sabato 29 gennaio 2011

4 MOTIVI PER RIFIUTARSI DI TENERE LE UDIENZE SOTTO I CROCIFISSI (dal ricorso per cassazione di Luigi Tosti)



Riporto, qui di seguito, uno dei passi più significativi del ricorso per cassazione nel quale elenco i motivi per i quali mi sono rifiutato e mi rifiuterò di tenere le udienze sotto i crocifissi cattolici.
" La richiesta di rimozione dei crocifissi del dr. Luigi Tosti.
Il dr. Luigi Tosti non è un magistrato che ha scelto di “lavorare” alle dipendenze della Chiesa o del Vaticano nei Tribunali della Santa Inquisizione o in quelli ecclesiastici o rotali: se lo avesse fatto, non avrebbe potuto accampare la strampalata pretesa di far rimuovere i crocifissi, avendo egli accettato, sin ab initio, di lavorare alle dipendenze di un’Amministrazione della Giustizia CONFESSIONALE.
Il dr. Luigi Tosti è, al contrario, un cittadino che, dopo aver superato un concorso in magistratura, ha accettato di lavorare alle dipendenze del Ministero di Giustizia di una Repubblica “laica” e, quindi, in tribunali che non possono tollerare né manifestazioni di “libertà religiosa” da parte dello Stato, né connotazioni di “confessionalità partigiana” dell’attività giurisdizionale espletata dai giudici né, infine, imposizioni di natura religiosa alle quali non ci si possa sottrarre se non attraverso il recesso dal rapporto di lavoro.
Il dr. Luigi Tosti è anche un soggetto che, nell’esercizio del suo insindacabile diritto individuale di libertà religiosa, aborre qualsiasi forma di idolatria o di simbolismo religioso, tant’è che non espone sulla propria persona o in casa sua o nei luoghi di sua appartenenza idoli, feticci, immagini sacre o macabre reliquie come brandelli di pelle, croste e grumi di sangue di Padre Pio.
Dunque, egli non accetta e non accetterà mai -si ripete per la seconda volta: non accetta e non accetterà mai- -si ripete per la terza volta: non accetta e non accetterà mai- -si ripete per la quarta volta, sperando che il concetto sia assimilato: non accetta e non accetterà mai che il Ministro di Giustizia gli imponga di esercitare le sue mansioni lavorative sotto l’incombenza dei crocifissi. Tale imposizione non è infatti un atto anodino, così come non sarebbe un atto anodino l’omologo ipotetico obbligo di tenere le udienze con un crocifisso appeso al collo.
Il dr. Tosti non contesta che l’Amministrazione e il Legislatore gli possano imporre simbolismi neutrali, come ad esempio la bandiera, il ritratto del Presidente o la toga; contesta, però, che gli si possano imporre simbolismi partigiani, di natura religiosa, come i crocifissi. E se un crocifisso al collo -magari sopra la toga- connota la giurisdizione di partigianeria cattolica e lede il diritto di libertà religiosa del giudice che è obbligato ad indossarlo, un crocifisso appeso sulla parete, sopra la testa, ha gli stessi identici significati, la stessa identica valenza religiosa e gli stessi effetti pregiudizievoli sul diritto di libertà del giudice e sulle sue prerogative di imparzialità.
L’indubbia circostanza che ci si sia “assuefatti” alla visione dei crocifissi, perché risultano appesi alle pareti delle aule da quasi 90 anni, non deve indurre nessuno all’erroneo convincimento che il crocifisso sia un simbolo “passivo”, un “inerte” che non obbliga nessuno a credere o a compiere atti di culto, come grottescamente affermato da alcuni giudici.
Se così fosse, infatti, si dovrebbe anche affermare la piena legittimità di un’ipotetica legge che imponga ai cittadini italiani l’obbligo di esporre i crocifissi nelle proprie private dimore, magari sanzionando pesantemente i trasgressori: anche in questo “caso” (che non ha nulla di ipotetico, visto e considerato che centinai di Sindaci “sceriffi” hanno emanato “ordinanze” con le quali hanno imposto l’esposizione dei crocifissi negli esercizi pubblici, comminando sanzioni sino a 500 euro) si potrebbe infatti sostenere che questi crocifissi sono dei simboli “passivi”, degli “inerti” che non obbligano gli inquilini delle case a credere o a compiere atti di culto. Questa valutazione, però, non è accettabile perché si pone in palese conflitto col principio giuridico che si desume dall’art. 58 del Reg. penitenziario, che qualifica come “atto di manifestazione di libertà religiosa” l’ “esposizione delle immagini e dei simboli della propria confessione religiosa nella propria camera o nel proprio spazio di appartenenza”.
Se si considera poi che la scelta di un fedele di esporre un crocifisso al collo ha lo stesso significato e la stessa valenza religiosa di quella di esporlo in un luogo di appartenenza (ad es. in casa o in auto), è giocoforza dedurne che, se al Ministro di Giustizia si accorda il “diritto” di imporre ai dipendenti l’obbligo di lavorare sotto l’incombenza del crocifisso, allo stesso Ministro non si potrebbe poi negare l’omologo “diritto” di obbligare i dipendenti a lavorare col crocifisso appeso al collo. Il ricorrente dubita che i dipendenti pubblici italiani siano disposti ad accettare una simile imposizione e ritiene, al contrario, che vi sarebbe un “RIFIUTO” di vaste proporzioni: il che dovrebbe indurre i raziocinanti a riflettere sull’omologo, quanto “solitario” “RIFIUTO” che è stato posto in essere dal dr. Luigi Tosti.
E, in effetti, se il “rifiuto” del dr. Luigi Tosti si connota per la sua “singolarità” (solo il magistrato Tosti si è rifiutato), questo non dipende dalla “singolarità” delle motivazioni da lui addotte (che sono al contrario avallate da sentenze della Cassazione, della Corte Costituzionale e della CEDU), ma dall’assuefazione generale degli italiani (pardòn, dei sudditi del Vaticano) alla presenza dei crocifissi, dal momento che risultano appesi alle pareti da quasi 90 anni. Se un magistrato si presentasse però in udienza con abbigliamento simil-cardinalizio, cioè con un vistoso crocifisso appeso al collo, il ricorrente dubita fortemente che non vi sarebbero reazioni negative, sia da parte degli utenti che da parte delle autorità preposte alla vigilanza. E allora che cosa farebbe Sua Eccellenza il Ministro di Giustizia, buon viso a cattivo gioco, oppure promuoverebbe un procedimento disciplinare contro il magistrato perché “osa” esibire al collo quello stesso crocifisso che Lui gli impone sopra la testa? Queste considerazioni dovrebbero indurre i raziocinanti a riflettere sulla questione sollevata dal “solitario” Tosti.
Riepilogando, il ricorrente ritiene che l’imposizione di lavorare in aule addobbate con crocifissi violi, in primis, il suo diritto (negativo) di libertà religiosa. Ma non è tutto.
Il dr. Luigi Tosti è infatti anche un soggetto che è “deprecabilmente” informato al rispetto e all’osservanza dei principi della Costituzione, in particolar modo di quelli “supremi”: dunque egli non accetta e non accetterà mai -si ripete per la seconda volta: non accetta e non accetterà mai, si ripete per la terza volta, acciocché il concetto sia ben recepito: non accetta e non accetterà mai che il Ministro di Giustizia/datore di lavoro lo costringa a calpestare il principio supremo di laicità, obbligandolo a connotare di partigianeria cattolica l’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. In uno Stato realmente “laico”, infatti, i giudici debbono amministrare la giustizia in modo “visibilmente” imparziale, neutrale ed equidistante, e non identificandosi platealmente in un idolo partigiano come il crocifisso.
Si ribadisce che il principio di "laicità" scaturisce dalla circostanza che tutti i cittadini e tutte le confessioni religiose “sono” eguali di fronte alla legge (art. 3 ed 8) e che, dunque, lo Stato ha l’obbligo di essere "equidistante, imparziale e neutrale verso tutte le religioni secondo il disposto dell'art. 8 della Costituzione, ove è appunto sancita l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge" (così da ultimo si esprime Corte Cost. 18.4.2005-29.4.2005 n. 168).
E se lo Stato ha l'obbligo di non discriminare i cittadini, è assai ovvio che i cittadini hanno il corrispondente DIRITTO assoluto soggettivo a non essere discriminati e ad essere trattati con imparzialità, neutralità ed equidistanza in relazione al proprio credo o alla propria religione. Dunque, il "principio di laicità" non è un oggetto "marziano" o un'invenzione della Corte Costituzionale, bensì un vero e proprio "rapporto giuridico" che scaturisce dalla circostanza che tutti i cittadini e tutte le fedi religiose hanno eguali diritti e pari dignità, sicché lo Stato e tutti gli enti pubblici hanno il corrispondente obbligo di non discriminare i cittadini e le confessioni religiose in ragione del credo.
Ebbene, esporre un solo simbolo religioso nelle aule giudiziarie significa privilegiare una confessione religiosa e connotare di confessionalismo cattolico l’esercizio della funzione giurisdizionale, violando così uno dei precetti fondamentali della Costituzione: il che è ovviamente vietato, tant’è che la Corte Costituzionale, con sent. n. 195/1993, ha affermato che “qualsiasi DISCRIMINAZIONE in danno dell'una o dell'altra fede è COSTITUZIONALMENTE INAMMISSIBILE in quanto contrasta con il diritto di libertà di religione e con il principio di eguaglianza”.
Il che per il dr. Luigi Tosti -che ha giurato fedeltà alla Costituzione ITALIANA, e non ad un monarca di uno stato estero come il Papa- è assolutamente intollerabile.
Ma non è ancora tutto.
Il dr. Luigi Tosti è infatti un soggetto che, pur non essendo cattolico, “osa” avanzare la “pretesa” di avere la stessa dignità e gli stessi diritti che il suo datore di lavoro accorda alla “superiore” “razza” dei cattolici: egli, dunque, non accetta e non accetterà mai -si ripete per la seconda volta: non accetta e non accetterà mai- -si ripete per la terza volta, visto che il concetto non è stato minimamente assimilato da coloro che si sono interessati alla sua vicenda: non accetta e non accetterà mai- -si ripete per la quarta volta, sperando che il concetto cominci ad essere assimilato: non accetta e non accetterà mai che il Ministro di Giustizia, dopo avergli imposto l’obbligo di lavorare sotto l’incombenza dei crocifissi cattolici, gli neghi il pari diritto di esporre i propri simboli, ovverosia lo discrimini in modo diretto e plateale nell’ambiente di lavoro a cagione del suo credo religioso.
E si ribadisce anche che il dr. Tosti ha manifestato la sua più totale disponibilità a tenere le udienze sotto l’incombenza dei crocifissi, purché venisse autorizzato ad esporre i propri simboli, cioè perché non venisse calpestato il suo pari diritto di propagandare e manifestare i suoi convincimenti religiosi. Dunque, se vi è una responsabilità per l’omessa tenuta delle udienze, questa non è del Tosti, ma dell’Amministrazione “razzista” che gli ha impedito di esporre i suoi simboli, calpestando e stuprando le seguenti disposizioni di legge:
- l’art. 3 della Costituzione, che sancisce che “tutti i cittadini -quindi anche gli ebrei e gli atei- “hanno pari dignità e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di religione”;
- l’art. 8 della Costituzione, che sancisce che “tutte le confessioni religiose -e quindi anche l’ebraismo e l’ateismo- sono egualmente libere davanti alla legge”;
- l’art. 19 della Costituzione, che sancisce che “tutti -e quindi anche gli ebrei e gli atei- hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne il culto anche in pubblico”;
- l’art. 9 della Convenzione internazionale sui diritti dell’Uomo, che sancisce che “ogni persona -e quindi anche l’ebreo e l’ateo- ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto importa la libertà di cambiare religione o di pensiero, come anche la libertà di manifestare la propria religione o il proprio pensiero individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, per mezzo del culto, dell’insegnamento, di pratiche e di compimento di riti”;
- l’art. 14 della medesima convenzione, titolato “Divieto di discriminazione”, che sancisce che “il godimento dei diritti civili e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere garantito a tutti -quindi anche agli ebrei e agli atei- senza alcuna distinzione, fondata sulla... religione”;
- l’art. 43 del D. L.vo n. 286/1998, titolato “Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, che sanziona come atto discriminatorio “ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulle........ convinzioni e pratiche religiose” e stabilisce che “compie un atto di discriminazione... il pubblico ufficiale ..... che nell’esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino.... che, soltanto a causa della sua condizione....... di appartenente ad una determinata..... religione lo discriminino ingiustamente” nonché “il datore di lavoro che....... compia qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una.............confessione religiosa”;
- l’art. 43 del D.L.vo 286/1998, che sancisce che “Quando il comportamento....... della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi..... religiosi, il giudice può......... ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione”;
- la convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, stipulata a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata con Legge 28 agosto 1997, n. 302, che sancisce all’art. 6 che “Le Parti incoraggeranno lo spirito di tolleranza ed un dialogo inter-culturale, ed adotteranno misure effettive per promuovere il rispetto e la comprensione reciproca, nonché la cooperazione tra tutte le persone che vivono sul loro territorio, a prescindere dalla loro identità ......religiosa....... e si s’impegnano ad adottare ogni misura appropriata per proteggere le persone che potrebbero essere vittime ..... di atti di discriminazione...... religiosa”;
- l’art. 2, parte I^, della L. 8.3.1989 n. 101, che sancisce che “in conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti”, che “é assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazione tra i cittadini e tra i culti”;
- la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che sancisce “il diritto di tutti all'uguaglianza dinanzi alla legge” e dispone che “la protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui tutti gli Stati membri sono firmatari”. Tale direttiva dispone anche che “la discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone”;
- l’art. 2 del D. Lgs. n. 216/2003, che sanziona qualsiasi forma di “discriminazione” da parte del datore di lavoro pubblico o privato, e cioè sia la “discriminazione diretta” (“quando, per religione...... una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga”) che quella “indiretta” (“quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione ...... in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”);
- infine l’art. 3 della legge 13.10.1975, che punisce con la reclusione “chi commette atti di discriminazione per motivi...religiosi”.
In quarto ed ultimo luogo, infine, il dr. Tosti è una persona ispirata ed informata al rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo, al rispetto della Costituzione repubblicana, al rispetto dei principi fondamentali che reggono gli Stati democratici moderni, al rispetto delle norme penali e di quelle inderogabili e, non ultimo, al rispetto del suo “cervello” e delle sue capacità logiche e critiche di essere pensante. Pertanto, così come non tollererebbe che lo Stato italiano gli imponga la criminale svastica nazista -cioè il vessillo di quei cristiani criminali che sotto il comando di un criminale cattolico di nome Adolf Hitler si sono resi artefici della persecuzione razziale e del genocidio di sei milioni di ebrei, di rom e di omosessuali- a maggior ragione non tollera che il Ministro di Giustizia gli imponga un simbolo che è infinitamente più criminale della svastica, cioè il vessillo di una banda di criminali e di falsari che si è resa artefice, in circa 1.700 anni di storia nefasta, di efferati crimini contro l’umanità, provocando lo sterminio di centinaia di milioni di esseri umani, e non di “appena” 6 milioni di innocenti. Il crocifisso -ad onta dei compiacenti ed oltraggiosi tentativi di contrabbandarlo come “il simbolo storico/culturale che identifica il popolo italiano e che esprime un sistema di valori di libertà, di eguaglianza, di dignità umana e di tolleranza religiosa, che stanno alla base del principio di laicità dello Stato”- rappresenta il “vessillo” della più grande banda di criminali e della più grande banda di falsari che sia mai esistita sul pianeta Terra, la quale si è resa artefice dei più efferati crimini contro l’umanità, condividendoli di papa in papa senza il minimo moto di resipiscenza o di pentimento.
La storia del “crocifisso” gronda di sangue, di genocidi, di assassini, di torture, di criminale inquisizione, di criminali crociate, di criminale razzismo, di criminali condanne a morte di eretici, di criminali torture e condanne al rogo di centinaia di migliaia di streghe, di criminale schiavizzazione a livello planetario delle popolazioni indigene, di superstizione, di criminale discriminazione e persecuzione razziale, di criminale shoà, di criminale collaborazione con i genocidi degli ustascia, di criminale fornitura di falsi passaporti e di aiuti per consentire l’espatrio e la fuga dei criminali di guerra nazisti, di criminali rapimenti di bambini ebrei perché “battezzati”di nascosto, di castrazione di bambini per innalzare celesti “melodie” al “buon” Dio degli eserciti, di criminali genocidi dei nativi americani ed australiani, di criminali confische, di patologica misoginia ed omofobia, di discriminazione delle donne e degli omosessuali, di patologica sessuofobia, di intolleranza, di oscurantismo, di negazione assoluta dei più elementari diritti politici ed umani di eguaglianza, di libertà di opinione, di libertà di pensiero, di libertà di religione e di libertà di scienza e ricerca, di omertosa e criminale copertura dei preti pedofili a livello planetario, di omertosa e criminale copertura di assassini e di occultamento di cadaveri nei sottotetti delle Chiese, di mafiose connivenze e scambi di favori economici con politici e “gentiluomini” del Papa per ottenere i finanziamenti dei grandi eventi, di omertosa e criminale complicità nel riciclaggio del danaro sporco e nell’evasione fiscale, di imposizione di pratiche contro natura come la castità, di criminale istigazione all’omicidio attraverso il divieto dell’uso del preservativo ai malati di AIDS, di mancata adesione alle Convenzioni internazionali stipulate dagli Stati civili per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali degli uomini e delle donne, di mancata adesione alle Convenzioni internazionali finalizzate alla lotta contro la criminalità, contro il riciclaggio e contro l’evasione fiscale, di illeciti finanziari, di accumulazione parassitaria di ingenti ricchezze che rappresentano uno scandalo “teologico” e un insulto alla povertà, di ostentazione di sfarzi, ori, pietre preziose, ricchezze, paramenti liturgici e scarpine di Prada che oltraggiano i veri poveri “cristi” di questo Pianeta, di “paradisi finanziari” creati e gestiti per occultare la tracciabilità delle operazioni bancarie ed agevolare i criminali, di negazione assoluta dei diritti politici e di libertà religiosa, di negazione assoluta del diritto inviolabile di matrimonio dei preti e delle monache, di truffe, di costante abuso della credulità popolare a fini speculativi, di truffaldine messe gregoriane, di simonia, di mercimonio di indulgenze, di truffaldine commercializzazioni di “medagliette” “miracolose” della Madonna ed altre divinità inferiori, di commercializzazione truffaldina del miracoloso monossido di diidrogeno dei prestigiosi laboratori farmaceutici di Lourdes, di mafiose bolle di componenda, di false natività di Gesù Cristo, di false “donazioni” di Costantino per “giustificare” il potere temporale della Chiesa sul Pianeta Terra, di costanti falsificazioni e taroccamenti di scritture sacre, di false reliquie, di falsi prepuzi di Gesù (almeno 13!), di falsi sangui di Gesù cristo, di false “fasce” di Gesù bambino, di false mangiatoie del bue e dell’asinello, di false culle di Gesù bambino, di falsi biberon di Gesù bambino, di falsi e truffaldini “sangui di San Gennaro”, di false piume delle ali dell’Arcangelo Gabriele, di falsi veli della Madonna, di falsi capelli della madonna, di false cinture della madonna, di falsi anelli di fidanzamento di Giuseppe e Maria, di falsi bastoni e cinture di San Giuseppe, di falsi “latti” della madonna, di false corone di spine, di false “teste” di san Giovanni Battista decollato, di falsi danari di Giuda -con relative false borse- di calotte craniche, cervelli, vertebre, clavicole, dita, piedi, mani, femori ed altri macabri resti umani, appartenenti a chi sa chi ed attribuiti a falsi Santi, di false apparizioni della madonna -a migliaia, ma nessuna in un Paese islamico- di false madonne che lacrimano sangue, di una pletora di false ostie che si tramutano miracolosamente in fiorentine al sangue, di false case della madonna di Loreto -che svolazzano qua e là per la gioia dei piloti italiani- di falsi chiodi della croce di Gesù, di falsi legni della croce di Gesù, di false lance di Longino (Heilige Lanze) venerate dal criminale cattolico Hitler, di false sindoni, di false veroniche, di falsi miracoli, di falsi Santi -autori di falsi miracoli- di falsi esorcisti che praticano riti sciamanici su malati mentali o complici impostori, di false stigmate, di false transustanziazioni delle ostie, di Santi Padri Pii impostori, di falsi purgatori, di falsi limbi, di falsi demoni, di falsi angeli, di falsi arcangeli, di falsi cherubini, di falsi serafini, di falsi troni, di falsi indemoniati e, persino, della falsa “cacca” dell’asino che avrebbe trasportato Gesù Cristo.
Esporre i crocifissi nelle aule di giustizia non è dunque soltanto un insulto al principio supremo di laicità e all’intelligenza umana, ma è anche un insulto e un oltraggio alla Legalità, alla Giustizia, alla Civiltà e alla Memoria delle centinaia di milioni di esseri umani che, in nome di quel macabro e orrifico simbolo, sono stati assassinati, torturati, sbudellati, incarcerati, discriminati, inquisiti, ghettizzati, prevaricati, abbindolati, truffati, vilipesi ed emarginati dalla Chiesa Cattolica nella sua nefasta storia criminale. Il ricorrente ritiene che non esista un simbolo che sia più “squalificato” e più indegno di essere esposto nelle aule di Giustizia del crocifisso.
Il ricorrente ritiene vergognoso e intollerabile che lo Stato italiano esponga questo “vessillo” negli uffici giudiziari, così come trova vergognoso, indecente e intollerabile che il Papa e le gerarchie ecclesiastiche seguitino tuttora ad essere accreditate, sponsorizzate e spalleggiate dalle Istituzioni italiane, ad onta dei trascorsi criminali della Chiesa e ad onta del loro presente, tutt’altro che commendevole. Il ricorrente trova vergognoso che le gerarchie ecclesiastiche invadano quotidianamente la politica italiana, gli spazi pubblici e la RAI con interventi intrusivi che brutalizzano il principio di laicità ed il pluralismo religioso e che siano chiamate a presenziare -in prima fila e in perfetta “solitudine”- l’apertura dell’anno giudiziario italiano, sia dinanzi alla Cassazione che dinanzi alle Corti di Appello, quasi che l’Ordinamento Giudiziario sia sottoposto, per dettato costituzionale, alla sovranità della Chiesa.

8 commenti:

lector in fabula ha detto...

Brutto - vero signor giudice? - combattere una battaglia per un diritto inalienabile, ben sapendo che molto probabilmente verremo sconfitti non dalla ragione e dalla logica, che sono indubbiamente dalla nostra parte, bensì dalla "ragion di stato", che è sempre piegata dal lato del più forte.
Sapesse quante volte ci si trova nella sua stessa identica posizione, avendo come interlocutori magistrati che paiono improvvisamente divenuti sordi ....

Unknown ha detto...

Tanto di cappello al Giudice Tosti , rara eccezione di questa magistratura allo sfascio. Un esempio di vera Laicità ....con riconoscenza A. Capaldo.

luigitosti ha detto...

Ci sono stati combattenti di calibro e coraggio infinitamente più grandi di me (Giordano Bruno e Galilei)che hanno condotto battaglie per l'affermazione di diritti altrettanto inalienabili. La storia si ripete e si ripeterà, credo, all'infinito. Per quel che riguarda gli uomini che esercitano poteri pubblici (in primis i magistrati) ribadisco quello che ho detto e scritto sin dai tempi dell'Università: salvo rarissime eccezione, tutti preferiscono seguire il vecchi adagio secondo cui è più saggio essere forti coi deboli e deboli coi forti.

Claudio Maracci ha detto...

Le esprimo sinceramente la mia massima stima per le azioni che sta svolgendo in difesa (purtroppo in difesa!) del nostro Stato laico.
Grazie da parte di un insegnante della scuola pubblica

luigitosti ha detto...

Grazie per la stima e per l'incoraggiamento, Claudio. Penso che anche tu, come insegnante, debba combattere una battaglia per la laicità che, tenuto conto della posta in gioco (formazione neutrale degli alunni), è moltor più importante.

alessandro pendesini ha detto...

Se dovessimo insegnare nelle scuole pubbliche una parte della VERA STORIA DELLA RELIGIONE, ben descritta nell'articolo di Luigi Tosti, il benessere e rapporti umani nel mondo e particolarmente in Italia, non potrebbero di certo peggiorare....
Mi sia concesso di aggiungere che: "nessun paese, nessuna nazione, nessuna religione, nessun sistema di pensiero o ideologia, ha legittimità per imporre le proprie convinzioni -o valori- agli altri" !
Un saluto da Bruxelles
alessandro pendesini

alessandro pendesini ha detto...

Se dovessimo insegnare nelle scuole pubbliche una parte della VERA STORIA DELLA RELIGIONE, ben descritta nell'articolo di Luigi Tosti, il benessere e rapporti umani nel mondo e particolarmente in Italia, non potrebbero di certo peggiorare....
Mi sia concesso di aggiungere che: "nessun paese, nessuna nazione, nessuna religione, nessun sistema di pensiero o ideologia, ha legittimità per imporre le proprie convinzioni -o valori- agli altri" !
Un saluto da Bruxelles
alessandro pendesini

Leprechaun ha detto...

l'immagine è orco dio? XD