatto nell'arco temporale indicato nel capo d'imputazione; il Presidente del Tribunale di Camerino, però, informato tempestivamente della scelta del Tosti, aveva provveduto a sostituirlo con altri magistrati, che si erano alternati nella trattazione dei processi fissati nelle udienze che avrebbe dovuto tenere il medesimo Tosti, sicché l'attività giudiziaria si era ugualmente svolta.
Ciò posto, osserva la Corte che non sono ravvisabili in tale situazione gli estremi materiali del rifiuto di atti d'ufficio.
La norma di cui all'art. 328/1 c.p., infatti, tutela in senso lato il buon andamento e il normale funzionamento della Pubblica Amministrazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali. Il semplice inadempimento di un dovere funzionale non assume rilevanza penale se non fa venire meno anche i risultati verso cui è proiettata la Pubblica Amministrazione per il soddisfacimento dei pubblici interessi. Il vero ed unico disvalore represso dalla norma è la mancanza dell'atto d'ufficio a rilevanza esterna. Le inadempienze interne all' organizzazione, integranti la violazione di meri doveri di servizio che non si riflettono all'esterno, possono trovare risposta soltanto sul piano disciplinare.
Ciò che viene in rilievo è il prodotto dinamico dell'organizzazione amministrativa, ossia l'attività che la P.A., impersonalmente intesa, svolge entrando in contatto con i destinatari della sua azione e regolando le reciproche situazioni soggettive attraverso il soddisfacimento dei bisogni pubblici e privati.
La tutela penale apprestata dal vigente art. 328/1 c.p., aderendo alla teoria sostanzialistica e con inversione di tendenza rispetto alla più ampia area d'intervento prevista dal previgente testo della citata norma, che sanzionava qualsiasi inadempienza dell'agente ai propri doveri funzionali, senza distinzione alcuna tra atti aventi rilevanza "interna" o "esterna", non riguarda la P.A. nel suo momento statico, ma in quello dinamico del compimento dell'atto d'ufficio, vale a dire nel momento della sua concreta operatività. Il legislatore, con riferimento alla previsione dì cui al primo comma dell'art. 328 c.p., ha inteso e voluto apprestare una tutela per i beni giuridici finali elencati nella disposizione medesima, concepita come delitto di pericolo concreto, ed incarnati dagli interessi collettivi della giustizia. sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità.
E' il caso di sottolineare che, già nel vigore del vecchio testo dell'art. 328 c.p., la giurisprudenza più autorevole, in verità, quasi anticipando lo spirito della riforma del 1990 (legge n. 86), aveva in buona parte arginato i possibili rischi connessi ad un'interpretazione "formalistica" della norma, privilegiando una lettura "sostanzialistica" e sistematica della medesima. Con la sentenza 25/5/1985 (ric. Candus), infatti, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte avevano precisato: a) l'omissione dolosa del funzionario offendeva "l'interesse della Pubblica Amministrazione all'emanazione dell'atto cui essa era tenuta, cioè al raggiungimento di un risultato che invece [era] mancato, costituendola inadempiente rispetto ad un dovere giuridico imposto dall'ordinamento"; b) il presidio penale quindi andava ad incidere non sulla violazione di "un generico dovere di fedeltà e di zelo" ma sulla concretezza dell' attività della P .A. (aspetto dinamico); c) la distinzione tra momento statico organizzativo e momento dinamico dell'attività amministrativa emergeva chiaramente dal raffronto dell'art. 328 con l'art. 333 c.p.; norma quest'ultima (oggi abrogata per effetto dell'art. 11 della legge n. 146/'90) che, disciplinando l'abbandono individuale dì un pubblico ufficio, incideva "direttamente - e soltanto - sull'assetto organizzativo della Pubblica Amministrazione.
La condotta addebitata al Tosti si è concretizzata nella violazione di doveri funzionali, riverberatasi esclusivamente, come la stessa sentenza impugnata riconosce, sull'organizzazione interna dell'ufficio e non sull'attività di rilevanza esterna, diretta a garantire il servizio giustizia.
Né vale evocare, come fa la sentenza in verifica, la circostanza che il rifiuto di atti d'ufficio è reato di pericolo, per inferirne che deve prescindersi dal concreto esito determinato dal rifiuto. Rileva, al riguardo, la Corte che l'idoneità potenziale della condotta incriminata a produrre un danno, senza che sia necessaria la causazione effettiva dello stesso, va apprezzata in relazione soltanto alla posizione che l'Amministrazione assume verso l'esterno per la realizzazione dei suoi fini istituzionali. Non va sottaciuto, inoltre, che l'oggetto del rifiuto della fattispecie incriminatrice postula due imprescindibili condizioni: a) l'atto d'ufficio deve essere "qualificato", deve cioè rientrare in una delle materie tipiche previste dalla norma, nella specie atto correlato a "ragioni di giustizia"; b) deve trattarsi di atto da compiersi senza ritardo. In relazione al primo aspetto, il caso in esame non pone alcun particolare problema interpretativo.
Quanto al secondo requisito, deve trattarsi di atto indifferibile, destinato a fronteggiare, al di là del primario interesse insito nel1a sua particolare qualificazione, un'emergenza di natura oggettiva, rappresentativa di una sostanziale urgenza. che verrebbe vanificata dal diniego dell'atto dovuto. Ciò posto, l'astensione del Tosti dal tenere personalmente alcune udienze per la trattazione di cause a lui assegnate non integra il rifiuto di atti d'ufficio che per ragioni di giustizia dovevano essere compiuti "senza ritardo", non emergendo elementi indicativi della indifferibilità di tali udienze, che, peraltro. come sopra si è precisato, erano state regolarmente tenute, rispettando il calendario programmato, da altri magistrati, designati a sostituire il Tosti.
5- Difettando, pertanto, la materialità del reato ipotizzato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché iI fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 17/2/2009.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Milo Nicola dr. Lattanzi Giorgio
Depositato in cancelleria il 10 luglio 2009
lunedì 15 giugno 2009
IMPOSTA CON DECRETO LEGGE L’ESPOSIZIONE DEI CROCIFISSI NELLE CASE DEGLI ITALIANI E SULLE LORO PERSONE: PENE SEVERISSIME PER I TRASGRESSORI.
Con una recente ordinanza, salita agli onori della cronaca, il sindaco di Pisa Marco Filippeschi ha imposto a tutti i cittadini residenti nei Lungarni di mettere un lumino bianco alla finestra in occasione delle celebrazioni di San Ranieri per il prossimo 16 giugno 2009. I trasgressori saranno sanzionati con una multa tra i 200 e i 500 euro.
L’ordinanza -ha precisato il Sindaco della Giunta di centrosinistra- è stata presa in base ad un articolo del pacchetto sicurezza del ministro Maroni che conferisce poteri di intervento ai sindaci per bloccare “situazioni di degrado”: e i festeggiamenti al Santo Ranieri sarebbero "degradati" se i fedeli non esponessero i lumini votivi.
A chi gli faceva notare che l’art. 19 della Costituzione della Costituzione e l’art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti e delle libertà individuali, ratificata dall’Italia con legge 4.8.1955 n. 848, tutelano la libertà religiosa come “diritto inviolabile dell’individuo” e che la Corte Costituzionale ha costantemente sancito che il diritto di libertà religiosa implica non solo il diritto a non essere costretti a compiere atti con significato religioso ma anche quello di non credere a nessuna religione e/o a cambiare fede o credo, il primo cittadino di Pisa ha risposto, laconicamente: “Io me ne frego altamente della Costituzione italiana, delle Convenzioni internazionali e delle sentenze della Consulta”.
L’ordinanza del Sindaco pisano è stata accolta con entusiasmo dal Governo Berlusconi che, compulsato dai Ministri Maroni e Carfagna, ha adottato un decreto legge col quale viene imposto a tutti i cittadini italiani di esporre nelle proprie abitazioni almeno un crocifisso per vano. Entro il prossimo 31 luglio 2009, poi, scatterà per gli italiani anche l’obbligo di tatuarsi un crocifisso in fronte. Su proposta del Ministro delle pari opportunità per i gay scatterà l’obbligo supplementare di tatuarsi i crocifissi anche sul gluteo destro e su quello sinistro. “Con quest’ultima misura -ha chiarito la Carfagna- intendiamo scoraggiare i rapporti contro natura, giustamente stigmatizzati da Santa Romana Chiesa. Da oggi in poi, infatti, gli atti di sodomia integreranno anche un’indubbia offesa ai crocifissi delle due natiche, sicché i gay saranno sanzionati anche per il delitto di “vilipendio della religione cattolica”.
Per chi non esporrà i crocifissi in casa è prevista una multa da 2.000.000 a 300.000.000 di euro, oltre alla confisca della casa che sarà acquisita direttamente al patrimonio del Vatic-ano. Per chi ometterà di tatuarsi i crocifissi in fronte è prevista, oltre alla multa da 3 a 7 miliardi di euro (che saranno devoluti alla Chiesa in aggiunta all’8 per mille) anche il carcere, da 8 a 32 anni. Per i gay che omettano di tatuarsi le chiappe scatterà le pena aggiuntiva dell’interdizione perpetua dai rapporti anali.
Postato da FANTACRONACAVERA il 15 giugno 2009.
L’ordinanza -ha precisato il Sindaco della Giunta di centrosinistra- è stata presa in base ad un articolo del pacchetto sicurezza del ministro Maroni che conferisce poteri di intervento ai sindaci per bloccare “situazioni di degrado”: e i festeggiamenti al Santo Ranieri sarebbero "degradati" se i fedeli non esponessero i lumini votivi.
A chi gli faceva notare che l’art. 19 della Costituzione della Costituzione e l’art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti e delle libertà individuali, ratificata dall’Italia con legge 4.8.1955 n. 848, tutelano la libertà religiosa come “diritto inviolabile dell’individuo” e che la Corte Costituzionale ha costantemente sancito che il diritto di libertà religiosa implica non solo il diritto a non essere costretti a compiere atti con significato religioso ma anche quello di non credere a nessuna religione e/o a cambiare fede o credo, il primo cittadino di Pisa ha risposto, laconicamente: “Io me ne frego altamente della Costituzione italiana, delle Convenzioni internazionali e delle sentenze della Consulta”.
L’ordinanza del Sindaco pisano è stata accolta con entusiasmo dal Governo Berlusconi che, compulsato dai Ministri Maroni e Carfagna, ha adottato un decreto legge col quale viene imposto a tutti i cittadini italiani di esporre nelle proprie abitazioni almeno un crocifisso per vano. Entro il prossimo 31 luglio 2009, poi, scatterà per gli italiani anche l’obbligo di tatuarsi un crocifisso in fronte. Su proposta del Ministro delle pari opportunità per i gay scatterà l’obbligo supplementare di tatuarsi i crocifissi anche sul gluteo destro e su quello sinistro. “Con quest’ultima misura -ha chiarito la Carfagna- intendiamo scoraggiare i rapporti contro natura, giustamente stigmatizzati da Santa Romana Chiesa. Da oggi in poi, infatti, gli atti di sodomia integreranno anche un’indubbia offesa ai crocifissi delle due natiche, sicché i gay saranno sanzionati anche per il delitto di “vilipendio della religione cattolica”.
Per chi non esporrà i crocifissi in casa è prevista una multa da 2.000.000 a 300.000.000 di euro, oltre alla confisca della casa che sarà acquisita direttamente al patrimonio del Vatic-ano. Per chi ometterà di tatuarsi i crocifissi in fronte è prevista, oltre alla multa da 3 a 7 miliardi di euro (che saranno devoluti alla Chiesa in aggiunta all’8 per mille) anche il carcere, da 8 a 32 anni. Per i gay che omettano di tatuarsi le chiappe scatterà le pena aggiuntiva dell’interdizione perpetua dai rapporti anali.
Postato da FANTACRONACAVERA il 15 giugno 2009.
domenica 14 giugno 2009
sabato 13 giugno 2009
mercoledì 10 giugno 2009
MARGHERITA HACK DENUNCIATA DAL MARESCIALLO DI PAPOZZE (RO) PER “OFFESE AL SENTIMENTO ASTRONOMICO-RELIGIOSO”.
Il Maresciallo dei Carabinieri di Papozze, un piccolo centro abitato di Rovigo, ha rimosso i manifesti dell’UAAR (Unione Atei Agnostici Razionalisti) perché il loro testo (“La cattiva notizia è che Dio non esiste. Quella buona, è che non ne hai bisogno”) “offendeva” il “sentimento religioso”.
Ringalluzzito dai consensi che questo epico gesto ha suscitato a livello dei suoi Superiori, e cioè del Vaticano e della Conferenza Episcopale Italiana, il Maresciallo dei CC ha ritenuto doveroso estendere la sua campagna censoria al campo dell’astronomia, denunciando alla Procura di Rovigo Margherita Hack per “offese al sentimento astronomico-religioso”. Infatti la scienziata, che è anche presidentessa onoraria dell’UAAR, ha pubblicamente sostenuto la singolare ed “offensiva” tesi che la Terra gira attorno al Sole, oltraggiando in tal modo il sentimento religioso di coloro che credono alle verità astronomiche della Bibbia e delle sentenze del Tribunale dell’Inquisizione.
Il successo delle iniziative del Maresciallo di Papozze ha indotto il Ministro dell’Interno Maroni a programmare altre campagne censorie per la repressione delle “offese” al “sentimento befanesco”, delle “offese” al “sentimento babbonatalizio”, delle “offese” al “sentimento stregonico”, delle “offese” al “sentimento magico”, delle “offese” al “sentimento stimmatico”, delle “offese” al “sentimento sindonico” e delle “offese” al “sentimento sangennarico”. Manette in vista, dunque, per chi osasse affermare che la Befana, Babbo Natale e le streghe non esistono, che i maghi sono ciarlatani privi di poteri soprannaturali e che le stimmate, le sindoni e il sangue di San Gennaro sono artifici truffaldini creati per spillare danaro ai creduloni.
Fonte: FANTACRONACAVERA.
Ringalluzzito dai consensi che questo epico gesto ha suscitato a livello dei suoi Superiori, e cioè del Vaticano e della Conferenza Episcopale Italiana, il Maresciallo dei CC ha ritenuto doveroso estendere la sua campagna censoria al campo dell’astronomia, denunciando alla Procura di Rovigo Margherita Hack per “offese al sentimento astronomico-religioso”. Infatti la scienziata, che è anche presidentessa onoraria dell’UAAR, ha pubblicamente sostenuto la singolare ed “offensiva” tesi che la Terra gira attorno al Sole, oltraggiando in tal modo il sentimento religioso di coloro che credono alle verità astronomiche della Bibbia e delle sentenze del Tribunale dell’Inquisizione.
Il successo delle iniziative del Maresciallo di Papozze ha indotto il Ministro dell’Interno Maroni a programmare altre campagne censorie per la repressione delle “offese” al “sentimento befanesco”, delle “offese” al “sentimento babbonatalizio”, delle “offese” al “sentimento stregonico”, delle “offese” al “sentimento magico”, delle “offese” al “sentimento stimmatico”, delle “offese” al “sentimento sindonico” e delle “offese” al “sentimento sangennarico”. Manette in vista, dunque, per chi osasse affermare che la Befana, Babbo Natale e le streghe non esistono, che i maghi sono ciarlatani privi di poteri soprannaturali e che le stimmate, le sindoni e il sangue di San Gennaro sono artifici truffaldini creati per spillare danaro ai creduloni.
Fonte: FANTACRONACAVERA.
sabato 6 giugno 2009
UN GRUMO DI SANGUE DI PADRE PIO SI APPRESTA AD APPRODARE A CAVA DEI TIRRENI

Un memorabile appuntamento spirituale è stato programmato a Cava de’ Tirreni per il prossimo 25 giugno: la Parrocchia di Sant’Alfonso custodirà, per un giorno, una reliquia di San Pio, cioè un grumolo di sangue prelevato dalle sue stimmate. Per questo evento è prevista un grandissima affluenza di fedeli dall’Antartide, dal Polo Nord, dalla Groenlandia, dalla Cina, dalle isole Fiji, dalla Cambogia, dallo Zimbawe e, soprattutto, dalla Patacconia.
L’evento è stato annunciato con soddisfazione dal neo parroco della Chiesa di Sant’Alfonso, don Gioacchino Lanzillo, che ha assicurato che “sarà un momento di intensa spiritualità e di coinvolgimento emotivo”. Il Consiglio dei Ministri, dopo aver incluso la traslazione del grumo di sangue di San Pio tra i “grandi eventi italiani del 2009”, ha stanziato 2.800 milioni di euro che saranno gestiti in parte dalla Protezione Civile e in altra parte dalla Parrocchia.
Per scongiurare l’intervento di orde di vampiri Transilvani, Guido Bertolaso ha programmato la spesa di 1.100 milioni di euro per l’acquisto, la distribuzione e la collocazione strategica di trecce di aglio e di crocifissi “benedetti” nel territorio di Cava dei Tirreni. Il Ministro Roberto Calderoli ha preannunciato che durante l’evento saranno distribuiti gratuitamente ai fedeli sanguinacci di maiale (* vedi nota). “Abbiamo scelto i sanguinacci di maiale -ha soggiunto il Ministro- non solo perché sono in evidente sintonia col grumo miracoloso del Santo Pio, ma anche perché i sanguinacci rappresentano un deterrente e un valido baluardo contro possibili infiltrazioni islamiche. Ho già messo a disposizione della Parrocchia il mio maiale e tutti i maiali leghisti per la preparazione di almeno 8 tonnellate di sanguinacci”.
* Ricetta del sanguinaccio (“Crema di sangue di maiale e cioccolato”):
Ingredienti: 1/2 litro di latte; 500 gr di zucchero;50 gr di farina; 1/2 litro di sangue di maiale liquido (preferibimente leghista);100 gr di cacao; cannella; vaniglia; cedro candito.
Ponete in un recipiente il cacao, lo zucchero e la farina, aggiungete il latte, il sangue di maiale e fate cuocere a fuoco lento mescolando continuamente. Togliete il sanguinaccio dal fornello e fatelo raffreddare. Unite la cannella, il cedro a pezzettini e la vaniglia. Servitelo accompagnato da biscottini.
L’evento è stato annunciato con soddisfazione dal neo parroco della Chiesa di Sant’Alfonso, don Gioacchino Lanzillo, che ha assicurato che “sarà un momento di intensa spiritualità e di coinvolgimento emotivo”. Il Consiglio dei Ministri, dopo aver incluso la traslazione del grumo di sangue di San Pio tra i “grandi eventi italiani del 2009”, ha stanziato 2.800 milioni di euro che saranno gestiti in parte dalla Protezione Civile e in altra parte dalla Parrocchia.
Per scongiurare l’intervento di orde di vampiri Transilvani, Guido Bertolaso ha programmato la spesa di 1.100 milioni di euro per l’acquisto, la distribuzione e la collocazione strategica di trecce di aglio e di crocifissi “benedetti” nel territorio di Cava dei Tirreni. Il Ministro Roberto Calderoli ha preannunciato che durante l’evento saranno distribuiti gratuitamente ai fedeli sanguinacci di maiale (* vedi nota). “Abbiamo scelto i sanguinacci di maiale -ha soggiunto il Ministro- non solo perché sono in evidente sintonia col grumo miracoloso del Santo Pio, ma anche perché i sanguinacci rappresentano un deterrente e un valido baluardo contro possibili infiltrazioni islamiche. Ho già messo a disposizione della Parrocchia il mio maiale e tutti i maiali leghisti per la preparazione di almeno 8 tonnellate di sanguinacci”.
* Ricetta del sanguinaccio (“Crema di sangue di maiale e cioccolato”):
Ingredienti: 1/2 litro di latte; 500 gr di zucchero;50 gr di farina; 1/2 litro di sangue di maiale liquido (preferibimente leghista);100 gr di cacao; cannella; vaniglia; cedro candito.
Ponete in un recipiente il cacao, lo zucchero e la farina, aggiungete il latte, il sangue di maiale e fate cuocere a fuoco lento mescolando continuamente. Togliete il sanguinaccio dal fornello e fatelo raffreddare. Unite la cannella, il cedro a pezzettini e la vaniglia. Servitelo accompagnato da biscottini.
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