lunedì 24 giugno 2024

Le indennità dei testimoni (di Luigi Tosti)

 


Le indennità dei testimoni

Le INDENNITÀ di VIAGGIO e di SOGGIORNO dei “TESTIMONI sono state equiparate a quelle dei Parlamentari Italiani.

NOTIZIA FRESCA: gli Onorevoli Parlamentari italiani, dando ENCOMIABILE dimostrazione di RIPUDIO di qualsiasi PRIVILEGIO e di qualsiasi DISEGUAGLIANZA, hanno deciso -con Legge n. 12.089.765.345.413 del 55 maggio del corrente anno 2024- di equiparare le PROPRIE “indennità di trasferta” e di “soggiorno” a quelle che i Parlamentari hanno SEMPRE riconosciuto, con gli artt. 45-48 del Testo unico di spese di giustizia (D.P.R. 30.5.2002, n. 115), ai “TESTIMONI”, e cioè a coloro che sono costretti, sotto comminatoria di una sanzione da € 51 a € 516, a recarsi presso i vari Tribunali italiani per rendere le deposizioni nei processi civili, penali etc.

DOMANDA: ma quali sono le “LAUTE” “INDENNITÀ” di “TRASFERTA” e di “SOGGIORNO” di cui “GODONO” i cittadini italiani che sono costretti ad andare a testimoniare, magari con viaggi di 1.200 chilometri e con soggiorni in albergo?

RISPOSTA: gli articoli 45-48 del Testo unico delle spese di giustizia, di cui al D.P.R. 30.5.2002, n. 115, riconoscono ai cittadini italioti le seguenti “INDENNITÀ”:

A) ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo, spetta l’ALLETTANTE “indennità” di euro 0,36 al giorno (= 36 centesimi);

B) ai testimoni residenti al di fuori del Comune dove ha sede il Tribunale spetta invece il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di SECONDA CLASSE sui servizi di linea, oppure al prezzo del biglietto aereo della classe economica, ma SOLO se autorizzati dall'autorità giudiziaria (il che non avviene mai); agli stessi spetta inoltre la GOLOSA indennità di euro 0,72 (= 72 centesimi) per OGNI GIORNATA IMPIEGATA per il VIAGGIO, nonché l'ulteriore ed ALLETTANTE indennità di euro 1,29 per OGNI GIORNATA di SOGGIORNO nel luogo dell'esame. Quest'ultima indennità è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza per ALMENO UN GIORNO INTERO, OLTRE a QUELLO di PARTENZA e di RITORNO.

C) Ai testimoni MINORI di anni quattordici NON SPETTA ALCUNA INDENNITÀ.

D) Agli accompagnatori di testimoni MINORI degli anni quattordici o degli INVALIDI GRAVI (quelli che chiamavamo “storpi” o “sciancati”) i NOSTRI AUGUSTI Parlamentari riconoscono il RIMBORSO delle SPESE e le INDENNITÀ sopra indicate (72 centesimi + 1,29), SOLTANTO però se non siano essi stessi testimoni.

CILIEGINA FINALE: per ottenere questi allettanti “compensi” i testimoni DEBBONO presentare apposita DOMANDA SCRITTA al Cancelliere dell’Ufficio Giudiziario presso cui hanno effettuato la deposizione testimoniale, sempreché RIESCANO a TROVARE un CANCELLIERE all’interno del Tribunale (cosa che è oggi praticamente IMPOSSIBILE). Questa domanda -per redigere la quale vi dovreste rivolgere ad un avvocato, pagandolo- DOVETE presentarla -a pena di DECADENZA- non oltre CENTO GIORNI dalla data della testimonianza, decorsi i quali -come dicono a Roma- “ve la prendete nell’orifizio anale”. Nel caso poi che, dopo aver presentato la domanda, non vi venga rilasciata un'immediata liquidazione, con conseguente ritorno a casa SENZA alcuna liquidazione, dovreste poi riprendere il treno, l'aereo o il cammello per recarvi NUOVAMENTE presso lo stesso Cancelliere del Tribunale per ritirare la "liquidazione cartacea": i Cancellieri, infatti, non ve la recapitano certamente con una lettera, e non ve la inviano neppure con un'email o con una PEC.

Nell’ipotesi, poi, in cui siate riusciti ad ottenere la liquidazione del RIMBORSO delle spese di viaggio -che avete dovuto anticipare di tasca vostra- nonché un paio di euro di indennità di soggiorno, dovrete attendere qualche DECENNIO, se è lo Stato che vi deve rimborsare, oppure dovrete fare una causa alla parte che vi ha citato come testimone, se questa si rifiuta di pagarvi, e rivolgervi quindi ad un avvocato pagando migliaia di euro sia a suo favore sia a favore dello Stato.

Concludendo, se vi capita di essere citati come testimoni, accogliete questa GOLOSA OPPORTUNITÀ con SOMMO GAUDIO: potrebbe trattarsi del COLPO di FORTUNA che aspettavate da una vita e che risolverà tutti i vostri problemi economici, soprattutto se siete dei siciliani che debbono andare a testimoniare a Milano, soggiornandovi per due giorni. Potreste infatti "GUADAGNARE" la RESTITUZIONE delle spese di viaggio che avete già anticipato per viaggiare in una carrozza “bestiame” delle Ferrovie dello Stato, nonché 1,44 euro di “indennità” di VIAGGIO  ed altri 1,58 euro per pagarvi due giorni di SOGGIORNO in un albergo (magari a 5 stelle).

Se volete leggervi la Legge n. 12.089.765.345.413 del 55 maggio del corrente anno 2024, che gli Augusti Parlamentari hanno deliberato con URGENZA per equiparare le LORO INDENNITÀ di VIAGGIO e di SOGGIORNO a quelle che vi competono come “testimoni”, vi rimando alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 400.978.674 del giorno 76 maggio del corrente anno 2024.

martedì 18 giugno 2024

Firma anche tu la petizione per aumentare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica sino all’800 per mille (di Luigi Tosti.

 

Firma anche tu la petizione per aumentare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica sino all’800 per mille.

La Legge 20 maggio 1985, n. 222, voluta dal compianto Bettino Craxi e titolata “DISPOSIZIONI per il SOSTENTAMENTO del CLERO CATTOLICO in SERVIZIO nelle DIOCESI”, ha disposto all’art. 47 che “A decorrere dall'anno finanziario 1990 una QUOTA PARI ALL'OTTO PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDIT
O DELLE PERSONE FISICHE, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, È DESTINATA, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso A DIRETTA GESTIONE DELLA CHIESA CATTOLICA
.”

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. IN CASO DI SCELTE NON ESPRESSE DA PARTE DEI CONTRIBUENTI, LA DESTINAZIONE SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE.”

            Come si può constatare, la legge n. 222 del 1985 riguarda SOLO la CHIESA CATTOLICA e SOLO il CLERO della CHIESA CATTOLICA. Questo discende dalla circostanza che l’UNICO VERO DIO è quello venerato dai CATTOLICI, mentre gli altri dei e gli altri adepti di altre religioni sono, in attuazione del principio di EGUAGLIANZA e PARI DIGNITÀ, considerati alla stregua di fecal fragments.

            Tuttavia alcuni di questi supposti fecal fragments si sono fatti avanti e, reclamando il diritto all’eguaglianza sancito dagli artt. 3 ed 8 della Costituzione, hanno stipulato delle “CONVENZIONI” -nella qualità di CULTI TOLLERATI- con il Regno di Vaticalia al fine di ottenere lo stesso diritto di poter partecipare alla SCELTA dell’8 per mille da parte dei loro adepti.

A tutt’oggi il Governo della Repubblica Pontifica Italiana ha ammesso a partecipare al bottino dell’8 per mille 7 religioni cristiane e, obtorto collo, 4 religioni non cristiane. E cioè: 1) l’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno; 2) le Assemblee di Dio in Italia; 3) la Chiesa Evangelica Valdese; 4) la Chiesa Evangelica Luterana in Italia; 5) la Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale; 6) la Chiesa apostolica in Italia; 7) l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia; 8) l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane; 9) l’Unione Buddhista Italiana; 10) l’Unione Induista Italiana; 11) l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

            I Testimoni di Geova hanno invece RINUNCIATO all’8 per mille per non appropriarsi delle tasse pagate dai contribuenti italiani.

            Per contro i Musulmani, che chiedono da decenni ai Governi italiani di stipulare l’intesa per devolvere l’8 per mille dell’IMPOSTA IRPEF che pagano al Regno di Vaticalia, sono stati esclusi con una serie di pretesti deliranti perché -e questi sono i VERI motivi-appartengono alla categoria dei fecal fragments, come tali indegni di percepire l’8 per mille, e inoltre si sostiene che poi destinerebbero il LORO 8 per MILLE per atti di terrorismo.

            Ciononostante ai musulmani è stato concesso il privilegio e il diritto di vedersi pascolare i maiali dei Leghisti sulle aree destinate all’erezione delle loro moschee.

            Per gli ATEI, invece, la situazione è “giustamente” più negativa e paradossale, non solo perché si tratta di soggetti sub-umani appartenenti alla peggior specie di fecal fragments -alla quale modestamente appartengo anch’io- ma anche perché i Governi dell’Italica Colonia del Vaticano NEGANO in radice agli atei qualsiasi diritto in ambito religioso e, in particolare, il DIRITTO di DEVOLVERE l’8 per MILLE della LORO imposte IRPEF all’Associazione UAAR, che li rappresenta a livello nazionale.

Infatti i Governi di destra, sinistra, centro destra e centro sinistra si sono RIFIUTATI da DECENNI di stipulare la CONVENZIONE con gli atei, adducendo che SOLO coloro che pensano e credono in POSITIVO sono esseri umani degni di rispetto e di considerazione, mentre coloro che la pensano e credono in senso NEGATIVO -per esempio affermano che NON ESISTONO i puffi, Babbo Natale, la Befana, l’Uomo Nero, Nembo Kid, Zeus, Odino, la fatina Azzurra, i Trolls, le Ninfe dei boschi, gli Gnomi, i diavoli etc.- non hanno alcun diritto di esporre le proprie idee e destinare il loro 8 per mille alle associazioni che le sostengono.

E’ in questo contesto che si inserisce l’allucinante battaglia ULTRAVENTENNALE dell’UAAR per ottenere la stipula di una convenzione con lo Stato Italiano che consentisse ai suoi associati di destinare l’8 per mille della LORO Irpef alla LORO Associazione.

L’UAAR dapprima vince la causa davanti al Consiglio di Stato, che afferma l’elementare e consolidato principio giuridico -scolpito in tutte le Convenzioni internazionali e ribadito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e dallo Corte Costituzionale italiana- secondo cui il diritto di LIBERTÀ RELIGIOSA non va inteso solo in senso POSITIVO ma anche in senso NEGATIVO, cioè di NON credere. Il Governo della Pontificia Colonia Italiana ha allora proposto ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione per ottenere l’annullamento di questa sentenza del Consiglio di Stato n. 6083/2011, sostenendo che il Consiglio di Stato NON poteva pronunciarsi sulla DOMANDA dell’UAAR perché proveniente da un soggetto privo di qualsiasi legittimazione, perché il RIFIUTO alla stipula della convenzione con questo “fecal fragment”, opposto dal Governo italiano, era un atto “POLITICO” INSINDACABILE da qualsiasi Giudice (della serie: lo Stato Italiano le convenzioni le stipula “con chi cavolazzo vuole” e i Giudici non debbono metterci bocca).

E’ però accaduto che le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 16.305-2013 hanno respinto il ricorso del Governo stabilendo che il diritto di credere (ad esempio che la Terra è piatta) è uguale al diritto di NON credere (che la Terra sia piatta).

A questo punto il Governo della Repubblica Pontificia Italiana si è rivolta alla Corte Costituzionale presieduta dalla ciellina Marta Cartabia e formata, tra gli altri, dal giudice Giuliano Amato dei Governi Craxi I° e Craxi II°, che si era già espresso pubblicamente in senso NEGATIVO contro l’UAAR, sostenendo, con un “conflitto di attribuzioni”, che le Sezioni Unite della Cassazione NON potevano PRONUNCIARSI sul ricorso presentato dallo stesso Governo Italiano perché ANCHE i giudici della Cassazione -al pari del Consiglio di Stato- NON avevano alcun diritto di pronunciarsi sulla richiesta del “fecal fragment” UAAR di essere considerato UGUALE alle altre Religioni che PASTEGGIAVANO da decenni e decenni con l’8 per mille RUBATO dalla tasche dei contribuenti italiani.

Questa causa di “conflitto di attribuzioni” è stata assegnata al Giudice costituzionale Giorgio LATTANZI, ex Presidente di Sezione penale della Cassazione e NON colluso con la Chiesa cattolica, ed è stato poi decisa dalla Corte Costituzionale -composta da Marta CARTABIA, Presidente, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, giudice relatore, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA e Giulio PROSPERETTI- con sentenza n. 52 del 2016 con la quale, in estrema sintesi, l’Eccelsa Corte ha solennemente confermato che gli atei sono dei “fecal fragments” e che l’UAAR, che li rappresenta, NON ha il DIRITTO di stipulare intese per consentire ai propri associati di partecipare alla SCELTA dell’8 per mille, perché la Repubblica Pontificia Italiana le “CONVENZIONI le può stipulare con chi cavolazzo vuole” (non ho detto cazzo), trattandosi di un “atto POLITICO” INSINDACABILE dai Giudici italiani. Il qual principio -ovviamente- significa che i Musulmani italiani, pur essendo meno “fecal fragments” degli Atei, se la possono levare dalla testa la speranza di stipulare un’intesa col Governo del Regno di Vaticalia e di partecipare alla scelta di devolvere il LORO 8 per mille alle proprie Associazioni religiose.

NOTA di rilievo: la sentenza n. 52 del 2016 avrebbe dovuto essere SCRITTA dal Giudice RELATORE Dott. Mario Lattanzi, ma risulta invece redatta dal giudice Nicolò ZANON, collaboratore con la Nuova Destra di Marco Tarchi, eletto membro del Consiglio superiore della magistratura col sostegno del PDL di Berlusconi ed editorialista di Libero, Il Giornale e Il Sole 24 Ore. Questa DISCRASIA dipende dal fatto che sicuramente il Relatore Dott. Mario Lattanzi è stato messo in minoranza e, quindi, la sentenza è stata redatta da altro giudice della Corte Costituzionale favorevole ai “principi” sopra enunciati.

Va soggiunto, a chiusura di questo breve trattato sui “fecal fragments” Musulmani ed Atei, che la Corte dei Conti ha INVITATO formalmente -e per almento 4 volte- i vari Governi della Repubblica Pontificia Italiana ad eliminare o correggere il meccanismo dell’8 per mille, sollevando anche molteplici rilievi di INCOSTITUZIONALITÀ della Legge n. 222 del 1985 del compianto Bettino Craxi: queste SOLLECITAZIONI al Governo sono state effettuate dalla Corte dei Conti Italiana con delibere n. 16/20144, n. 8/2015, n. 16/2016 e n. 24/2018.

            È da evidenziare che il Governo italiano DOVEVA rispondere, per LEGGE, alla Corte dei Conti entro il termine di SEI mesi. Domanda retorica: quante risposte sono state fornite dal Governo Italiano? Risposta: NESSUNA. Altra domanda: qual è il motivo delle mancate risposte alla Corte dei Conti? Risposta: sembra, da voci di corridoio, che il Vaticano e la Chiesa non abbiano graditoi rilievi della Corte dei Conti, sicché il Governo italiano si è affrettato a classificare anche i Giudici della Corte dei Conti come “fecal fragments”, indegni di ricevere risposte. Tutto questo sulla base del principio del rispetto della LEGALITÀ, sancito dalla Costituzione e ribadito dal Marchese del Grillo, secondo cui “il Governo della Colonia Pontificia so’ io e voi cittadini italiani non contate un cazzo”.

            CONCLUSIONI: sulla base di quanto sopra esposto propongo di lanciare una petizione pubblica all’attuale Governo affinché aumenti l’8 per mille alla Chiesa Cattolica portandolo sino all’800 per mille, in modo da destinare l’80 per cento dell’IRPEF, sottratta ai lavoratori e pensionati italiani, all’ulteriore SOSTENTAMENTO del CLERO. Firma anche tu, così ti ridurrai ancor più in braghe di tela!

            Amen. Addì 18 giugno 2024.

Homo Hereticus