mercoledì 4 febbraio 2009

RAGGIUNTA UNA LARGA INTESA SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL TESTAMENTO BIOLOGICO

Raggiunta una larga intesa sul progetto di legge relativo al “testamento biologico”.
Aderendo agli inviti dei Vertici istituzionali della Repubblica Italiana e cioè -in ordine decrescente- del Pontefice, del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, del Collegio Cardinalizio, del Sinodo dei Vescovi, del Consiglio Episcopale permanente, del parroco di Cairo Montenotte e, altresì, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente della Corte Costituzionale, le forze parlamentari di maggioranza e minoranza hanno raggiunto finalmente un accordo sulla formulazione definitiva del testo di legge che disciplinerà il “testamento biologico”.
E’ noto che il punto di contrasto tra cattolici e laici era rappresentato dalla possibilità o meno di sospendere l’alimentazione forzata alle persone che, come Eluana Englaro, venivano a trovarsi in stato vegetativo permanente. Tale contrasto è stato ora completamente sanato con la formulazione di alcuni emendamenti alla legge sul testamento biologico.
L’articolo 1 del progetto di legge -fortemente voluto dalle componenti laiche- ha sancito che “Qualsiasi persona ha il diritto di manifestare, in un testamento biologico sottoscritto dinanzi ad un Notaio alla presenza di due testimoni, la propria preventiva volontà di rifiutare l’alimentazione e l’idratazione forzate per l’ipotesi di riduzione in stato vegetativo permanente”.
Con l’emendamento di cui al successivo articolo 2 si è però puntualizzato che “Nell’ipotesi in cui il soggetto cada in stato vegetativo permanente e irreversibile, la sua volontà di rifiutare l’alimentazione e l’idratazione forzata, già espressa validamente nel testamento biologico, dovrà essere nuovamente confermata, personalmente, con altra dichiarazione, che deve essere manifestata e sottoscritta dal soggetto in stato vegetativo permanente dinanzi a 2 notai, con la presenza di almeno quattro testimoni nominati dal Presidente del Tribunale del luogo di ricovero. Nel caso in cui il soggetto in stato vegetativo permanente confermi la volontà già espressa, il distacco dell’alimentazione e dell’idratazione forzata non potrà comunque essere eseguito se non dopo il decorso di:
- anni 98, per i soggetti in s.v.p. di età inferiore ai 10 anni;
- anni 90, per i soggetti in s.v.p. di età superiore ai 10 e inferiore ai 20 anni;
- anni 80, per i soggetti in s.v.p. di età superiore ai 20 e inferiore ai 30 anni;
- anni 70, per i soggetti in s.v.p. di età superiore ai 30 e inferiore ai 40 anni;
- anni 60, per i soggetti in s.v.p. di età superiore ai 40 e inferiore ai 50 anni;
- anni 50, per i soggetti in s.v.p. di età superiore ai 50 e inferiore ai 60 anni;
- anni 40, per i soggetti in s.v.p. di età superiore ai 60 e inferiore ai 70 anni;
- anni 30, per i soggetti in s.v.p. di età superiore ai 70 e inferiore ai 80 anni;
- anni 20, per i soggetti in s.v.p. di età superiore agli 80 e inferiore ai 90 anni;
- anni 10, per i soggetti in s.v.p. di età superiore agli 90 e inferiore ai 100 anni;
- anni 9, per i soggetti in s.v.p. di età superiore ai 100 anni.”
Il progetto di legge reca, all’articolo 3, un’importante novità che è stata introdotta per aderire alle aspettative dei cattolici che verseranno in stato vegetativo permanente e che non avranno manifestato il rifiuto della somministrazione delle terapie e dell’alimentazione ed idratazione forzate.
Con l’art. 3 si è infatti disposto che “I cattolici, che non hanno espresso la volontà di sospensione delle terapie e dell’idratazione per l’ipotesi di riduzione in stato vegetativo permanente, dovranno essere, in caso di loro conclamato decesso, crioibernati o mummificati per la durata di 800 anni. Se il progresso scientifico e tecnologico lo consentiranno, i soggetti crioibernati o mummificati dovranno essere al più presto richiamati in vita attraverso adeguate terapie e/o interventi, previo nulla osta delle Autorità dell’Aldilà.
In caso di ricaduta in stato vegetativo permanente del soggetto richiamato in vita, si provvederà a nuova crioibernazione o mummificazione, per la durata di ulteriori 800 anni. Per motivi di contenimento della spesa pubblica, non sono consentiti più di 300 richiami in vita.
Per le spese di crioibernazione e mummificazione dei cattolici si provvederà con apposito capitolo di bilancio.
Al personale medico che ometta la criobernazione o la mummificazione delle salme dei cattolici si applica la sanzione prevista dall’art. 575 del codice penale”.

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