Ritengo opportuno dedicare agli amici che seguono e condividono la battaglia per la rimozione dei simboli religiosi dagli uffici pubblici un primo commento alla sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che il 5 luglio 2012 mi ha assolto dal reato di omissione di atti di ufficio (art. 328 codice penale) per essermi rifiutato di tenere le udienze sotto l’imposizione dei crocifissi. Come avevo preannunciato, questa sentenza di assoluzione era a dir poco scontata, dal momento che la Corte di Cassazione mi aveva già assolto con sentenza del 10 luglio 2009 n.28482 per fatti sostanzialmente identici. Ricordo, infatti, che a causa del mio rifiuto sono stato sottoposto ad un primo processo e poi condannato a 7 mesi di reclusione con sentenza del Tribunale aquilano del 18.11.2005. Non mi sono fatto intimorire ed ho proseguito nel rifiuto, “autodenunciandomi” di volta in volta e provocando, dunque, l’apertura di un secondo processo. La prima condanna è stata poi confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila, ma la Cassazione l’ha annullata nel 2009 accogliendo il mio primo motivo: ha cioè affermato che non era configurabile il reato di omissione di atti di ufficio perché le udienze erano state tenute dai sostituti, dopo che avevo preavvisato la mia motivata astensione.
Purtroppo la Cassazione non si era espressa sugli altri motivi, ben più sostanziosi, con i quali avevo sostenuto che il mio rifiuto era giustificato dalla necessità di autotutelare i miei diritti di libertà religiosa, di coscienza e di non discriminazione e che il “rimedio” dell’aula-ghetto, proposto dal Presidente del Tribunale di Camerino, violava il principio di legalità, violava il mio diritto di libertà religiosa negativo, violava il mio diritto di eguaglianza e non discriminazione e non garantiva affatto il rispetto del principio di laicità.
In seguito all’assoluzione è stato riattivato il procedimento disciplinare, che era stato sospeso 4 anni prima, in attesa che venisse definito quello penale. Nel 2010 la Sezione disciplinare del CSM, presieduta dall’avv. Nicola Mancino, recentemente salito agoli onori della cronacam pur ritenendo che l’imposizione dei crocifissi ledesse i miei diritti di libertà religiosa e di coscienza, mi ha rimosso dalla magistratura perché ha ritenuto che il “rimedio” di confinarmi in un’aula "speciale" -che era stata allestita senza crocifisso a causa dei miei orientamenti dissidenti e non cattolici- garantisse il rispetto dei miei diritti inviolabili e non fosse “ghettizzante”. I giudici del CSM hanno scelto la sanzione estrema della “rimozione” dalla magistratura per motivi di “prevenzione speciale”: hanno affermato, cioè, che se fossi stato riammesso in servizio avrei seguitato a pretendere ........ il rispetto dei miei diritti inviolabili, sicché l’unica sanzione praticabile era quella di rimuovermi dalla magistratura! E, in effetti, l’epilogo grottesco è che io -che a detta dello stesso CSM sarei la “vittima” dei crocifissi- sono stato "rimosso" dall'ordine giudiziario, mentre i crocifissi -che sempre a detta del CSM sono lesivi del diritto di libertà religiosa e del principio supremo di laicità- seguitano ad essere tranquillamente esposti nei tribunali!
Dopo quattro anni di inerzia, la Corte di Appello di L’Aquila ha fissato per il 5 luglio 2012 la discussione dell’appello contro la seconda sentenza di condanna. Dal momento che la Cassazione mi aveva già assolto nel primo processo, era scontato che i giudici mi avrebbero assolto per lo stesso motivo, omettendo di pronunciarsi sugli altri motivi. Ho allora presentato una “rinuncia” al primo motivo di ricorso, per indurli a pronunciarsi sugli altri: purtroppo, però, una norma del codice di procedura penale (l’art. 129) consente ai giudici di dichiarare d’ufficio l’insussistenza del reato.
Ho anchepresentato una memoria con la quale ho preannunciato che sarei stato costretto ad allontanarmi dall’aula di udienza se non fosse stato garantito -attraverso la rimozione dei crocifissi da tutte le aule italiane- il rispetto dei miei diritti di libertà religiosa, di eguaglianza e di equo processo da parte di giudici visibilmente imparziali: ho richiamato gli stessi principi che erano stati affermati nel procedimento disciplinare dal CSM e, poi, dalle Sezioni Unite della Cassazione civile. Gli avvocati Carla Corsetti e Dario Visconti, che mi assistevano, si sono associati alla mia richiesta a titolo personae, e cioè nella loro veste di "avvocati": hanno quindi chiesto che la Corte invitasse il Ministro di Giustizia a rimuovere i crocifissi e che, in caso di rifiuto, venisse sollevato un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale.
Dopo circa un’ora di camera di consiglio i giudici della Corte aquilana hanno pronunciato un’ordinanza con la quale hanno accolto la nostra tesi difensiva affermando -ed è questa l'unica novità di rilievo- “che è meritevole di tutela, alla luce dei principi costituzionali, il diritto dei difensori e dell’imputato a presenziare e ad esercitare le prerogative difensive in un’aula di giustizia priva di espliciti simboli religiosi”. Tuttavia, anziché sollevare un conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro di Giustizia dinanzi alla Corte Costituzionale, i giudici hanno affermato che la tutela di questi diritti poteva “essere garantita mediante la celebrazione del processo in un’altra aula della Corte, che era priva dei crocifissi”. Si è dunque assistito alla grottesca ed avvilente scena dei giudici, del cancelliere, del dattilografo, dell’ufficiale giudiziario, dei difensori, dell’ imputato e di tutto il pubblico presente che sono stati costretti a trasferirsi in un’altra aula perché...... “sfrattati” da un simbolo abusivo ed illegale!
Ovviamente mi sono rifiutato di presenziare anche nella nuova aula, rimarcandone le caratteristiche “ghettizzanti” e lesive del diritto di libertà religiosa: ritengo, infatti che la Pubblica Amministrazione non possa allestire aule di giustizia o aule scolastiche o altri locali pubblici "speciali", cioè da destinare a cittadini di una particolare fede o razza. Ritengo, poi, che nessuno può essere costretto, al fine di sottrarsi alla lesione del diritto inviolabile di libertà religiosa, a dichiarare pubblicamente il suo credo o i suoi orientamenti religiosi.
All’esito del processo sono stato assolto con la formula “il fatto non sussiste”: il che lascia intendere che sia stato accolto il “motivo di appello” cui avevo rinunciato. In buona sostanza, sono stato assolto ...... “a mia insaputa” e, anzi, contro la mia volontà!
A prescindere dall’esito favorevole di questo processo, ciò che comunque conta è l’ordinanza con la quale i giudici hanno affermato che gli avvocati e le parti hanno il diritto costituzionale di presenziare in aule prive di simboli religiosi. Questa pronuncia mina la permanenza dei crocifissi nelle aule giudiziarie, aprendo scenari nei quali qualsiasi avvocato, qualsiasi testimone, qualsiasi imputato o parte processuale potrebbe avanzare la stessa pretesa, obbligando i giudici a trasferirsi in aule senza crocifissi (sempre che ne esistano e che siano debitamente attrezzate!) oppure a rimuoverli. Ritengo, comunque, che per esprimere un giudizio ponderato su questa ordinanza sia necessario attendere le motivazioni della sentenza, per il cui deposito i giudici hanno fissato il termine del 15 settembre.
Sarebbe stato certamente opportuno che i giudici, con un po' più di coraggio, avessero sollevato un conflitto di attribuzione contro il Ministro di Giustizia dinanzi alla Corte Costituzionale: solo in questo modo si sarebbe pervenuti ad una soluzione definitiva del problema. Purtroppo, l’Italia è un Paese in cui i problemi non si risolvono mai e vengono invedce costantemente rinviati o elusi con compromessi che li lasciano persistere. Significativa è la circostanza che il ricorso che ho proposto nel 2004 per la rimozione dei crocifissi è stato pilatescamente eluso dal TAR delle Marche con una sentenza dichiarativa di “difetto di giurisdizione”: e il Consiglio di Stato, a distanza di sei anni dall'appello, si è ben guardato dal pronunciarsi. Nel frattempo io ho avuto modo di subire due ispezioni ministeriali, due procedimenti disciplinari, due processi penali, 5 sentenze penali, due sentenze disciplinari e tre sentenze della Cassazione: i giudici amministrativi -bontà loro- a distanza di più di otto anni non hanno ancora stabilito qual’è il ....... “buco” dove avrei dovuto “infilare” il mio ricorso per la rimozione dei crocifissi.
Rimini, 7 luglio 2012
Luigi Tosti
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