mercoledì 22 luglio 2009

SENTENZA N. 28482/09 DELLA SESTA SEZIONE PENALE DELLA CASSAZIONE

La Corte Suprema di Cassazione – Sesta Sezione Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Lattanzi Giorgio Presidente
Dott. Mannino Saverio Felice Consigliere
Dott. Agrò Antonio Consigliere
Dott. Milo Nicola Consigliere
Dott. Rotundo Vincenzo Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TOSTI LUIGI n. il 03/08/1948
avverso SENTENZA del 23/05/2007 CORTE DI APPELLO di L’AQUILA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere MILO NICOLA
udito il P.G. in persona del dr. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori avv. D. Visconti e avv. Fabio Pierdominici, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTO

1- La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza 23/5/2007, confermava quella in data 18/11/2005 del locale Tribunale, che aveva dichiarato Luigi Tosti colpevole del reato di cui agli art. 81 cpv. e 328/1 c.p., condannandolo a pena ritenuta di giustizia, perché, quale giudice presso il Tribunale di Camerino, si era indebitamente astenuto, nel periodo compreso tra il 9 maggio e il 4 luglio 2005, dalle udienze (n. 15) in cui avrebbe dovuto trattare senza ritardo per ragioni di giustizia procedimenti a lui assegnati ed aveva motivato tale sua decisione con l'illegittima presenza nell'aula d'udienza del "crocifisso", simbolo della cristianità, che si poneva in contraddizione con il principio costituzionale della «libertà di religione e di coscienza" e mortificava le esigenze di "neutralità" e "imparzialità” che dovevano, invece, essere garantite in forza dell'altro principio costituzionale di laicità dello Stato.
La Corte territoriale escludeva, in via preliminare, la nullità del giudizio per essersi l'imputato, regolarmente comparso in udienza, allontanato dalla stessa a causa dell'ostensione del crocifisso nell'aula. Rilevava, al riguardo, che la comparizione iniziale dell'imputato aveva reso operativa la norma di cui al secondo comma dell'art. 420 quinquies c.p.p., in forza della quale il successivo allontanamento, in quanto determinato da una consapevole e libera scelta e non da un effettivo impedimento, non aveva inciso sulla regolare partecipazione al processo dell'imputato, da considerarsi presente e rappresentato dal difensore.
Sul merito della vicenda il Giudice distrettuale osservava:
a-) non sussistevano i presupposti applicativi dell'invocata esimente della legittima difesa, in quanto il rifiuto del Tosti di esercitare -nella denunciata situazione logistica- le funzioni di magistrato per evitare di subire una discriminazione religiosa da parte dell' Amministrazione della Giustizia non era assistito dal requisito della "necessariatà della reazione", nel senso che, in alternativa all'esasperata forma di autotutela prescelta, erano praticabili altri mezzi legali, altrettanto efficaci, a salvaguardia della denunziata lesione della "libertà di coscienza", mezzi peraltro già attivati dal Tosti, che aveva proposto ricorso al TAR delle Marche per la rimozione del crocifisso dalle aule giudiziarie ed era in attesa della relativa decisione;
b-) il rifiuto di adempiere i propri doveri d'ufficio da parte del Tosti, inserito in un rapporto di pubblico impiego volontariamente accettato e altrettanto volontariamente mantenuto in vita per sua libera scelta, certamente era stato indebito, perché aveva sacrificato le esigenze di giustizia a vantaggio della propria libertà di coscienza, esercitata secondo modalità che l'ordinamento non contempla e che solo la legge potrebbe prevedere e consentire; nella valutazione comparativa tra beni di rango costituzionale in gioco, il pregiudizio alla libertà di coscienza, per la presenza del crocifisso nella sede di lavoro, non poteva che cedere il passo «all'indeclinabile e primaria realizzazione dell'esigenza di giustizia", interesse quest'ultimo di ordine generale sul cui rilevo costituzionale ex art. 54/2 e 107 Cost non era lecito nutrire dubbi; l'ordinamento, inoltre, non contemplava per il magistrato situazioni che rendessero legittima l'astensione dall'attività giurisdizionale. salve le ipotesi disciplinate dagli art. 51 e 52 c.p.c. e quelle di cui agli art. 36 e 37 C.p.p.;
c-) ad avallare tale conclusione soccorrevano le argomentazioni sviluppate nell'ordinnza 31/1/2006 della sezione disciplinare del C.S.M., che aveva - in via cautelare - sospeso dalle funzioni e dallo stipendio l'imputato, nonché in diverse pronunce della Corte Costituzionale, che venivano espressamente richiamate: la n. 100 del 1981 (sulla peculiarità delle funzioni esercitate dai magistrati), la n. 149 del 1995 (sul bilanciamento della libertà di coscienza con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale), la n. 196 del 1987 (sull'inesistenza del diritto all'obiezione di coscienza del giudice tutelare, investito dalla richiesta di autorizzare una minore a interrompere la gravidanza senza l'assenso dei genitori);
d-) era solo il collegamento tra il comportamento di rifiuto e la posizione istituzionale del magistrato ad assumere rilievo nella verifica di fondatezza dell' accusa contestata e ciò a prescindere dalla prospettata illegittimità o abrogazione delle norme sull' esposizione del crocifisso negli uffici pubblici, questione estranea al rapporto di servizio e che aveva trovato soluzioni non univoche sia in giurisprudenza che in dottrina e in ordine alla quale si riteneva di non dovere prendere posizione (secondo l'imputato. la circolare 29/5/1926 del Ministro di Grazia e Giustizia che imponeva l'ostensione del crocifisso nelle aule d'udienza doveva ritenersi illegittima. perché tacitamente abrogata a norma dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile dopo l'entrata in vigore della Costituzione, che agli art. 8, 9, 21 garantisce la pari dignità di tutte le confessioni religiose e il superamento della religione cattolica come religione dello Stato, e dopo la revisione del Concordato, resa esecutiva con legge 25/5/1985 n. 121)
e-) la soluzione privilegiata non contrastava con i principi affermati dalla sentenza n. 4273 del 2000 della quarta sezione penale di questa Suprema Cassazione (ric. Montagnara), che aveva affrontato il diverso caso del rifiuto dell'ufficio di scrutatore ed aveva ravvisato nella manifestazione della libertà di coscienza di costui il giustificato motivo del rifiuto, e ciò perché trattavasi di ufficio non liberamente scelto ma imposto e perché l'art. 108 del dpr n. 361/57 prevedeva la possibilità di sottrarsi a tale munus publicum per "giustificato motivo";
f-) sul piano soggettivo l'imputato aveva avuto piena coscienza e consapevolezza dell'illiceità della propria condotta, avendo persistito nel rifiuto di celebrare le udienze, nonostante gli fosse stata offerta la possibilità, in via temporanea ed in attesa della decisione sull'azione legale da lui promossa in relazione alla questione controversa, di tenere udienza in un'aula priva del crocifisso e fruibile da tutti i magistrati dell'Ufficio;
g-) la circostanza che, nel caso concreto, il Tosti era stato sostituito da altri colleghi, che avevano in sua vece tenuto regolarmente le udienze, non escludeva il delitto contestato, che, in quanto reato di pericolo incidente sul buon andamento della Pubblica Amministrazione, prescindeva dall’esito prodotto dal rifiuto;
h-) non ricorrevano i presupposti per accordare la sollecitata attenuante di cui all' art. 62 n. 1 c.p., in quanto la forma di autotutela posta in essere dal prevenuto, sul quale gravava l'obbligo istituzionale di garantire il rispetto e l'applicazione della legge nelle forme e nei modi apprestati dall'ordinamento, non riscuoteva il generale consenso della collettività;
i-) l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici conseguiva ope legis, a norma dell'art. 31 c.p .
2- Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con due distinti atti, uno a sottoscrizione personale e un altro a firma del proprio difensore di fiducia, entrambi articolati su motivi sostanzialmente identici, che possono essere sintetizzati nei termini di seguito precisati .
** Nullità del giudizio d'appello per violazione delle norme concernenti l'intervento e la presenza dell'imputato in dibattimento (artt. 420 ter, 420 quater, 420 quinquies, 178 lett. c e 586 c.p.p.): illegittimamente la Corte di merito aveva ritenuto volontario l'allontanamento dall'aula d'udienza dell'imputato regolarmente comparso e quindi operativa la disposizione di cui all'art. 420 quinquies/2° c.p.p.; non aveva dato alcun rilievo ai motivi che avevano determinato tale allontanamento, da lui individuati nella necessità di non subire la lesione, per la presenza del crocifisso nell'aula d'udienza, del diritto inviolabile della libertà di coscienza e di religione; il Giudice distrettuale avrebbe dovuto ritenere che ciò integrava un "legittimo impedimento a presenziare", con conseguente applicazione del principio desumibile dalla norma di cui all'art. 420 ter/3° c.p.p., che imponeva il rinvio del processo.
** Erronea applicazione dell'art. 52 c.p. in relazione alla prospettata scriminante della legittima difesa. Il rifiuto a non tenere le udienze era stato una legittima reazione all'atto di discriminazione religiosa perpetrato in di lui danno da parte del Ministro della Giustizia, che aveva imposto la presenza nelle aule d'udienza del crocifisso e negato l'autorizzazione alla contestuale presenza della menorah ebraica, simbolo della confessione religiosa alla quale egli aderiva. Di fronte al pericolo attuale di un' offesa ingiusta, legittima doveva ritenersi la forma dì autotutela per eccellenza prevista dall'art. 52 C.p., prescindendo dall'onere di percorrere strade alternative. L'ipotizzata condotta omissiva aveva avuto la sola finalità di evitare che diritti primari ed inviolabili venissero lesi dalla presenza del crocifisso. simbolo in contraddizione con la laicità della Stato e con i principi della libertà di coscienza, della libertà e dell'uguaglianza religiosa.
** Erronea applicazione dell'art. 328/1 ° c.p., sotto il profilo che il rifiuto dell'atto d'ufficio (astensione dalle udienze) non poteva ritenersi indebito, perché il compimento dell'atto avrebbe determinato la lesione del principio di laicità dello Stato e dei diritti costituzionali alla libertà di religione e all'uguaglianza, sicché era estensibile al caso in esame quanto statuito dalla quarta sezione penale di questa Suprema Corte con la sentenza "Montagnana" (n. 4273 dell' 1/3/2000), il cui reale significato era stato travisato. La circolare del Ministro di Grazia e Giustizia del 29/5/1926 n. 2134/1867, che imponeva l'esposizione del crocifisso quale "simbolo venerato" e "solenne ammonimento di verità e giustizia", doveva ritenersi tacitamente abrogata a norma dell'art. 15 delle preleggi per contrasto con i citati principi costituzionali e con quello della imparzialità del giudice, prescritto dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 della C.E.D.D.
** Inosservanza ed erronea applicazione degli art. 1/1°, 2, 3, 4/2°, 8, 19, 21, 54, 97, 98, 101, 104, 111 Cost., 1, 6, 9, 13, 14, 17 C.E.D.D., 2934, 2968 c.c . Si era fatta confusione tra i concetti di "libertà di coscienza" e "obiezione di coscienza". Il diritto di libertà di coscienza è inviolabile. trova riconoscimento diretto nella Costituzione e nella Convenzione sui diritti dell'uomo, non può subire limitazioni, violazioni o deroghe superiori a quelle previste in tali fonti né soggiacere, in caso di conflitto con altri valori primari, ad un bilanciamento che determini restrizioni superiori a quelle consentite; non può diventare recessivo di fronte ai doveri che nascono dal rapporto di pubblico impiego e sanciti dal comma secondo dell'art. 54 Cost, con l'effetto che è insita in tale diritto inviolabile la "facoltà di rifiutarsi di compiere atti doverosi", stante la "necessità" di evitare la lesione dello stesso diritto, la quale ineluttabilmente conseguirebbe all'adempimento dell'attività doverosa.
L'obiezione di coscienza non è contemplata da alcuna norma come diritto fondamentale e concretizza in un rifiuto di attività doverose, motivato dal conflitto interiore con contrastanti imperativi ideologici o religiosi. L'obiezione di coscienza di per sè non scrimina, potendo assurgere a dignità di diritto soltanto se riconosciuta come tale dal legislatore.
La Corte di merito, facendo leva, per supportare il proprio discorso giustificativo, sulle sentenze della Corte Costituzionale n. 100/'81, n. 149/'95 e n. 196/'87, ne aveva travisato il significato per adattarlo alle esigenze motivazionali della propria decisione.
La libertà di coscienza, in sostanza, si risolve in una scriminante, cioè nel diritto di rifiutarsi di obbedire a norme illegittime che determinano la lesione di diritti fondamentali.
Non è necessaria una espressa previsione dì legge per giustificare il rifiuto di atti doverosi, se tale rifiuto è funzionale a scongiurare la lesione di diritti fondamentali.
La volontarietà dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto d'impiego che lega il magistrato all'Amministrazione non limita la portata e l'esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo, che sono irrinunciabili, indisponibili, imprescrittibili e non assoggettabili a decadenza.
La reazione alla violazione di diritti primari non può essere subordinata al previo esperimento di altri rimedi legali e all' esito favorevole degli stessi, perché ciò comporterebbe comunque, nelle more, la lesione irreparabile dei detti diritti.
** Inosservanza ed erronea applicazione degli art. 97, 101 Cost., 3, 14 legge n. 654/'75 (ratifica Convenzione di New York 7/3/1966), 328/1 C.p., per avere qualificato come indebito il rifiuto in considerazione del fatto che all'imputato era stata data anche l'opportunità di tenere le udienze in un'aula priva del segno confessionale in contestazione. Tale iniziativa rappresentava una manifestazione di ghettizzazione e di discriminazione religiosa, era contra legem per la ritenuta vigenza della circolare ministeriale che imponeva il detto simbolo, non risolveva il problema di principio posto in via generale.
** Manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione sotto il profilo che, per un verso, si era ritenuto indebito il rifiuto di tenere udienza anche nell' aula appositamente allestita senza crocifisso e, per altro verso, si era affermata la responsabilità per episodi di rifiuto risalenti ad epoca precedente alla fruizione di tale aula.
** Erronea applicazione degli art. 2934,2968 c.c., 19,21 Cost., 9 legge n. 848/'55, 328/1 C.p. e vizio di motivazione sulla ritenuta natura indebita del rifiuto, desunta dalla tardività con cui lo stesso era stato opposto. La circostanza che, per un lungo periodo della propria attività di magistrato, l'imputato aveva tollerato la presenza del crocifisso sul luogo di lavoro non poteva avere alcuna incidenza paralizzante sull'iniziativa successivamente assunta, considerato che i diritti della personalità, tra i quali rientra la libertà religiosa, sono imprescrittibili e non sono soggetti a decadenza o rinuncia per acquiescenza.
** Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ancorava la natura indebita del rifiuto alla mancata adozione del rimedio dell'aspettativa facoltativa.
** Inosservanza ed erronea applicazione de1l'art. 328/1 c.p., sotto il profilo che nessun atto d'ufficio era stato. in concreto. rifiutato, avendo egli preventivamente e tempestivamente comunicato al capo dell'Ufficio la decisione di astenersi - per la nota ragione - dalle udienze ed essendosi conseguentemente provveduto alla sua sostituzione, tanto che tutte le udienze di cui al capo d'imputazione erano stare regolarmente tenute da altro magistrato. La tutela penale apprestata dall'art. 328/1 c.p. non riguarda la P.A. nel momento statico della sua organizzazione, ma in quello dinamico del compimento dell'atto d'ufficio (S.U. 25/5/1985, Candus), con l'effetto che, essendo stata comunque garantita, attraverso l'organizzazione interna all' Amministrazione, la risposta di giustizia, difettava la stessa materialità del delitto contestato.
** Erronea applicazione dell' art. 62 n. 1 c. p.
2a - In data 27/10/2008, è stata depositata memoria difensiva, con la quale si sono ripresi alcuni dei motivi di ricorso ritenuti più meritevoli di attenzione e si sono ribadite e ulteriormente illustrate le ragioni poste a fondamento dei medesimi.
Con istanza fatta pervenire il 6/2/2009, il difensore dell'imputato ha sollecitato il rinvio della trattazione del ricorso, invitando questa Corte ad attivarsi preventivamente presso il Ministro della Giustizia per la revoca della circolare del 1926 e la conseguente rimozione del simbolo confessionale dalle aule di giustizia e facendo presente che, in caso contrario, l'imputato avrebbe rifiutato di difendersi dinanzi a questa Corte ed avrebbe revocato la nomina ai suoi difensori di fiducia.
3- All’odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe.
DIRITTO
1- Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito precisate.
2- Rileva preliminarmente la Corte che l'odierna udienza si è svolta in aula priva del simbolo confessionale e l'imputato, tramite i propri difensori, ai quali non ha revocato - come preannunciato - il mandato fiduciario, ha avuto modo di esercitare efficacemente e senza alcun condizionamento il diritto di difesa.
3- La tesi sostenuta dall'imputato nel corso dell'intero iter processuale e posta al centro della sua difesa e, quindi, anche del ricorso per cassazione introduce certamente una problematica di estrema delicatezza, quella cioè dell'esposizione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, vivacemente dibattuta non solo in Italia ma anche in altri Paesi dell'Unione Europea con soluzioni diverse a livello giurisprudenziale e normativo.
In Italia, in particolare, il problema si è posto con riferimento all’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche e nei seggi elettorali e ha avuto approdi interpretativi contrastanti.
In relazione al primo aspetto, il Consiglio di Stato, con parere del 27/4/1988, ha affermato che l'art. 118 del r.d. n. 965/1924 e l'allegato C al r.d. n. 1297/1928, che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, sono tuttora in vigore. In senso contrario si è espresso il Tribunale dì L'Aquila (ordinanza 23/10/2003), che ha ritenuto tacitamente abrogate le dette disposizioni regolamentari perché incompatibili con le garanzie costituzionali del pluralismo religioso, della libertà di coscienza e di religione e con l'abbandono del principio della religione cattolica come religione di Stato (cfr. legge n. 121/'85, che dà esecuzione al protocollo addizionale agli accordi di modifica del Concordato lateranense); tale provvedimento, però, è stato revocato in data 29/11/2003 dallo stesso Tribunale, a seguito di reclamo, per difetto di giurisdizione. Il TAR del Veneto, con sentenza del 22/3/2005, ha ritenuto legittima l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, in quanto "simbolo di una particolare storia, cultura e identità nazionale ... espressione di alcuni principi laici della comunità”; ad identica conclusione è pervenuto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 556 del 2006.
In relazione al secondo aspetto, la sentenza 1/3/2000 della quarta sezione di questa Suprema Corte (ric. Montagnana) ha ritenuto giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di presidente, scrutatore o segretario del seggio elettorale la presenza nel locale a ciò destinato del crocifisso o di altre immagini religiose, che possano determinare un conflitto tra la personale adesione al principio di laicità dello Stato e l'adempimento del munus publicum. Sul punto, ad opposta soluzione sono pervenuti altri provvedimenti di giudici di merito, che hanno disatteso le richieste di rimozione (cfr. Tribunale Bologna 24/3/2005; Tribunale L'Aquila 31/3/2005; Tribunale Napoli 26/3/2005).
La tesi sostenuta dall'imputato, al di là dei toni esasperati e delle espressioni talvolta paradossali che la caratterizzano e che ne rivelano la chiara strumentalità, ha una sua sostanziale dignità e meriterebbe un adeguato approfondimento, per verificarne la fondatezza o meno, considerato che, allo stato, non risultano essere state congruamente affrontate e risolte alcune tematiche di primario rilievo per la corretta soluzione del problema: a) la circolare del Ministro di Grazia e Giustizia del 29/5/1926 è un atto amministrativo generale, che appare però privo di fondamento normativo e quindi in contrasto con il principio di legalità dell' azione amministrativa (artt. 97 e 113 Cost.); b) detta circolare, tenuto conto anche dell'epoca a cui risale, non sembra essere in linea con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia, pure costituzionalmente presidiata, della libertà di coscienza e di religione; c) occorre individuare l'eventuale sussistenza di una effettiva interazione tra il significato, inteso come valore identitario, della presenza del crocifisso nelle aule di giustizia e la libertà di coscienza e di religione, intesa non solo in senso positivo, come tutela della fede professata dal credente, ma anche in senso negativo, come tutela del credente di fede diversa e del non credente che rifiuta di avere una fede.
Non ritiene, tuttavia, la Corte di dovere affrontare, in questa sede, tale problematica (e gli ulteriori aspetti ad essa connessi) per l'assorbente e dirimente rilievo che la stessa non è funzionale alla soluzione del caso in esame, che non integra, per quanto si dirà al punto che segue, l'ipotizzata fattispecie delittuosa del rifiuto di atti d'ufficio.
La contestazione della legittimità dell'affissione del crocifisso nelle aule di giustizia, avvenuta sulla base di una circolare ministeriale non assistita da una espressa previsione di legge impositiva del relativo obbligo, implica - tra l'altro - un problema di carattere generale, che può essere fatto valere sollecitando la Pubblica Amministrazione a rivedere la propria scelta dell'arredo delle dette aule e, in caso di esito negativo, adendo il giudice amministrativo, che ha giurisdizione esclusiva al riguardo, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, vertendosì in tema di contestazione della legittimità dell'esercizio del potere amministrativo (cfr. Cass. S.U. civili 1017/2006 ord. n. 15614; Cons. St. sent. n. 556/2006).
4- La sollecitata verifica di legittimità del formulato giudizio di colpevolezza non può prescindere dal dato fattuale accertato in sede di merito: il giudice Tosti, dopo avere vista disattesa la sua richiesta di rimozione del crocifisso dalle aule, aveva preannunciato la sua decisione di astenersi dalle udienze, cosa che in concreto aveva fatto nell'arco temporale indicato nel capo d'imputazione; il Presidente del Tribunale di Camerino, però, informato tempestivamente della scelta del Tosti, aveva provveduto a sostituirlo con altri magistrati, che si erano alternati nella trattazione dei processi fissati nelle udienze che avrebbe dovuto tenere il medesimo Tosti, sicché l'attività giudiziaria si era ugualmente svolta.
Ciò posto, osserva la Corte che non sono ravvisabili in tale situazione gli estremi materiali del rifiuto di atti d'ufficio.
La norma di cui all'art. 328/1 c.p., infatti, tutela in senso lato il buon andamento e il normale funzionamento della Pubblica Amministrazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali. Il semplice inadempimento di un dovere funzionale non assume rilevanza penale se non fa venire meno anche i risultati verso cui è proiettata la Pubblica Amministrazione per il soddisfacimento dei pubblici interessi. Il vero ed unico disvalore represso dalla norma è la mancanza dell'atto d'ufficio a rilevanza esterna. Le inadempienze interne all' organizzazione, integranti la violazione di meri doveri di servizio che non si riflettono all'esterno, possono trovare risposta soltanto sul piano disciplinare.
Ciò che viene in rilievo è il prodotto dinamico dell'organizzazione amministrativa, ossia l'attività che la P.A., impersonalmente intesa, svolge entrando in contatto con i destinatari della sua azione e regolando le reciproche situazioni soggettive attraverso il soddisfacimento dei bisogni pubblici e privati.
La tutela penale apprestata dal vigente art. 328/1 c.p., aderendo alla teoria sostanzialistica e con inversione di tendenza rispetto alla più ampia area d'intervento prevista dal previgente testo della citata norma, che sanzionava qualsiasi inadempienza dell'agente ai propri doveri funzionali, senza distinzione alcuna tra atti aventi rilevanza "interna" o "esterna", non riguarda la P.A. nel suo momento statico, ma in quello dinamico del compimento dell'atto d'ufficio, vale a dire nel momento della sua concreta operatività. Il legislatore, con riferimento alla previsione dì cui al primo comma dell'art. 328 c.p., ha inteso e voluto apprestare una tutela per i beni giuridici finali elencati nella disposizione medesima, concepita come delitto di pericolo concreto, ed incarnati dagli interessi collettivi della giustizia. sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità.
E' il caso di sottolineare che, già nel vigore del vecchio testo dell'art. 328 c.p., la giurisprudenza più autorevole, in verità, quasi anticipando lo spirito della riforma del 1990 (legge n. 86), aveva in buona parte arginato i possibili rischi connessi ad un'interpretazione "formalistica" della norma, privilegiando una lettura "sostanzialistica" e sistematica della medesima. Con la sentenza 25/5/1985 (ric. Candus), infatti, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte avevano precisato: a) l'omissione dolosa del funzionario offendeva "l'interesse della Pubblica Amministrazione all'emanazione dell'atto cui essa era tenuta, cioè al raggiungimento di un risultato che invece [era] mancato, costituendola inadempiente rispetto ad un dovere giuridico imposto dall'ordinamento"; b) il presidio penale quindi andava ad incidere non sulla violazione di "un generico dovere di fedeltà e di zelo" ma sulla concretezza dell' attività della P .A. (aspetto dinamico); c) la distinzione tra momento statico organizzativo e momento dinamico dell'attività amministrativa emergeva chiaramente dal raffronto dell'art. 328 con l'art. 333 c.p.; norma quest'ultima (oggi abrogata per effetto dell'art. 11 della legge n. 146/'90) che, disciplinando l'abbandono individuale dì un pubblico ufficio, incideva "direttamente - e soltanto - sull'assetto organizzativo della Pubblica Amministrazione.
La condotta addebitata al Tosti si è concretizzata nella violazione di doveri funzionali, riverberatasi esclusivamente, come la stessa sentenza impugnata riconosce, sull'organizzazione interna dell'ufficio e non sull'attività di rilevanza esterna, diretta a garantire il servizio giustizia.
Né vale evocare, come fa la sentenza in verifica, la circostanza che il rifiuto di atti d'ufficio è reato di pericolo, per inferirne che deve prescindersi dal concreto esito determinato dal rifiuto. Rileva, al riguardo, la Corte che l'idoneità potenziale della condotta incriminata a produrre un danno, senza che sia necessaria la causazione effettiva dello stesso, va apprezzata in relazione soltanto alla posizione che l'Amministrazione assume verso l'esterno per la realizzazione dei suoi fini istituzionali. Non va sottaciuto, inoltre, che l'oggetto del rifiuto della fattispecie incriminatrice postula due imprescindibili condizioni: a) l'atto d'ufficio deve essere "qualificato", deve cioè rientrare in una delle materie tipiche previste dalla norma, nella specie atto correlato a "ragioni di giustizia"; b) deve trattarsi di atto da compiersi senza ritardo. In relazione al primo aspetto, il caso in esame non pone alcun particolare problema interpretativo.
Quanto al secondo requisito, deve trattarsi di atto indifferibile, destinato a fronteggiare, al di là del primario interesse insito nel1a sua particolare qualificazione, un'emergenza di natura oggettiva, rappresentativa di una sostanziale urgenza. che verrebbe vanificata dal diniego dell'atto dovuto. Ciò posto, l'astensione del Tosti dal tenere personalmente alcune udienze per la trattazione di cause a lui assegnate non integra il rifiuto di atti d'ufficio che per ragioni di giustizia dovevano essere compiuti "senza ritardo", non emergendo elementi indicativi della indifferibilità di tali udienze, che, peraltro. come sopra si è precisato, erano state regolarmente tenute, rispettando il calendario programmato, da altri magistrati, designati a sostituire il Tosti.
5- Difettando, pertanto, la materialità del reato ipotizzato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché iI fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 17/2/2009.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Milo Nicola dr. Lattanzi Giorgio
Depositato in cancelleria il 10 luglio 2009

lunedì 15 giugno 2009

IMPOSTA CON DECRETO LEGGE L’ESPOSIZIONE DEI CROCIFISSI NELLE CASE DEGLI ITALIANI E SULLE LORO PERSONE: PENE SEVERISSIME PER I TRASGRESSORI.

Con una recente ordinanza, salita agli onori della cronaca, il sindaco di Pisa Marco Filippeschi ha imposto a tutti i cittadini residenti nei Lungarni di mettere un lumino bianco alla finestra in occasione delle celebrazioni di San Ranieri per il prossimo 16 giugno 2009. I trasgressori saranno sanzionati con una multa tra i 200 e i 500 euro.
L’ordinanza -ha precisato il Sindaco della Giunta di centrosinistra- è stata presa in base ad un articolo del pacchetto sicurezza del ministro Maroni che conferisce poteri di intervento ai sindaci per bloccare “situazioni di degrado”: e i festeggiamenti al Santo Ranieri sarebbero "degradati" se i fedeli non esponessero i lumini votivi.
A chi gli faceva notare che l’art. 19 della Costituzione della Costituzione e l’art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti e delle libertà individuali, ratificata dall’Italia con legge 4.8.1955 n. 848, tutelano la libertà religiosa come “diritto inviolabile dell’individuo” e che la Corte Costituzionale ha costantemente sancito che il diritto di libertà religiosa implica non solo il diritto a non essere costretti a compiere atti con significato religioso ma anche quello di non credere a nessuna religione e/o a cambiare fede o credo, il primo cittadino di Pisa ha risposto, laconicamente: “Io me ne frego altamente della Costituzione italiana, delle Convenzioni internazionali e delle sentenze della Consulta”.
L’ordinanza del Sindaco pisano è stata accolta con entusiasmo dal Governo Berlusconi che, compulsato dai Ministri Maroni e Carfagna, ha adottato un decreto legge col quale viene imposto a tutti i cittadini italiani di esporre nelle proprie abitazioni almeno un crocifisso per vano. Entro il prossimo 31 luglio 2009, poi, scatterà per gli italiani anche l’obbligo di tatuarsi un crocifisso in fronte. Su proposta del Ministro delle pari opportunità per i gay scatterà l’obbligo supplementare di tatuarsi i crocifissi anche sul gluteo destro e su quello sinistro. “Con quest’ultima misura -ha chiarito la Carfagna- intendiamo scoraggiare i rapporti contro natura, giustamente stigmatizzati da Santa Romana Chiesa. Da oggi in poi, infatti, gli atti di sodomia integreranno anche un’indubbia offesa ai crocifissi delle due natiche, sicché i gay saranno sanzionati anche per il delitto di “vilipendio della religione cattolica”.
Per chi non esporrà i crocifissi in casa è prevista una multa da 2.000.000 a 300.000.000 di euro, oltre alla confisca della casa che sarà acquisita direttamente al patrimonio del Vatic-ano. Per chi ometterà di tatuarsi i crocifissi in fronte è prevista, oltre alla multa da 3 a 7 miliardi di euro (che saranno devoluti alla Chiesa in aggiunta all’8 per mille) anche il carcere, da 8 a 32 anni. Per i gay che omettano di tatuarsi le chiappe scatterà le pena aggiuntiva dell’interdizione perpetua dai rapporti anali.

Postato da FANTACRONACAVERA il 15 giugno 2009.

mercoledì 10 giugno 2009

MARGHERITA HACK DENUNCIATA DAL MARESCIALLO DI PAPOZZE (RO) PER “OFFESE AL SENTIMENTO ASTRONOMICO-RELIGIOSO”.

Il Maresciallo dei Carabinieri di Papozze, un piccolo centro abitato di Rovigo, ha rimosso i manifesti dell’UAAR (Unione Atei Agnostici Razionalisti) perché il loro testo (“La cattiva notizia è che Dio non esiste. Quella buona, è che non ne hai bisogno”) “offendeva” il “sentimento religioso”.
Ringalluzzito dai consensi che questo epico gesto ha suscitato a livello dei suoi Superiori, e cioè del Vaticano e della Conferenza Episcopale Italiana, il Maresciallo dei CC ha ritenuto doveroso estendere la sua campagna censoria al campo dell’astronomia, denunciando alla Procura di Rovigo Margherita Hack per “offese al sentimento astronomico-religioso”. Infatti la scienziata, che è anche presidentessa onoraria dell’UAAR, ha pubblicamente sostenuto la singolare ed “offensiva” tesi che la Terra gira attorno al Sole, oltraggiando in tal modo il sentimento religioso di coloro che credono alle verità astronomiche della Bibbia e delle sentenze del Tribunale dell’Inquisizione.
Il successo delle iniziative del Maresciallo di Papozze ha indotto il Ministro dell’Interno Maroni a programmare altre campagne censorie per la repressione delle “offese” al “sentimento befanesco”, delle “offese” al “sentimento babbonatalizio”, delle “offese” al “sentimento stregonico”, delle “offese” al “sentimento magico”, delle “offese” al “sentimento stimmatico”, delle “offese” al “sentimento sindonico” e delle “offese” al “sentimento sangennarico”. Manette in vista, dunque, per chi osasse affermare che la Befana, Babbo Natale e le streghe non esistono, che i maghi sono ciarlatani privi di poteri soprannaturali e che le stimmate, le sindoni e il sangue di San Gennaro sono artifici truffaldini creati per spillare danaro ai creduloni.

Fonte: FANTACRONACAVERA.

sabato 6 giugno 2009

UN GRUMO DI SANGUE DI PADRE PIO SI APPRESTA AD APPRODARE A CAVA DEI TIRRENI



Un memorabile appuntamento spirituale è stato programmato a Cava de’ Tirreni per il prossimo 25 giugno: la Parrocchia di Sant’Alfonso custodirà, per un giorno, una reliquia di San Pio, cioè un grumolo di sangue prelevato dalle sue stimmate. Per questo evento è prevista un grandissima affluenza di fedeli dall’Antartide, dal Polo Nord, dalla Groenlandia, dalla Cina, dalle isole Fiji, dalla Cambogia, dallo Zimbawe e, soprattutto, dalla Patacconia.
L’evento è stato annunciato con soddisfazione dal neo parroco della Chiesa di Sant’Alfonso, don Gioacchino Lanzillo, che ha assicurato che “sarà un momento di intensa spiritualità e di coinvolgimento emotivo”. Il Consiglio dei Ministri, dopo aver incluso la traslazione del grumo di sangue di San Pio tra i “grandi eventi italiani del 2009”, ha stanziato 2.800 milioni di euro che saranno gestiti in parte dalla Protezione Civile e in altra parte dalla Parrocchia.
Per scongiurare l’intervento di orde di vampiri Transilvani, Guido Bertolaso ha programmato la spesa di 1.100 milioni di euro per l’acquisto, la distribuzione e la collocazione strategica di trecce di aglio e di crocifissi “benedetti” nel territorio di Cava dei Tirreni. Il Ministro Roberto Calderoli ha preannunciato che durante l’evento saranno distribuiti gratuitamente ai fedeli sanguinacci di maiale (* vedi nota). “Abbiamo scelto i sanguinacci di maiale -ha soggiunto il Ministro- non solo perché sono in evidente sintonia col grumo miracoloso del Santo Pio, ma anche perché i sanguinacci rappresentano un deterrente e un valido baluardo contro possibili infiltrazioni islamiche. Ho già messo a disposizione della Parrocchia il mio maiale e tutti i maiali leghisti per la preparazione di almeno 8 tonnellate di sanguinacci”.

* Ricetta del sanguinaccio (“Crema di sangue di maiale e cioccolato”):
Ingredienti: 1/2 litro di latte; 500 gr di zucchero;50 gr di farina; 1/2 litro di sangue di maiale liquido (preferibimente leghista);100 gr di cacao; cannella; vaniglia; cedro candito.
Ponete in un recipiente il cacao, lo zucchero e la farina, aggiungete il latte, il sangue di maiale e fate cuocere a fuoco lento mescolando continuamente. Togliete il sanguinaccio dal fornello e fatelo raffreddare. Unite la cannella, il cedro a pezzettini e la vaniglia. Servitelo accompagnato da biscottini.

martedì 26 maggio 2009

BOLLETTINO DEI PRETI PEDOFILI CONDANNATI NEL MAGGIO 2009.

Il mese di maggio, cioè il mese "mariano", è stato particolarmente prolifico di casi giudiziari che riguardano l’argomento dell’ignobile “pedofilia” che il clero cattolico, grazie alla complice ed omertosa copertura della Santa Romana Chiesa, è aduso praticare negli oratori e negli istituti religiosi ai danni di minori affidati alle loro cure “pastorali”.
Quello che segue è un succoso estratto delle notizie delle condanne inflitte a preti pedofili che, “sapientemente”, la RAI e le altre reti televisive hanno "insabbiato" nel limbo delle notizie scomparse. Esse sono emerse solo grazie ad alcuni quotidiani locali e al tam-tam di internet.

1) Brescia, il 20 maggio 2009: don Marco Baresi, ex vicerettore del seminario minore, viene condannato dal Tribunale a 7 anni e mezzo per aver avuto rapporti sessuali con uno studente seminarista di 14 anni e per detenzione di materiale pedopornografico scaricato nel suo computer portatile: l’accusa aveva chiesto 10 anni di reclusione. Pieno sostegno è stato manifestato a don Baresi dalla Curia. Gli “amici” di don Baresi, poi, hanno manifestato dinanzi al tribunale con cartelli inneggianti al prete pedofilo.

2) Pergusa (EN). Don Giovanni Butera è stato condannato a 6 anni di reclusione e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e da qualunque ufficio attinente alla tutela e alla curatela, da incarichi nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, per avere abusato, dal luglio del 1997 all’agosto dell’anno successivo, di un ragazzino disabile di 15 anni, ospite dell’Oasi Francescana “Villaggio del Fanciullo” di Pergusa. Secondo la Procura, don Giovanni avrebbe costretto il giovane a subire atti sessuali, minacciandolo e picchiandolo con schiaffi e colpi di cinghia in caso di rifiuto.

3) 21 maggio 2009: la Corte di Appello di Brescia ha confermato la condanna di Don Matteo Diletti a 4 anni di reclusione per abusi sessuali su una bambina di 11 anni, avvenuti nel 2004. In primo grado il sacerdote Matteo Diletti aveva ammesso di essersi innamorato della ragazzina e di averla toccata e baciata una sola volta.

4) 23 maggio 2009: Don Enzo Greco da Nardò (LE) è stato condannato dal Tribunale di Brindisi a 3 anni e mezzo per abusi su un pastorello di Erchie (BR).

5) Rimini, un anonimo prete cileno di 38 anni è stato condannato ad 8 anni di reclusione per abusi sessuali su un 13enne. Il “religioso”, già sospeso 'a divinis', aveva organizzato un pellegrinaggio a Medjugorie al quale aveva partecipato la famiglia del ragazzino, al termine del quale aveva iniziato a frequentarne la casa, diventandone una sorta di padre spirituale. Lì aveva iniziato a molestare il ragazzo, all'epoca dei fatti solo 13enne. Durante il processo la madre del ragazzino, che ha affermato di essersi legata sentimentalmente al prete, ha sconfessato le accuse del figlio.

6) 13 maggio 2009: la Cassazione ha confermato la condanna a 2 anni di reclusione inferta a don Kevin Chukwuka da Cosenza per tentata violenza carnale ai danni di una bambina di 9 anni.

7) 13 maggio 2009: viene arrestato a Gambettola (FC) Don Alvato Tejada Coca con l’accusa di aver violentato un ragazzo 22enne, che si era presentato per un colloquio di lavoro e che è stato poi ricoverato in ospedale.

8) Cosenza, 14 maggio 2009: un prete della Diocesi di Rossano è stato denunciato per tentata violenza sessuale. L’episodio risale ai primi di marzo. Il prete, come scrive la Gazzetta del Sud, in abiti civili, è salito su un autobus in servizio tra Cosenza e Rende, si è avvicinato ad una studentessa e dopo averla immobilizzata ad un finestrino si è abbassato i pantaloni cercando di compiere un atto sessuale. Approfittando di una fermata del bus, la ragazza è riuscita a divincolarsi, mentre il sacerdote, approfittando della confusione, è riuscito ad allontanarsi. Grazie al racconto della giovane e ad alcune testimonianze, i carabinieri sono risaliti all’identità dell’uomo che è risultato essere un sacerdote. Quest’ultimo ha ammesso parzialmente le proprie responsabilità scrivendo una lettera di scuse alla Procura. L’uomo è stato poi identificato in foto dalla vittima della tentata violenza.

9) MILANO 20.05.2009: dinanzi al tribunale penale di Milano compare un sacerdote 75enne, imputato di aver abusato di una bimba di soli 7 anni attirandola nel suo ufficio con la promessa delle caramelle. Gli abusi, secondo il padre edella vittima, sono avvenuti nell’ufficio dell’oratorio.
«La piccola si è confidata prima con la nonna paterna, in due diversi momenti. Poi la nonna ha riferito tutto al padre, che ha sporto querela». Il prete, che non si è presentato in aula, in passato ha fatto il missionario in Africa e in America Latina e negli ultimi anni ha guidato la parrocchia di Arese. La famiglia della piccola «è stata costretta a trasferirsi - afferma il legale - perché era diventato impossibile continuare a vivere in quella città». E anche ieri, davanti ai giudici, il padre ha raccontato: «Non hanno nemmeno permesso a mio figlio maggiore di iscriversi all’oratorio».


10) Maggio 2009: il settimale L’Espresso pubblica l’articolo “Io fratel pedofilo”, di Paolo Tessadri, col quale si diffonde la notizia della confessione di un prete sugli abusi sui bimbi sordomuti perpetrati, per decenni, nell’istituto religioso di Provolo.
Il religioso afferma: "Non ce la faccio più a tenermi tutto dentro e mi vergogno dei preti che stanno zitti o rinnegano, c'è ipocrisia e omertà".
Gli abusi sono stati denunciati da ben 67 sordomuti che da bambini hanno frequentato gli istituti Provolo di Verona e Chievo. D. Il religioso si presenta con nome e cognome, chiedendo però che non venga pubblicato. Ma la sua identità è nota ai magistrati che si occupano della vicenda: "Se al Provolo sapessero che vi parlo", spiega nel chiedere l'anonimato, "sarei subito cacciato e non so dove andare. Ho l'incubo di rimanere senza casa".
"Sì, sono uno di quelli accusati dai sordomuti che vivevano nell'istituto Provolo di Verona e quelle cose le ho fatte. Non c'è più nulla da nascondere. Io almeno ho il coraggio di dirlo, gli altri tacciono e se ne stanno in silenzio". Poi racconta di avere cominciato ad abusare dei ragazzini a inizio anni Sessanta: "Il primo aveva 7-8 anni, non ricordo esattamente. Sono andato con una quindicina di piccoli sordomuti, con cinque o sei ho avuto rapporti più frequenti". Poi precisa che erano 13, ma "forse un paio in più".
Quante volte ha abusato di loro? "Una o due volte al mese, a volte passava più tempo".
E quanto sono durate le violenze? "Moltissimi anni. Non ricordo esattamente, ma molti, molti anni. Ho cominciato da giovane e non mi rendevo conto, allora ero un semplice assistente. Lo facevano quasi tutti, anche in altri istituti. Era normale. Questo era l'andazzo".
Lei ha visto altri abusare dei ragazzini al Provolo? Scandisce sì e fa due nomi di sacerdoti e quello di un altro religioso: "Si vedevano gli atteggiamenti, si vedeva. Pochi di noi si sono salvati dalla pedofilia".
Qualcuno è mai stato cacciato dal Provolo per pedofilia? "Sì, fratello.". Fatto confermato da don Danilo Corradi, il superiore dell'istituto Provolo, in una intervista registrata.Perché lui sì e gli altri no, visto che sotto accusa sono finiti in 25? "Era un violento, il più cattivo, faceva male ai ragazzini ed è stato mandato via".
Quando è successo? "Se non sbaglio, nei primi anni Settanta".
Sono continuate le violenze sessuali, anche dopo quell'episodio? "Sì".
Può dire se sono terminate a metà degli anni '80, epoca a cui risale l'ultimo caso documentato da 'L'espresso'? "Non so, non potrei dirlo. Non ne sono sicuro. Non posso escluderlo".
I responsabili dell'Istituto sapevano? "Sì, lo sapevano. Per forza che lo sapevano".
Altri ne erano a conoscenza? "È probabile".
Ha confessato la pedofilia ad altri preti? "No, mi mettevo in ginocchio, confessavo davanti a Dio e pregavo. E chiedevo scusa al Signore. La pedofilia mi ha sfalsato la vita. Ma trovavo nei ragazzini una certa bellezza, una certa attrazione".
Fra voi avete parlato dell'accusa di pedofilia dopo l'inchiesta de 'L'espresso'? "Sì, la reazione è stata brutta, scioccante, ma la maggior parte è rimasta in silenzio, perché sapeva. È venuta fuori una catena di odio fra i sacerdoti. È difficile condividere la macchia della pedofilia e ognuno ha tenuto per sé i suoi pensieri. Poi l'avvocato ci ha detto di non parlare con nessuno. Qualcuno però ha parlato e ha fatto bene, anche qualche prete lo ha detto e la pensa così. Anch'io ora mi sento sollevato. Sono fatto così, in modo troppo semplicistico, ho sbagliato io. Sto male, chiedo perdono".


11) Maggio 2009: la commissione d’inchiesta istituita dal governo irlandese pubblica un rapporto in cinque volumi e oltre 2.500 pagine dal quale risulta che la pedofilia tra il clero irlandese era “endemica” sino ad un decennio fa.
Negli anni Trenta la pedofilia era “endemica” e veniva praticata benché le gerarchie ecclesiastiche e lo stesso Vaticano ne fossero consapevoli. Il dossier, frutto di un lavoro di nove anni, parla di migliaia di casi, che hanno avuto luogo, in particolare, all’interno dei riformatori: secondo quanto riporta l’Indipendent, “i ragazzi erano trattati più come schiavi e prigionieri che come persone in possesso di diritti legali”. La commissione ha ritenuto la difesa opposta dagli ordini religiosi “non plausibile”.

12) martedì 5 maggio 2009: papa Benedetto XVI dispone un'ispezione sulle istituzioni legate all'ordine dei Legionari di Cristo, dopo le accuse al fondatore Marcial Maciel di abusi sessuali e relazioni illecite, dalle quali sarebbe nata anche una figlia. Lo riferisce l'agenzia messicana Notimex citando «fonti confidenziali». Della commissione faranno parte i vescovi Ricardo Watty Urquidi, messicano, Charles Joseph Chaput, arcivescovo di Denver, negli Stati Uniti, e l'italiano Giuseppe Versaldi, vescovo di Alessandria. Con loro, anche il sacerdote gesuita Gianfranco Ghirlanda, rettore della Pontificia università gregoriana di Roma, incaricato delle indagini negli istituti educativi dei Legionari. Potrebbe poi aggiungersi in un secondo momento un incaricato per il sud America. Nei prossimi mesi la «visita apostolica» toccherà tutte le comunità della Legione nel mondo e si concluderà con la consegna di un rapporto, protetto dal segreto pontificio, alle autorità vaticane.
13) 27 maggio 2009: Dopo lo choc provocato dalla pubblicazione del rapporto sugli abusi perpetrati nel corso di decenni da molti ecclesiastici nei confronti di minori, il primo ministro irlandese Brian Cowen, come riporta il portale On Faith, ha dichiarato che il paese riformerà i suoi servizi sociali destinati all’infanzia in linea con le risultanze del rapporto stesso. Il premier ha altresì espresso la sua “profonda vergogna” per quanto accaduto e per l’incapacità dello Stato nel fronteggiare in passato il problema. Ha anche chiesto che gli ordini ecclesiastici aumentino volontariamente le somme stanziate per compensare le vittime: alcuni ordini hanno già manifestato disponibilità in tal senso.

domenica 24 maggio 2009

CONDANNA A SEI ANNI DI RECLUSIONE AD UN PRETE CHE VIOLENTO' UN MINORENNE DISABILE


PRETE VIOLENTO' UN MINORENNE DISABILE
Pergusa (Enna) - Il tribunale di Enna ha inflitto una pena di sei anni di reclusione a don Giovanni Butera, un parroco riconosciuto colpevole di avere abusato, dal luglio del 1997 all'agosto dell'anno successivo, di un ragazzino disabile di 15 anni, ospite dell'Oasi Francescana "Villaggio del Fanciullo" di Pergusa. Il pm Marcello Cozzolino aveva chiesto la condanna dell'imputato a 4 anni. Secondo la Procura, don Giovanni avrebbe costretto il giovane a subire atti sessuali, minacciandolo e picchiandolo con schiaffi e colpi di cinghia in caso di rifiuto. Il tribunale ha assolto invece il parroco, con la formula "perché il fatto non sussiste", da una seconda ipotesi di violenza, commessa, secondo l'accusa, ai danni di un ragazzo di 14 anni del centro. Al sacerdote sono state inflitte però anche pesanti pene accessorie: l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; quella legale per la durata della pena; quella perpetua da qualunque ufficio attinente alla tutela e alla curatela, da incarichi nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

http://www.siciliainformazioni.com/giornale/cronacaregionale/52513/pergusa-violent-minorenne-disabile.htm

LETTERA APERTA AD ALEJANDRO AMENABAR PER LA REALIZZAZIONE DI UN FILM SUL CASO EDGARDO MORTARA

Lancio l'iniziativa di indirizzare allo spagnolo Alejandro Amenàbar, regista del recente film Agora sul martiro della matematica filosofa pagana Ipazia da parte dei cristiani, una lettera aperta con la quale invitarlo a realizzare un film sul caso di Edgardo Mortara, un bambino ebreo che nella Bologna del 1858 venne sottratto ai suoi genitori, all'età di sei anni, su ordine di Papa Pio IX perché era stato battezzato di nascosto da una domestica cristiana. Si tratta di una delle pagine più infami della storia recente della Chiesa, di cui neppure i cattolici attuali si vergognano. Anzi, Pio IX è stato beatificato da Karol Woityla ad onta di questo e di altri crimini, e il giornalista Vittorio Messori ed altri revisionisti cattolici hanno tentato di sfatare quella che hanno definito una semplice leggenda nera su questo Papa criminale e rapitore di bambini. Suggerisco la lettura del libro di David Kertzer "Prigioniero di Papa Re", e riporto qui di seguito quanto scritto da Wikipedia sull'allucintante caso di Edgardo Mortara, avendo peraltro cura di ricordare che altri casi analoghi si sono verificati sino alla fine della seconda guerra mondiale, allorché altri bambini ebrei vennero sottratti ai loro genitori o ai loro parenti più stretti perché erano stati battezzati. Non bisogna dimenticare, infatti, che i cattolici prestano ancor oggi fede alla credenza superstiziosa che il battesimo sia un sacramento non cancellabile, neppure con lo "sbattezzo".

Edgardo Mortara
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Edgardo Mortara (27 agosto 1851 – 11 marzo 1940) fu un presbitero italiano, nato da famiglia ebraica. Battezzato all'insaputa dei suoi genitori dalla domestica cattolica, a seguito di ciò nel 1858, all'età di 6 anni, fu tolto alla sua famiglia per ordine di papa Pio IX per essere educato al cattolicesimo. Il c.d. "caso Mortara" divenne il centro di uno scandalo internazionale che funse da catalizzatore per mutamenti politici di vasta portata. Le ripercussioni di questo evento permangono ancora oggi all'interno della Chiesa cattolica e nelle sue relazioni con le organizzazioni ebraiche..

La sera del 23 giugno 1858 la polizia dello Stato Pontificio, che a quei tempi comprendeva ancora Bologna, si presentò alla porta della famiglia ebrea di Marianna e Momolo Mortara per prendere uno dei loro otto figli, Edgardo (che all'epoca aveva sei anni) e trasportarlo a Roma dove sarebbe stato allevato dalla Chiesa.
La polizia agiva su ordine degli uffici vaticani autorizzati da Papa Pio IX. I rappresentanti della Chiesa dissero che una cameriera cattolica della famiglia Mortara aveva battezzato il piccolo Edgardo durante una malattia ritenendo che se fosse morto sarebbe finito nel limbo. Secondo le leggi dello Stato Pontificio il battesimo di Edgardo lo rendeva cristiano e quindi una famiglia ebrea non poteva allevarlo anche se era loro figlio. Nella relazione che poi lo stesso Edgardo scrisse per la causa di beatificazione di Papa Pio IX annotò che le leggi dello Stato Pontificio non permettevano ai cristiani di lavorare per gli ebrei. Questa legge era però largamente disattesa.
Edgardo fu portato in una "casa" di ex ebrei cattolici convertiti a Roma che era stata costruita con tasse imposte agli ebrei. Ai suoi genitori non fu permesso di vederlo per diverse settimane e, quando in seguito fu loro concesso, non poterono farlo da soli. Pio IX prese interesse personale nella storia e tutti gli appelli alla chiesa vennero respinti.
L'incidente arrivò alla ribalta sia in Italia che all'estero. Nel Regno di Sardegna, che allora era lo stato indipendente centro dell'unificazione nazionale, sia il governo che la stampa usarono il caso per rinforzare le loro rivendicazioni alla liberazione dello Stato Pontificio che era governato dall'oscurantismo medievale e doveva essere liberato dal controllo papale.
Le proteste furono supportate da organizzazioni ebraiche e da figure politiche e intellettuali britanniche, americane, tedesche e francesi. Non passò molto tempo che i governi di questi paesi si unirono al coro di chi chiedeva il ritorno di Edgardo dai suoi genitori. Protestò anche l'imperatore francese Napoleone III nonostante le sue guarnigioni sostenessero il Papa nel mantenimento dello status quo in Italia.
Pio IX non si fece smuovere da questi appelli, che principalmente venivano da protestanti, atei ed ebrei. Quando una delegazione di notabili ebrei lo incontrò nel 1859 egli disse: "non sono interessato a cosa ne pensa il mondo". In un altro incontro fece partecipare Edgardo per mostrare che il ragazzo era felice sotto le sue cure. Nel 1865 disse: "Avevo il diritto e l'obbligo di fare ciò che ho fatto per questo ragazzo, e se dovessi farlo lo farei di nuovo".
Il caso Mortara servì a propagandare in Italia e all'estero l'immagine di uno Stato Pontificio anacronistico e irrispettoso dei diritti umani nell'età del liberalismo e razionalismo. Aiutò inoltre a persuadere l'opinione pubblica in Francia e in Gran Bretagna che fosse giusto permettere al Regno di Sardegna di andare in guerra contro lo stato Pontificio nel 1859 e annettersi gran parte dei territori controllati dal Papa, lasciandogli solo il controllo del Lazio con la città di Roma, e solo fino al 1870 quando l'esercito italiano conquistò anche questi.
Nel 1859 quando Bologna fu annessa al Regno di Sardegna, i Mortara fecero un altro tentativo di recuperare il loro figlio, ma non ci riuscirono. Nel 1870, quando Roma fu annessa al regno d'Italia, tentarono nuovamente, ma l'oramai diciottenne Edgardo dichiarò l'intenzione di restare cattolico. In quell'anno si spostò in Francia. L'anno seguente il padre, Momolo, morì. In Francia Edgardo entrò nell'ordine degli agostiniani e venne ordinato prete all'età di ventitré anni e adottò il nome di Pio. Egli fu inviato come missionario in città come Monaco di Baviera, Magonza, Breslavia per convertire gli ebrei, peraltro con scarso successo. Egli imparò a parlare nove lingue incluso il difficile basco.
Durante una serie di conferenze in Italia ristabilì i contatti con la madre ed i fratelli. Nel 1895 egli partecipò al funerale della madre.
Nel 1897 predicò a New York, ma l'arcivescovo di New York fece sapere al Vaticano che si sarebbe opposto agli sforzi di evangelizzare gli ebrei in terra americana e che i suoi sforzi mettevano in imbarazzo la Chiesa. Mortara morì l'11 marzo 1940 a Parigi dopo aver passato diversi anni in un monastero.
Pio IX e gli ebrei [modifica]
La dottrina cattolica, avente forza di legge nello Stato della Chiesa, da sempre considera che il battesimo di qualunque bambino, anche eseguito da non appartenenti al clero, porta il bambino stesso ad essere cristiano, appartenente alla vera religione. Anche se la dottrina non è certo pensata per essere contro gli ebrei, in pratica fu applicata solo a loro dato che nello stato Pontificio erano l'unica minoranza religiosa non cattolica tollerata e la sola religione, escluso il cattolicesimo, che poteva essere esercitata. La sua applicazione riflette un atteggiamento non certo antisemitico ma che sarebbe semmai meglio definire "antigiudaico" essendo un dato sostanzialmente religioso e non razziale, diffuso nel XIX secolo nella chiesa cattolica in generale e condiviso da Pio IX .
Prima che Pio IX fosse Papa (1846) gli ebrei di Roma erano obbligati a risiedere nel ghetto. All'inizio Pio IX mostrò tendenze liberali nei confronti degli ebrei. In particolare revocò l'obbligo di risiedere in particolari quartieri e a partecipare a speciali incontri in cui i preti li incoraggiavano alla conversione al cattolicesimo. Dopo la rivoluzione romana del 1848 e l'instaurazione della esile Repubblica Romana, però, Pio IX cambiò idea e, come molti dei conservatori dei suoi tempi, egli associò gli ebrei con il radicalismo e la rivoluzione. Gli ebrei continuarono ad essere tassati per pagare le scuole ad ex ebrei convertiti al cattolicesimo. Non furono ammessi nei tribunali come testi a carico di imputati cristiani. I protestanti erano tollerati solo come visitatori stranieri.
A questa visione si aggiunse in seguito un antigiudaismo personale, sviluppato da Pio IX dopo l'esperienza della Repubblica romana e dopo la perdita del potere temporale. In una conferenza pubblica tenuta nel 1871 egli chiamò gli ebrei di roma "cani" e disse: "questi cani sono troppi a Roma nei nostri tempi, e li sentiamo guaire per le strade e ci disturbano in ogni dove".
Il caso Mortara è tornato alla ribalta negli ultimi anni per effetto della causa di canonizzazione di Pio IX fortemente voluta da Papa Giovanni Paolo II e dalla parte conservatrice dei suoi seguaci. Gruppi ebraici ed altri, guidati dai discendenti della famiglia Mortara, hanno protestato presso il Vaticano per la beatificazione di Pio IX nel 2000. Nel 1997 David L. Kertzer pubblicò il libro The Kidnapping of Edgardo Mortara (Il rapimento di Edgardo Mortara, in italiano "Prigioniero del Papa Re") portò nuovamente all'attenzione del grande pubblico tutta la vicenda. L'interesse mostrato alla vicenda portò alla realizzazione di uno sceneggiato televisivo, andato in onda negli USA, dal titolo Edgardo Mine (Edgardo mio) a cura di Alfred Uhry e forse ne verrà tratto anche un film. Nel 2005, lo scrittore cattolico Vittorio Messori ha pubblicato per Oscar-Mondadori il libro "Io, il bambino ebreo rapito da Pio IX" dove è riportato integralmente il memoriale del protagonista stesso del caso, Edgardo Mortara, scritto nel 1888 quando era in Spagna. In questo memoriale il protagonista stesso del caso descrive Papa Pio IX come un padre affettuoso e premuroso, contrariamente al pensiero comune.
In Italia i maggiori rappresentanti degli ebrei e alcuni cattolici hanno messo in evidenza che la canonizzazione di Pio IX può danneggiare il recente lavoro per far dimenticare i comportamenti antigiudaici della chiesa cattolica. Anche B'nai B'rith, un importante gruppo ebraico con sede negli Stati Uniti, ha fortemente protestato contro la canonizzazione di Pio IX.
Alcuni conservatori all'interno della Chiesa Cattolica difendono l'operato di Pio IX nel caso Mortara. L'Arcivescovo Carlo Liberati, che ha seguito la causa di canonizzazione ha detto a questo proposito: "Nel processo di beatificazione questo non può essere considerato un problema perché era una consuetudine dei tempi battezzare i giudei e farli diventare cattolici", Liberati aggiunge anche "non possiamo guardare la chiesa di allora con gli occhi dell'anno 2000, con tutta la libertà religiosa che abbiamo oggi" e continua "la giovane domestica voleva dare la grazia di Dio al bambino. Lei voleva che andasse in Paradiso... [e] a quei tempi la paternità spirituale era più importante di quella civile".
Il Padre gesuita Giacomo Martina, un professore dell'Università Pontifica Gregoriana a Roma, scrisse in una biografia di Pio IX: "in prospettiva, la storia Mortara dimostra il profondo zelo di Pio IX... [e] la sua fermezza nel perseguire quello che lui percepiva come suo compito anche a costo della sua popolarità". Egli inoltre dice che il Papa considerava i critici "non credenti... [utilizzanti] una macchina da guerra contro la chiesa". Inoltre bisogna ricordare che Pio IX agì nel pieno rispetto sia della legge civile che del diritto canonico; di suo aggiunse l'affetto ,ricambiato per tutta la vita,per il piccolo Edgardo, che a ventitrè anni assunse il nome di Pio. Eléna Mortara, una discendente di una delle sorelle di Edgardo e professoressa di letteratura a Roma, continua peraltro la campagna per ottenere le scuse del Vaticano per il ratto di Edgardo e contro la canonizzazione di Pio IX. Lei dice di essere "scioccata dall'idea che la chiesa cattolica voglia far Santo un Papa che ha perpetrato un atto di intolleranza inaccettabile e un abuso di potere". Lei spiega di sentirsi "storicamente obbligata, in nome della mia generazione, di chiedere [alla Chiesa] se è questo l'esempio che vuole dare".

sabato 23 maggio 2009

IRLANDA: UN ARTICOLO DI REPUBBLICA SULLA PEDOFILIA DEI PRETI CATTOLICI. VERGOGNATEVI, NON AVETE ALCUNA AUTORITA' O AUTOREVOLEZZA IN CAMPO MORALE

Riporto il testo dell'articolo di La Repubblica, 22.5.09, titolato: La mia Irlanda complice dei preti pedofili, di Joseph O’Connor.

L´Irlanda in questi giorni sta vivendo un trauma inverosimile e terribile. Dopo aver trascorso il decennio scorso a crogiolarci in una cappa di autocompiacimento per i nostri successi economici, ci troviamo di fronte a una realtà completamente diversa, dalla quale risulta che quel boom è stato illusorio. Politici corrotti, avidi banchieri, speculatori immobiliari hanno quasi mandato a rotoli il nostro Paese e, come se non bastasse, la notizia ufficiale di questi giorni dei maltrattamenti e delle sevizie dei preti sui bambini a loro affidati conferma ciò che sapevamo da tempo nel fondo dei nostri cuori.
In altri Paesi i pedofili si nascondono: in Irlanda si nascondono in piena vista. Nella maggioranza dei casi, i bambini vittime di soprusi e violenza non sono stati creduti. Nessuno ha dato loro retta, nemmeno le loro famiglie. Poiché le rivelazioni delle sistematiche violenze e sopraffazioni sui bambini irlandesi arrivano in questa fase della nostra storia è inevitabile che scatenino rabbia e collera profonde. In parte questa reazione è dovuta ai racconti, così strazianti, così pieni di episodi crudeli da far venire le lacrime agli occhi di chi li legge. In parte, però, è dovuta anche al fatto che è ormai palese che per decenni l´organizzazione più potente e ricca di Irlanda, la Chiesa Cattolica nelle sue molteplici denominazioni, ha fatto tutto ciò che le era possibile per mettere a tacere le sue vittime. Le scuse - se mai ci sono state - sono state equivoche e ambigue. Sono state assunte frotte di avvocati, incaricati di contestare le accuse. Quando, per le pressioni delle associazioni dei violentati e di un´opinione pubblica sempre più inferocita, si è riusciti a ottenere dalla Chiesa un programma di risarcimenti di natura finanziaria, le sue condizioni si sono rivelate talmente generose nei confronti dei colpevoli che molti hanno giudicato il comportamento del governo a dir poco inadeguato.
Dal mio punto di vista, però, esiste un contesto più ampio in grado di spiegare l´ira del popolo irlandese. Sappiamo che la responsabilità è di molti: le colpe non sono solo della Chiesa Cattolica, né solo di una sfilza di ingiustificabili governi irlandesi, ma della società stessa, di ogni suo elemento. È proprio questo a far sentire così profondamente a disagio l´Irlanda. Quasi tutti erano a conoscenza dei preti pedofili e violenti. Non sto esagerando: una delle organizzazioni di sopravvissuti a questi abominevoli reati si chiama "One in Four" ("Uno su quattro") perché è stato statisticamente provato che circa un quarto dei bambini irlandesi ha subito un maltrattamento fisico o una violenza sessuale, a casa propria, a scuola, ovunque avrebbe dovuto sentirsi invece protetto. C´è chi ha distolto gli occhi guardando, chi si è tappato le orecchie. I bambini sono stati trattati con un´irrilevanza sovrumana in Irlanda, una società che per difendere un prete sarebbe disposta a mettersi a testa in giù in una contorsione morale, ma che per un bambino vittima di stupro non muoverebbe un dito.
Mio padre, cresciuto in un quartiere della classe operaia nella parte antica di Dublino, ricevette l´unica istruzione dai Christian Brothers: malgrado non abbia subito maltrattamenti, né sia mai stato molestato sessualmente, e benché parli con rispetto di quegli istitutori che si occupano dei bambini più poveri, a scuola visse sempre nella paura. Certo, mi riferisco agli anni Quaranta, quando forse i metodi di insegnamento erano ovunque autoritari e brutali. Ma un amico mio coetaneo, che ha frequentato la stessa scuola negli anni Ottanta, mi ha parlato del suo terrore sui banchi di scuola, giorno dopo giorno. Il panico lo assaliva non appena varcava i cancelli della scuola e si dileguava soltanto quando rientrava a casa. Ancora oggi, non è mai tornato a visitare la sua scuola, si tiene alla larga addirittura dalla strada dove si trova, proprio come un vicino di casa che ha riferito a mia moglie di non poter vedere nemmeno da lontano l´edificio nel quale ha studiato, quello stesso istituto gestito dai Christian Brothers. È inevitabile a questo punto chiedersi: dove erano gli ispettori del governo? Dove erano i funzionari? E i burocrati? Come si è potuto permettere che tutto ciò accadesse?
Devo sottolineare che il contributo dato dalla giornalista irlandese Mary Raftery sul canale televisivo nazionale Rte è stato determinante per porre fine all´omertà. La leadership audace e coraggiosa di cui ha dato prova il giornalista Colm O´Gorman - egli stesso vittima di violenze sessuali e maltrattamenti dai preti - è stata fondamentale per costringere le autorità a guardare in faccia la verità. Persone come loro si sono rifiutate di essere messe a tacere, pur avendo incontrato nella loro ricerca di giustizia un numero davvero irrisorio di alleati. Ora penso di sapere perché. Il comportamento di alcuni preti e di alcune suore è stato sicuramente delinquenziale, nella piena accezione del termine. Ma niente è mai stato fatto per fermarli. L´Irlanda, già afflitta dal senso di colpa per gli insuccessi finanziari, ora lo è anche per questi casi di maltrattamento e violenza su minori. Siamo entrati in un vortice di recriminazione, una spirale nella quale gli innocenti sono puniti con i colpevoli. È comprensibile. Alcuni esponenti del clero meritano sicuramente di essere oggetto di stigma, ma il mio ammonimento è che questa è un´altra forma di equivoco morale. Per evitare le accuse si deve essere scioccati, o quanto meno fingere di esserlo. Solo così si riesce a frapporre della distanza tra sé e simili avvenimenti osceni. C´è tuttavia un dato, nudo e crudo, di cui non si può non tener conto: non possiamo dimenticare quanto poco lo Stato abbia fatto per proteggere i poveri irlandesi, e in che misura i bambini irlandesi poveri, più vulnerabili e deboli, affidati a istituzioni di crudeltà dickensiana, siano stati letteralmente abbandonati nella santità dei bassifondi morali. Si tratta di una vecchia storia, una storia terribile. Quando puntate un dito per accusare, siate sempre consapevoli che tre delle dita della vostra stessa mano puntano contro di voi.
Traduzione di Anna Bissanti. Il romanzo "La moglie del generale" di Joseph O´Connor è pubblicato in Italia da Ugo Guanda Editore